Sentenza 30 maggio 2014
Massime • 1
In materia di disciplina della pesca, sussiste continuità normativa fra la fattispecie di esercizio della pesca senza autorizzazione in acque territoriali sottoposte alla sovranità dello Stato, prevista dagli artt. 15, comma primo, lett. f) e 24 della legge n. 963 del 1965 e quella attualmente sanzionata dagli artt. 7, comma primo, lett. f) e 8 del D.Lgs. n. 4 del 2012, che, in attuazione delle disposizioni comunitarie, ha proceduto al riassetto della normativa di settore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/05/2014, n. 29732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29732 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 30/05/2014
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 1564
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - N. 33773/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA NI ER N. IL 03/08/1978;
avverso la sentenza n. 13077/2010 TRIB. Di LIVORNO SEZ. DIST. di Portoferraio del 26/09/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SPINACI Sante che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione. RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Livorno - Sezione Distaccata di Portoferraio, con sentenza del 26.9.2011 ha riconosciuto PA AN DE responsabile della contravvenzione di cui alla L. n. 963 del 1965, art. 15, comma 1, lett. f) e art. 24, comma 2 e lo ha condannato alla pena dell'ammenda perché, quale comandante di un motopeschereccio, effettuava la pesca di GA rossi in acque sottoposte alla sovranità dello Stato italiano senza autorizzazione (26 e 27 novembre 2006).
Avverso tale pronuncia il predetto, tramite il proprio difensore, ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione.
2. Con un unico motivo di impugnazione rileva che non vi sarebbe stata certezza circa il fatto che la pesca fosse stata effettuata all'interno delle acque territoriali italiane, non avendo i testi escussi fornito precise indicazioni in tal senso ed avendo il Tribunale fondato il proprio convincimento sulla base di mere presunzioni, riguardanti il rinvenimento di GA già pescati a bordo dell'imbarcazione, unitamente a nasse innescate con ami ed esche.
Insiste, pertanto, per l'accoglimento dell'impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. L'impugnazione è inammissibile.
Occorre preliminarmente osservare come la giurisprudenza consolidata di questa Corte, che il Collegio condivide, abbia chiaramente precisato che, qualora un provvedimento giurisdizionale sia impugnato con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente stabilito, il giudice che riceve l'atto di gravame deve limitarsi, secondo quanto stabilito dall'art. 568 c.p.p., comma 5, alla verifica dell'oggettiva impugnabilita del provvedimento e dell'esistenza della volontà di impugnare, intesa come proposito di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale e, conseguentemente, trasmettere gli atti al giudice competente astenendosi dall'esame dei motivi al fine di verificare, in concreto, la possibilità della conversione (Sez. 1 n. 33782, 2 agosto 2013; Sez. 5 n. 21581, 25 maggio 2009; Sez. 3 n. 19980, 12 maggio 2009; Sez. 3 n. 2469, 17 gennaio 2008; Sez. 4 n. 5291, 10 febbraio 2004; Sez. 5 n. 27644, 26 giugno 2003; Sez. 4 n. 17374, 14 aprile 2003; Sez. 2 n. 14826, 28 marzo 2003; Sez. 2 n. 12828, 19 marzo 2003; Sez. 3 n. 17474, 9 maggio 2002 SS. UU. n. 45371, 20 dicembre 2001). Si è peraltro affermato che l'istituto della conversione della impugnazione, previsto dall'art. 568 c.p.p., comma 5, ispirato al principio di conservazione degli atti, determina unicamente l'automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali e non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato. Pertanto, l'atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini della impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta (Sez. 1 n. 2846, 9 luglio 1999. V. anche ex pl. Sez. 3 n. 26905, 16 giugno 2004; Sez. IV n. 5291, 10 febbraio 2004).
4. Nella fattispecie il giudice del merito ha ritenuto la sussistenza del reato contestato sulla base delle dichiarazioni del personale della Capitaneria di porto che aveva proceduto al controllo e considerando gli esiti dell'accertamento, che aveva portato alla verifica della presenza a bordo di un quantitativo di GA rossi già congelati (essendo la nave attrezzata per la immediata lavorazione e conservazione del pescato) di nasse con ami attivati ed all'assenza di autorizzazione all'esercizio della pesca. Si tratta, ad avviso del Collegio, di argomentazioni che non presentano alcun profilo di illogicità o manifesta contraddittorietà alle quali l'atto di impugnazione oppone deduzioni in fatto la cui disamina presupporrebbe una rivalutazione delle emergenze processuali che non è consentita, come è noto, al giudice di legittimità.
5. E" appena il caso di osservare, infine, che la L. n. 963 del 1965 è stata abrogata, in data successiva a quella della sentenza impugnata, dal D.Lgs. n. 4 del 2012, con il quale, in ossequio alle disposizioni comunitarie, si è proceduto al riassetto della normativa di settore. Le disposizioni originariamente contemplate dalla L. n. 963 del 1965, art. 15, comma 1, lett. f) e 24, comma 2 sono ora confluite, rispettivamente, nell'art. 7, lett. f) e art. 8 del suddetto D.Lgs., evidenziando così la sussistenza di una evidente continuità normativa.
6. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.
7-13 giugno 2000, n. 186) - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro 1.000,00. L'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (cfr., da ultimo, Sez. 2 n. 28848, 8 luglio 2013).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2014