Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 23 novembre 1935 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 23 novembre 1935 |
- Raffaele Tuccillo · https://www.avvocatoraffaeletuccillo.it/articoli/ · 14 maggio 2025
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- 1. TAR Latina, sez. I, sentenza 06/05/2026, n. 528Provvedimento: Pubblicato il 06/05/2026 N. 00528/2026 REG.PROV.COLL. N. 00859/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di TI (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 859 del 2025, proposto dall'associazione Guardie ecozoofile ambientali (GEA) ODV di TE, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall'avv. Arianna Tomassi, con domicilio eletto in Cervaro (FR), via Sprumano 70/A e domicilio digitale eletto presso l'indirizzo p.e.c. studiolegaletomassi@pecavvocati.com; contro Ministero dell'interno e Questura di …Leggi di più...
- art. 14 cost.·
- regolamento di servizio·
- art. 650 c.p.·
- giurisdizione amministrativa·
- patrocinio a spese dello stato·
- art. 2 r.d.l. 1952/1935·
- art. 119 d.p.r. 115/2002·
- guardie zoofile·
- art. 16 r.d. 773/1931·
- art. 6 l. 189/2004·
- eccesso di potere·
- approvazione questore·
- art. 97 cost.·
- art. 21 d.lgs. 117/2017
Versioni del testo
- Art. 1.
Il servizio delle guardie particolari giurate nominate a sensi degli articoli 133 e seguenti del testo unico della legge di P. S. , approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e' posto sotto la diretta vigilanza del questore.
Resta ferma la competenza del prefetto per quanto concerne la loro nomina ed il rilascio della licenza richiesta dal testo unico delle leggi di P. S. e dal relativo regolamento. - Art. 2.
Coloro che impiegano guardie particolari giurate debbono sottoporre all'approvazione del questore della Provincia, nel cui territorio viene disimpegnato il servizio, tutte le modalita' con coi il servizio stesso deve essere eseguito con la specificazione dei compiti assegnati ad ogni singola guardia. - Art. 3.
E' data facolta' al questore di modificare le norme di servizio proposte in esecuzione dell'articolo precedente e di aggiungervi tutti quegli obblighi che ritenesse opportuno nel pubblico interesse.