Articolo 18 del Decreto 7 gennaio 2013, n. 19
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19 marzo 2013
Art. 18. Trasferimenti intangibili 1. I progetti, i disegni, le formule, il software e la tecnologia a qualsiasi titolo riferibili allo sviluppo, produzione o utilizzazione del materiale d'armamento, non possono in nessun caso costituire oggetto di trasmissione via Internet ovvero attraverso altri mezzi elettronici, fax o telefono a persone fisiche e giuridiche al di fuori del territorio nazionale, senza preventiva autorizzazione ai sensi della legge.
2. L'istanza di autorizzazione e' presentata all'Autorita' nazionale - UAMA, secondo le modalita' di cui all'articolo 11 della legge e secondo le direttive della medesima Autorita'.
Note all'art. 18:
- Per il testo dell' art. 11 della legge 9 luglio 1990, n. 185 , si veda nelle note all'art. 8.
Entrata in vigore il 19 marzo 2013
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