Art. 3.
La misura individuale mensile di sussidio da corrispondere ai marittimi disoccupati in attesa d'imbarco e' determinata con decreto del Ministro per la marina mercantile in relazione alle somme versate dagli armatori ed al numero dei marittimi ammessi al sussidio.
La misura individuale mensile di sussidio da corrispondere ai marittimi disoccupati in attesa d'imbarco e' determinata con decreto del Ministro per la marina mercantile in relazione alle somme versate dagli armatori ed al numero dei marittimi ammessi al sussidio.