Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/02/2003, n. 1915
CASS
Sentenza 8 febbraio 2003

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La soccombenza del convenuto ed il suo conseguente interesse ad Impugnare la sentenza sono da escludere nel caso in cui "l'absolutio ab instantia" sia avvenuta per effetto di declaratoria di nullità o inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, ancorché pronunciata d'ufficio, senza sollecitazione del convenuto medesimo, il cui interesse all'impugnazione potrebbe configurarsi solo qualora egli avesse formulato tempestiva domanda riconvenzionale chiedendo a sua volta l'esame del merito. Infatti, posto che l'interesse a proporre impugnazione ha origine e natura processuali e sorge dalla soccombenza, connessa ad una statuizione del giudice "a quo" capace di arrecare pregiudizio alla parte, la quale, proprio col mezzo dell'impugnazione, tende a rimuovere il pregiudizio stesso, non può ipotizzarsi una situazione di pregiudizio per il convenuto nel fatto che il giudice "a quo", ravvisando un ostacolo processuale all'esame della domanda, ne riconosca la soggezione a siffatta situazione ostativa, anziché esaminarla nel merito. Nè rileva in contrario la considerazione che, di fronte ad una dichiarazione di nullità o di inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, l'attore potrebbe reiterare la domanda in un nuovo processo, atteso il carattere meramente eventuale di tale comportamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/02/2003, n. 1915
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1915
    Data del deposito : 8 febbraio 2003

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