Articolo 59 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 58Articolo 60
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1 luglio 2002
Art. 59.
(Tabelle delle tariffe vigenti)

1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell' articolo 17, commi 3 e 4, legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono approvate le tabelle per la determinazione dell'indennita' di custodia.
2. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe vigenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico.
3. Le tabelle prevedono, altresi', le riduzioni percentuali dell'indennita' in relazione allo stato di conservazione del bene. Nota all'art. 59:
- Per il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 si veda nota all'art. 50.
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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