Sentenza 22 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/02/2002, n. 2570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2570 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2002 |
Testo completo
E A N L O L I E Z D A " R 9 7 T 1 . S 3 I T . G R E N A ' R L 7 L 6 A 9 E D 1 D - REPUBBLICA ITALIANA 5 I E - T S EL PO OLO ITALI0 2 570/ 02 3 N N E E E G S S E G I " E A L LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giammarco CAPPUCCIO Presidente R.G.N. 18124/98 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere Cron. 6217 Dott. Francesco FELICETTI Consigliere Rep. Dott. Massimo BONOMO Consigliere Ud. 30/10/01 Dott. Giuseppe SALME' Consigliere - ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI CIVITAVECCHIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ORTIGARA 10, presso lo studio DAVOLI FARRONATO, rappresentato e difeso dall'avvocato PALA GESUALDO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
IC NI LU, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VESPASIANO 17, presso l'avvocato OTTAVI A., MAURO,rappresentata e difesa dall'avvocato MOCCI 2001 giusta delega a margine del ricorso notificato;
2234
- controricorrente -
-1-
contro
SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI;
- intimato avverso la sentenza n. 390/97 del Pretore di CIVITAVECCHIA, depositata il 23/09/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/2001 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo;
l'assorbimento degli altri motivi del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in opposizione depositato presso la Cancelleria della Protura di Civitavecchia il 7.2.1994 CI RI ET chiedeva che fosse dichiarato nullo il procedimento esecutivo Riscossioni Tributi delinstaurato dal Servizio Comune di Civitavecchia con l'avviso di mora n. 20114 del 6.3.1993 relativo a sanzione amministrativa per violazione al codice della strada, deducendo che tale avviso era privo dei в requisiti prescritti dalla legge per mancanza di sottoscrizione del funzionario e della motivazione e che non aveva ricevuto rituale notifica del verbale di accertamento dell'infrazione e della cartella esattoriale. Si costituivano il Servizio Riscossioni Tributi ed il Comune che chiedevano il rigetto dell'opposizione. Il Comune eccepiva preliminarmente anche il difetto di giurisdizione. Con sentenza depositata in data 23.9.1997 il Pretore dichiarava nulla la procedura esecutiva per inammissibilità della stessa e per mancanza del titolo per cui si procedeva. Dopo aver affermato la giurisdizione in 3 materia del giudice ordinario, rilevava il Pretore. oltre alla mancanza della cartella esattoriale, la carenza nell'avviso di mora dei requisiti prescritti (sottoscrizione, motivazione, descrizione del titolo, indicazione della data di notifica dello stesso, notificazione nei modi di legge). Sosteneva inoltre che la procedura adottata non poteva riguardare le infrazioni commesse prima dell'entrata in vigore del nuovo codice della strada in quanto, se è vero che l'art. 203 C.d.S. consente l'iscrizione a ruolo in base al verbale di accertamento costituente titolo esecutivo, è anche vero che il successivo art. 238 prevede espressamente l'applicabilità di tale procedura a decorrere dall'1.1.1993 per le infrazioni commesse dopo tale data. Avverso tale sentenza il Comune di Civitavecchia propone ricorso per cassazione deducendo sei motivi di censura. Resiste con controricorso CI RI ET, mentre il Servizio Riscossioni non espletava alcuna attività difensiva. Avendo il ricorrente con 11 secondo motivo riproposto la questione di giurisdizione, la causa veniva assegnata alle Sezioni Unite che con 4 sentenza 161/01 rigettavano sul punto il ricorso, dichiarando la giurisdizione dell'autorità trasmettendo gli atti agiudiziaria ordinaria e questa Sezione per il prosieguo. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso il Comune di Civitavecchia denuncia violazione dell'art. 23 della Legge n.689/81 in relazione all'art. 360 nn.3 e 4 C.P.C., deducendo la nullità della sentenza per avere il Pretore omesso di provvedere all'immediata lettura del dispositivo in udienza all'esito della discussione. La censura è fondata. dall'impugnata sentenza che con Risulta l'opposizione stati contestatierano sia l'esistenza di un valido titolo e cioè la regolarità del procedimento di accertamento della sanzione amministrativa e di formazione di un valido titolo esecutivo e sia la validità dell'avviso di mora con il quale era stato intimato, con riferimento alla relativa cartella esattoriale, il pagamento di detta sanzione, il cui inadempimento avrebbe dato luogo alla procedura esecutiva. Devono ritenersi in tal modo proposte Que 5 distinte azioni. ciascuna caratterizzata da diversi regimi processuali, dovendosi far riferimento, per quanto riguarda la prima, allo speciale procedimento previsto dagli artt. 22 e segg. della Legge 689/81 e, per quanto riguarda la seconda, a quello previsto dall'art. 615 C.P.C. о dall'art. 617 C.P.C., a seconda che trattasi di opposizione all'esecuzione od agli atti esecutivi. Relativamente al giudizio riguardante la formazione di un valido titolo esecutivo per procedere all'esecuzione titolo che può essere contestato per la prima volta anche in sede di opposizione alla cartella esattoriale od all'avviso di mora qualora si deduca la mancata notifica del di accertamento dell'ordinanza- verbale ingiunzione il procedimento per esso previsto dalla Legge 689/81 richiede espressamente all'art. 23 comma 7 1'immediata lettura del dispositivo in udienza. Quanto alle conseguenze giuridiche di una tale omissione, da tempo le Sezioni Unite di questa (sent.n.1457/92), recependo l'indirizzo giàCorte formatosi in materia di lavoro nell'interpretazione dell'art. 429 comma 1 C.P.C. (Sez.Un. 2632/77; 299/87), hanno affermato il principio della nullità 6 della sentenza resa nel giudizio di opposizione ad di pagamento di sanzione ordinanza-ingiunzione (cui è assimilabile in materia di amministrativa circolazione stradale il verbale di accertamento ritualmente notificato) qualora sia stata omessa, all'udienza di discussione della causa, 1'immediata lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 23 comma 7 della Legge 24.11.1981 n.689 (da ultimo Cass. 12760/00) Orbene dagli atti di causa, la cui lettura certamente consentita in presenza del dedotto vizio di ordine processuale, non solo manca il dispositivo da leggere in udienza ma risulta, in base al verbale del 25.8.1997, che il Pretore all'esito dell'udienza di discussione ha semplicemente trattenuto la causa in decisione. Né potrebbe sostenersi che, trattandosi di opposizione all'avviso di mora, il rito da seguire sia in ogni caso quello previsto dall'art. 615 o dall'art. 617 C.P.C. per l'opposizione alla esecuzione ed agli atti esecutivi. Allorchè infatti l'opposizione volta а recuperare, a livello di cartella esattoriale o di avviso di mora, il momento di garanzia di cui l'interessato sostiene di non essersi potuto 7 avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica dell'ordinanza-ingiunzione o, come nel caso in esame, del verbale di accertamento, non può prescindersi dalle forme previste dalla Legge 689/81 che, come è stato già sottolineato, richiede la lettura del dispositivo in udienza (art.23). Consegue, in forza del richiamato principio, la nullità della sentenza con l'assorbimento degli altri quattro motivi di ricorso riguardanti le questioni relative alla legittimità della cartella esattoriale, alla ritualità della notifica del verbale di accertamento con conseguente validità del titolo esecutivo in tal modo formatosi nonché, infine, ai rapporti fra il Comune ed il Servizio Riscossione Tributi. L'impugnata sentenza deve essere pertanto cassata. Quanto al giudizio di rinvio, il giudice deve essere individuato nel Tribunale di Civitavecchia in composizione monocratica a seguito della soppressione dell'Ufficio del Pretore operata con D.Lgs. 19.2.1998 n.51. Né può trovare applicazione l'art. 98 del D.Lgs. 30.12.1999 n.507 che ha attribuito al giudice di pace la competenza nei giudizi di opposizioni ad 8 ordinanze-ingiunzioni di cui alla Legge 689/81 con alcune eccezioni non rientranti però nel caso in esame in quanto, non contenendo detto D.Lgs. disposizioni transitorie in ordine alla Sua efficacia retroattiva, trova applicazione l'art. 5 C.P.C. novellato in base al quale "la qiurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della domanda e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge e dello stato medesimo". A detto Tribunale, che provvederà anche per le spese del presente giudizio di cassazione, deve essere quindi disposto il rinvio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il primo motivo di ricorso. Dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e E A L N rinvia anche per le spese al Tribunale di L O I E Z D " A 7 9 1 R Civitavecchia in composizione monocratica. 3 . T T S . I R N G Roma, 30.10.2001 A ' E 7 L 6 R L 9 1 E A Il Presidente - Il Consigliere est. D 5 витаетMgo Riccarts Balle ry D - I 3 E S T E N N E G E S G S I E E L " A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Cancelleria Depositato IL CANCELLIERE B 2002 il Andrea Bianchi IL CANCELLIERE