CASS
Sentenza 5 luglio 2023
Sentenza 5 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/07/2023, n. 29179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29179 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro nel procedimento a carico di AR IO, nato a [...] il [...], avverso la sentenza in data 24/03/2022 del Tribunale di Crotone, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, LE GI, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione;
letta per l'imputato la memoria dell'avv. Fabio Pellegrino, che ha concluso conformemente al Procuratore generale RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 24 marzo 2022 il Tribunale di Crotone ha assolto IO AR dalle violazioni degli art. 44 lett. b), 93 e 95, 94 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001 perché il fatto non sussiste. ,1 2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro per violazione di legge in merito all'assoluzione dalle violazioni Penale Sent. Sez. 3 Num. 29179 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 16/02/2023 antisismiche di cui ai capi B) e C), dal momento che il permesso a costruire valeva a sanare l'abuso edilizio ma non le violazioni della normativa antisismica. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Al AR sono state ascritte la violazione edilizia (capo A), la mancata presentazione dei calcoli strutturali sulle fondazioni nonché il mancato deposito del relativo preavviso all'ufficio competente (capo B), l'esecuzione dei lavori senza la preventiva autorizzazione del competente Ufficio tecnico della Regione (capo C). Il Giudice ha assolto l'imputato da tutti i reati perché il fabbricato, composto da piano terra da adibire a deposito e il piano Si. da adibire a magazzino, era stato autorizzato con permesso a costruire in sanatoria n. 696/2017 ed era conforme non solo allo strumento urbanistico vigente alla data di emanazione dell'atto, ma anche conforme allo strumento vigente alla data in cui era stato commesso l'abuso. Il Procuratore generale ha impugnato l'assoluzione solo per le violazioni antisismiche dei capi B) e C), mentre nulla ha prospettato in merito al reato edilizio del capo A). Il ricorso è fondato, perché il permesso a costruire in sanatoria, se vale a elidere il reato edilizio in presenza dei requisiti di legge, non incide però sulle violazioni antisismiche (tra le più recenti, Sez. 3, n. 22580 del 15/01/2019, Di Palma, Rv. 275966-01; Sez. 3, n. 54707 del 13/11/2018, Cardella, Rv. 274212- 01; Sez. 3, n. 38953 del 04/07/2017, Rizzo, Rv. 270792). Va però rimarcato, nonostante l'assenza di rilievi sul punto da parte del Procuratore generale ricorrente, che la perduranza delle violazioni antisismiche ridonda anche sulla possibilità di configurare la cosiddetta doppia conformità prevista dall'art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001 per la sanatoria degli abusi edilizi, perché non è possibile ottenere la sanatoria edilizia se non si è posto rimedio alle violazioni antisismiche (Sez. 3, n. 2357 del 14/12/2022, dep. 2023, Casà, Rv. 284058-01, con ampi riferimenti alla giurisprudenza costituzionale e amministrativa, in particolare al par. 5). Alla stregua delle considerazioni svolte, l'accoglimento del ricorso comporterebbe l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, ma tale epilogo decisorio è precluso dall'assorbente circostanza dell'intervenuta estinzione dei reati dei capi B) e C), per i quali è stata presentata l'impugnazione, per prescrizione maturata per entrambi il 19 ottobre 2022 (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244275).
P.Q.M.
2 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione Così deciso, il 16 febbraio 2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, LE GI, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione;
letta per l'imputato la memoria dell'avv. Fabio Pellegrino, che ha concluso conformemente al Procuratore generale RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 24 marzo 2022 il Tribunale di Crotone ha assolto IO AR dalle violazioni degli art. 44 lett. b), 93 e 95, 94 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001 perché il fatto non sussiste. ,1 2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro per violazione di legge in merito all'assoluzione dalle violazioni Penale Sent. Sez. 3 Num. 29179 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 16/02/2023 antisismiche di cui ai capi B) e C), dal momento che il permesso a costruire valeva a sanare l'abuso edilizio ma non le violazioni della normativa antisismica. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Al AR sono state ascritte la violazione edilizia (capo A), la mancata presentazione dei calcoli strutturali sulle fondazioni nonché il mancato deposito del relativo preavviso all'ufficio competente (capo B), l'esecuzione dei lavori senza la preventiva autorizzazione del competente Ufficio tecnico della Regione (capo C). Il Giudice ha assolto l'imputato da tutti i reati perché il fabbricato, composto da piano terra da adibire a deposito e il piano Si. da adibire a magazzino, era stato autorizzato con permesso a costruire in sanatoria n. 696/2017 ed era conforme non solo allo strumento urbanistico vigente alla data di emanazione dell'atto, ma anche conforme allo strumento vigente alla data in cui era stato commesso l'abuso. Il Procuratore generale ha impugnato l'assoluzione solo per le violazioni antisismiche dei capi B) e C), mentre nulla ha prospettato in merito al reato edilizio del capo A). Il ricorso è fondato, perché il permesso a costruire in sanatoria, se vale a elidere il reato edilizio in presenza dei requisiti di legge, non incide però sulle violazioni antisismiche (tra le più recenti, Sez. 3, n. 22580 del 15/01/2019, Di Palma, Rv. 275966-01; Sez. 3, n. 54707 del 13/11/2018, Cardella, Rv. 274212- 01; Sez. 3, n. 38953 del 04/07/2017, Rizzo, Rv. 270792). Va però rimarcato, nonostante l'assenza di rilievi sul punto da parte del Procuratore generale ricorrente, che la perduranza delle violazioni antisismiche ridonda anche sulla possibilità di configurare la cosiddetta doppia conformità prevista dall'art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001 per la sanatoria degli abusi edilizi, perché non è possibile ottenere la sanatoria edilizia se non si è posto rimedio alle violazioni antisismiche (Sez. 3, n. 2357 del 14/12/2022, dep. 2023, Casà, Rv. 284058-01, con ampi riferimenti alla giurisprudenza costituzionale e amministrativa, in particolare al par. 5). Alla stregua delle considerazioni svolte, l'accoglimento del ricorso comporterebbe l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, ma tale epilogo decisorio è precluso dall'assorbente circostanza dell'intervenuta estinzione dei reati dei capi B) e C), per i quali è stata presentata l'impugnazione, per prescrizione maturata per entrambi il 19 ottobre 2022 (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244275).
P.Q.M.
2 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione Così deciso, il 16 febbraio 2023 Il Consigliere estensore