Cass. pen., sez. I, sentenza 02/11/2004, n. 46906
CASS
Sentenza 2 novembre 2004

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Il provvedimento del questore che, ai sensi dell'art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401 e succ. mod., imponga a taluno l'obbligo di presentarsi in questura in occasione dello svolgimento di determinate manifestazioni sportive, se non contenga l'espresso avviso della facoltà del destinatario di presentare memorie o deduzioni al g.i.p. competente per la convalida, è viziato da nullità (che si estende anche all'ordinanza giudiziale), derivante dalla violazione del diritto di difesa, perché la persona sottoposta a limitazione della libertà personale non è stata posta in condizione di far valere le proprie ragioni dinanzi al giudice competente per la convalida del provvedimento di polizia. (Nella specie, si è ritenuta la nullità del provvedimento del questore che faceva generico riferimento all'ammissibilità di "ricorso gerarchico o giurisdizionale nei modi e nei termini di legge"). V. Corte cost., 23 maggio 1997 n. 144

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 02/11/2004, n. 46906
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46906
    Data del deposito : 2 novembre 2004

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