Sentenza 2 novembre 2004
Massime • 1
Il provvedimento del questore che, ai sensi dell'art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401 e succ. mod., imponga a taluno l'obbligo di presentarsi in questura in occasione dello svolgimento di determinate manifestazioni sportive, se non contenga l'espresso avviso della facoltà del destinatario di presentare memorie o deduzioni al g.i.p. competente per la convalida, è viziato da nullità (che si estende anche all'ordinanza giudiziale), derivante dalla violazione del diritto di difesa, perché la persona sottoposta a limitazione della libertà personale non è stata posta in condizione di far valere le proprie ragioni dinanzi al giudice competente per la convalida del provvedimento di polizia. (Nella specie, si è ritenuta la nullità del provvedimento del questore che faceva generico riferimento all'ammissibilità di "ricorso gerarchico o giurisdizionale nei modi e nei termini di legge"). V. Corte cost., 23 maggio 1997 n. 144
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/11/2004, n. 46906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46906 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 02/11/2004
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 4221
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 020645/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LO IO N. IL 04/07/1986;
avverso ORDINANZA del 03/04/2004 GIP TRIB. MINORENNI di CAGLIARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SIOTTO MARIA CRISTINA;
lette conclusioni del P.G. Dr. Giuseppe Veneziano che ha chiesto l'annullamento c.r. del provvedimento impugnato.
OSSERVA
Con ordinanza del 3/4/2004 il GIP del Tribunale di Cagliari ha convalidato il provvedimento del Questore con il quale si prescriveva ad TO AI di presentarsi presso la Questura di Catania in determinati orari in concomitanza delle partite di calcio e si imponeva allo stesso il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni calcistiche ed ai luoghi interessanti la sosta ed il transito dei partecipanti a tali manifestazioni.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore dell'AI deducendo violazione di legge in relazione al mancato avviso all'interessato della facoltà di presentare memorie o deduzioni al Giudice competente per la convalida del provvedimento, conseguentemente chiedendo l'annullamento sia dell'ordinanza di convalida sia del provvedimento del Questore.
Come più volte affermato da questa Corte (cfr. sentenze nn. 2130/2000 - 3215/99 - 2138/99) il provvedimento con il quale il Questore impone l'obbligo di presentazione di cui all'art. 6 comma 2 L. 401/89 deve contenere - così come stabilito dalla sentenza n.
144/97 della Corte Costituzionale - espresso avviso della facoltà del destinatario del provvedimento di presentare memorie o deduzioni al GIP competente per la convalida. Nè può certo affermarsi che siffatto precetto sia osservato allorquando il provvedimento del Questore contenga generica annotazione sull'ammissione di "ricorso gerarchico o giurisdizionale nei modi e nei termini previsti dalla legge", atteso che proprio in ragione della genericità della dizione non si assicurano (anche per i tempi assai brevi che regolano il procedimento amministrativo e giurisdizionale e le connesse difficoltà per l'interessato di fare tempestivo ricorso ad un "tecnico") la comprensione di quanto oggetto dell'annotazione e l'effettivo esercizio del diritto di difesa. E dunque nella specie, non essendo stato l'interessato, pur sottoposto a limitazione della sua libertà personale, in condizioni di far valere le proprie eventuali ragioni dinanzi al Giudice competente per la convalida del provvedimento del Questore, si impone l'annullamento del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 2 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2004