Sentenza 13 ottobre 2004
Massime • 1
Le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro si applicano anche ai prestatori d'opera. Ne consegue che risponde del reato di lesioni colpose commesso con violazione delle norme antiinfortunistiche l'operatore del "muletto" di carico che abbia usato un mezzo non appropriato al volume, alla forma e al peso del carico medesimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/10/2004, n. 3433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3433 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 13/10/2004
Dott. OLIVIERI Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. COSTANZO Enzo - Consigliere - N. 1337
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 015849/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RD IO N. IL 20/01/1952;
avverso SENTENZA del 10/02/2004 CORTE APPELLO di TRIESTE;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il procedimento;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. OLIVIERI RENATO;
udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Mario Fraticelli che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito il difensore avv. Andrea Aliprandi, in sostituzione dell'avv. Lageard, per l'imputato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 28/5/97 in Monfalcone, e sul piazzale dello stabilimento della s.p.a. "Eaton Automotive", mentre si compivano, a mezzo di un muletto elevatore, le operazioni di trasferimento di un macchinario dal pianale di un autocarro al suolo, si verificava uno sbilanciamento del carico, già sulle forche del muletto, che andava ad attingere la persona di IN IO che coadiuvava alle operazioni procurandogli gravissime lesioni personali con reliquati di natura permanente.
Procedutosi penalmente, con imputazione di cui all'art. 590, 1^, 2^ e 3^ co. c.p., nei confronti di AR OR, operatore del muletto, il medesimo era riconosciuto responsabile e condannato, con sentenza del Tribunale di Gorizia in data 17/0/02, alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi due di reclusione. La condanna era confermata dalla Corte di Appello di Trieste con la sentenza in epigrafe indicata.
I giudici di merito hanno ritenuto il concorso di colpa del AR per aver compiuto le operazioni di scarico in guisa imprudente e violativi dell'art. 168 D.P.R. 27/4/55 n. 547. Avverso la sentenza ha prodotto ricorso per Cassazione l'imputato AR OR denunciandone la illogicità della motivazione. Sostiene il ricorrente che le disposizioni antinfortunistiche giudicate violate siano dirette ai dirigenti aziendali, come adombrato nella sentenza stessa, e non al semplice operatore del mezzo di sollevamento;
che non risultando violazione di legge antinfortunistica dovesse escludersi la corrispondente aggravante con la conseguente declaratoria di non procedibilità per mancanza di querela di parte;
che non sia stato motivato il nesso eziologico tra la sua condotta e l'evento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le censure del ricorrente non sono fondate ed il ricorso deve essere rigettato.
La colpevolezza del prevenuto, eventualmente in concorso con altri, è sufficientemente delineata nella sentenza impugnata. Invero le disposizioni antinfortunistiche si rivolgono (art. 4 D.P.R. 27/4/55 n. 547) non soltanto ai preposti e dirigenti, ma anche ai prestatori d'opera.
Il prevenuto ha utilizzato un mezzo - il muletto - non appropriato alla forma, al peso ed al volume del carico da trasferire dal pianale dell'autocarro al suolo.
È stato, infatti, accertato che si dovesse utilizzare una grù per la quale il carico aveva gli organi predisposti.
Il AR ha così violato l'art. 168 D.P.R. citato applicabile anche al "muletto" che è un mezzo di sollevamento di cui all'ultimo comma dell'art. 590 c.p. e la perseguibilità di ufficio.
Il AR ha, poi, violato le norme di comune prudenza tollerando, quanto meno, la presenza di una persona in area pericolosa. Trattasi di comportamento colposo commissivo che è, all'evidenza, in stretto rapporto causale con l'evento lamentato.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2005