Sentenza 8 febbraio 2003
Massime • 1
La soccombenza del convenuto ed il suo conseguente interesse ad Impugnare la sentenza sono da escludere nel caso in cui "l'absolutio ab instantia" sia avvenuta per effetto di declaratoria di nullità o inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, ancorché pronunciata d'ufficio, senza sollecitazione del convenuto medesimo, il cui interesse all'impugnazione potrebbe configurarsi solo qualora egli avesse formulato tempestiva domanda riconvenzionale chiedendo a sua volta l'esame del merito. Infatti, posto che l'interesse a proporre impugnazione ha origine e natura processuali e sorge dalla soccombenza, connessa ad una statuizione del giudice "a quo" capace di arrecare pregiudizio alla parte, la quale, proprio col mezzo dell'impugnazione, tende a rimuovere il pregiudizio stesso, non può ipotizzarsi una situazione di pregiudizio per il convenuto nel fatto che il giudice "a quo", ravvisando un ostacolo processuale all'esame della domanda, ne riconosca la soggezione a siffatta situazione ostativa, anziché esaminarla nel merito. Nè rileva in contrario la considerazione che, di fronte ad una dichiarazione di nullità o di inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, l'attore potrebbe reiterare la domanda in un nuovo processo, atteso il carattere meramente eventuale di tale comportamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/02/2003, n. 1915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1915 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - rel. Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UNIBELL INTERNATIONAL SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MARZIO 1, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO VIANELLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BRUNO GUIDA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ON IE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 133/00 del Tribunale di BOLOGNA, depositata il 30/03/00 - R.G.N. 6211/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/02 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato VIANELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del primo motivo, inammissibilità del secondo e rigetto del terzo motivo del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30 novembre 1998 DA IN, esponeva di avere esercitato l'attività di agente di commercio dall'1^ gennaio 1993 al 27 ottobre 1997 per la Unibell International s.r.l. in esclusiva per le zone di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì e rispettive provincie, senza per altro stipulare un contratto scritto.
Aggiungeva che in data 27 ottobre 1997 la mandante era receduta dal rapporto senza preavviso e per ragioni pretestuose. Conveniva pertanto dinanzi al OR di Imola la predetta società, chiedendone la condanna al pagamento della complessiva somma di lire 220.000.000 in relazione alla sua attività di agente esclusivista a titolo di indennità suppletiva di clientela, indennità di mancato preavviso e risarcimento danni previdenziale e biologico. Instauratosi il contraddittorio, la convenuta chiedeva il rigetto della domanda.
Con sentenza del 17 giugno 1999 il OR, sentite le parti, dichiarava la nullità del ricorso.
Avverso tale decisione proponeva appello la Unibell International s.r.l., assumendo che il OR aveva errato nel dichiarare la nullità del ricorso poiché disponeva di sufficiente materiale istruttorio, quali dichiarazioni di contenuto confessorio e documentazione in atti, sulla cui base poteva respingere nel merito la pretesa del IN. Quest'ultimo si costituiva contestando il gravame.
Con sentenza del 23 febbraio - 30 marzo 2000, l'adito Tribunale di Bologna, ritenendo l'assenza di interesse alla impugnazione da parte della società, dichiarava inammissibile l'appello e condannava la soccombente al pagamento delle spese processuali.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Unibell Internacional s.r.l. con tre motivi.
Il IN non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 112 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c), si duole che il Tribunale di Bologna abbia dichiarato inammissibile il proposto appello non ritenendo sussistere per la società stessa un interesse ad impugnare la sentenza di primo grado dichiarativa della nullità del ricorso introduttivo avanzato dal IN stante la "macroscopica violazione dell'onere di specificità e di determinatezza delle domande posto a carico del ricorrente dall'art. 414 c.p.c." Ad avviso della ricorrente il Tribunale non avrebbe dovuto dichiarare la nullità del ricorso introduttivo sia in mancanza di una specifica eccezione di nullità da parte della convenuta, sia perché la stessa aveva concluso nel senso del rigetto nel merito del ricorso.
Con il secondo motivo, la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 414 c.p.c. ed erronea ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c), deduce che erroneamente il OR aveva dichiarato nullo il ricorso introduttivo, anziché infondato, sussistendo, nella specie, come riconosciuto dallo stesso Giudice sia il petitum che la causa petendi;
conseguentemente il Tribunale, non ricorrendo i presupposti per la dichiarazione di nullità in relazione ai nn. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c, avrebbe dovuto decidere nel merito. I due motivi, da trattarsi congiuntamente per la loro evidente connessione, non sono da condividere.
Invero, la sentenza impugnata, ricognitiva della nullità dell'atto introduttivo del giudizio, ha avuto l'effetto pratico di impedire l'accoglimento di qualsivoglia pretesa dell'attore nei confronti dell'odierna ricorrente.
In tale situazione, trova, dunque, applicazione il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo il quale la soccombenza del convenuto ed il suo conseguente interesse ad impugnare la sentenza sono da escludere quando l'absolutio ab instantia sia avvenuta per effetto di declaratoria di nullità o inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, ancorché pronunciata di ufficio, senza sollecitazione del convenuto medesimo, il cui interesse all'impugnazione potrebbe configurarsi solo qualora egli avesse formulato tempestiva domanda riconvenzionale, chiedendo, quindi, a sua volta l'esame del merito (v., da ultima, Cass. 7 settembre 1993, n. 9389). In effetti, l'interesse a proporre impugnazione ha origine e natura processuali, e sorge - com'è noto - dalla soccombenza, connessa ad una statuizione del giudice "a quo" capace di arrecare pregiudizio alla parte, che proprio col mezzo della impugnazione tende a rimuovere il pregiudizio stesso, onde appare conseguente che non possa ipotizzarsi una situazione di pregiudizio per il convenuto nel fatto che il giudice "a quo", ravvisando un ostacolo processuale all'esame della domanda, ne riconosca la soggezione a siffatta situazione ostativa, anziché esaminarla nel merito per (eventualmente) rigettarla, ma anche, in ipotesi, per accoglierla.
Di una simile pronuncia di contenuto negativo non ha interesse a dolersi la parte convenuta, che in tal modo raggiunge il risultato - sia pure limitato al piano processuale - di avere evitato la eventuale condanna. Manca, cioè, certamente, per il convenuto, la condizione di soccombenza cui è necessariamente collegato l'interesse ad impugnare;
ne' vale a farla ipotizzare la considerazione del maggiore vantaggio che al convenuto sarebbe derivato da una sentenza di rigetto nel merito.
L'interesse del convenuto va, infatti, riguardato con riferimento alla sua posizione di soggetto passivo rispetto alla pretesa dell'attore, che circoscrive e condiziona il tema litigioso, ed esso deve ritenersi totalmente soddisfatto da una sentenza che, sia pure per ragioni processuali, attinenti alla mancanza di requisiti di forma, comunque "non accoglie" la domanda, cosa che si verifica anche quando il giudice adotta la formula della dichiarazione di nullità o di inammissibilità, non essendo pertinente in proposito la considerazione che l'attore potrebbe reiterare la domanda in un nuovo processo. Un interesse così configurato non potrebbe infatti essere ritenuto concreto ed attuale, a motivo del carattere di mera "eventualità" che lo contrassegna, sia con riferimento alla riproposizione della domanda che all'esito processuale del giudizio (Cass. 19 agosto 1987, n. 6944). in tali sensi la giurisprudenza di questo Supremo Collegio è costante (ex plurimis, Cass. 5 aprile 2000 n. 4239; Cass. 25 marzo 1997 n. 2625) e non vi è motivo di discostarsi.
Non si può, poi, condividere sul piano del diritto la tesi secondo cui sarebbero da tenere distinti i concetti di soccombenza e di interesse ad impugnare, poiché questo è mero corollario di quella, da cui scaturisce direttamente: come è stato posto in luce da autorevole indirizzo dottrinale, il concetto di soccombenza e quello di interesse ad impugnare, cui non può riconoscersi alcun carattere di autonomia, vengono anzi a coincidere, tanto che la ricerca dell'interesse ad impugnare si risolve nella ricerca della soccombenza.
Nè si è mancato di porre in luce (Cass., 5 marzo 1991 n. 2284) che, la soccombenza, e il conseguente interesse ad impugnare la sentenza che ha dichiarato la nullità (od inammissibilità) del ricorso avversario introduttivo della lite, sono da escludere anche laddove la declaratoria "de qua" sia stata operata d'ufficio, in difetto di eccezione di parte;
potendo l'interesse ad impugnare configurarsi sol quando il convenuto abbia formulato tempestiva domanda riconvenzionale, nelle forme di legge, intesa ad ottenere l'accertamento negativo circa la sussistenza dei diritti ex adverso vantati (Cass. 27 ottobre 1986 n. 6241): ciò che, nella specie, è da escludere, risultando dall'esame degli atti l'inesistenza di siffatta iniziativa processuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 418 cod. proc. civ. le cui prescrizioni sono, peraltro, poste a pena di decadenza (cfr., ex plurimis, Cass., sez. un., 4 dicembre 1991, n. 13025; id., 12 agosto 1993, n. 8652). Anche il terzo motivo, con cui si denuncia violazione dell'art. 91 c.p.c. e vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c), non può
trovare accoglimento. In particolare, la ricorrente si duole che il OR, nel dichiarare la nullità del ricorso, aveva ritenuto di compensare le spese del grado, mentre il Tribunale, nel dichiarare l'inammissibilità dell'appello, le aveva poste a carico della società a ragione della soccombenza.
Al contrario - secondo la società-, una corretta regolamentazione delle spese processuali avrebbe dovuto indurre il primo Giudice a porle a carico del ricorrente IN per avere egli stesso determinato il vizio del ricorso, ed il Giudice d'appello a compensarle tra le parti ricorrendo giusti motivi, rappresentati dalla presenza di una questione giuridica controversa. Senonché è agevole replicare, per un verso, che la statuizione del OR in punto spese, sotto l'indicato profilo, andava impugnata con specifico motivo di appello - ciò che non risulta- e, per altro verso, che la determinazione del Tribunale sul medesimo punto sfugge ad ogni censura, essendo stato applicato il principio della soccombenza, di cui all'art. 91 c.p.c. ed essendo il sindacato della Corte di Cassazione, in tema di regolamento delle spese processuali, limitato alla violazione del principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (ex plurimis, Cass. 9 luglio 1993 n. 7535); con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra invece nei poteri discrezionali del giudice del merito, la valutazione dell'opportunità della compensazione, totale o parziale, sia nella ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di sussistenza di altri giusti motivi. Il ricorso, pertanto, va rigettato. Nulla per le spese, non essendosi il IN costituito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il del ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2003