Cass. pen., sez. V, sentenza 03/04/2026, n. 12621
CASS
Sentenza 3 aprile 2026

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  • Accolto
    Violazione della legge processuale

    La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, annullando l'ordinanza di inammissibilità. Ha chiarito che il termine per il deposito della motivazione era stato fissato in 20 giorni, e da tale termine dovevano decorrere i 45 giorni per l'impugnazione, rendendo l'appello tempestivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 03/04/2026, n. 12621
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12621
    Data del deposito : 3 aprile 2026

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