Articolo 161 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 158Articolo 162
Versione
1 luglio 2002
Art. 161.
(Elenco registri)

1. Presso gli uffici che svolgono le relative funzioni sono tenuti i seguenti registri:
a) registro delle spese pagate dall'erario;
b) registro delle spese prenotate a debito;
c) registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito.
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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