CASS
Sentenza 31 gennaio 2023
Sentenza 31 gennaio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/01/2023, n. 3986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3986 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da DI BE NA, nata a [...], il [...]; avverso la sentenza del 16 novembre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GI DI EO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria depositata 1'8 novembre 2022, dall'avv. Rinaldo Romanelli, nell'interesse del ricorrente;
RITENUTO IN FATTO 1. La ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte d'appello di Genova, in parziale riforma della sentenza pronunciata in primo grado, ha rideterminato la pena inflitta in ventisei giorni di reclusione ed euro 50 di multa. Penale Sent. Sez. 5 Num. 3986 Anno 2023 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 23/11/2022 2. Il ricorso è articolato intorno a due motivi d'impugnazione. Il primo attiene all'omessa formale disapplicazione della recidiva e il secondo all'erronea determinazione della pena concretamente irrogata (nella quale la corte territoriale, pur riconoscendo la prevalenza dell'ulteriore attenuante riconosciuta, art. 62 n. 6 cod. pen., avrebbe omesso di operare un'ulteriore riduzione in funzione delle attenuanti generiche, già ritenute in primo grado) CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è inammissibile, in quanto intrinsecamente generico. La ricorrente, infatti, pur dolendosi dell'omessa disapplicazione della recidiva, non indica le ragioni (in fatto o in diritto) a sostegno della sua richiesta, ricollegata esclusivamente al giudizio di prevalenza delle attenuanti. Tale ultima deduzione, tuttavia, in sé, non è idonea a fondare la richiesta di disapplicazione della contestata recidiva in quanto proprio la formulazione di un giudizio di prevalenza presuppone il logico previo riconoscimento della sussistenza dell'aggravante portata in comparazione. 2. Il secondo motivo è, invece, fondato. Il giudice di primo grado è giunto alla determinazione della pena finale irrogata (mesi due di reclusione ed euro 60 di multa) riconoscendo le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. equivalenti alla contestata aggravante. La corte territoriale, invece, operando un giudizio di prevalenza, ha omesso di considerare, nel bilanciamento e nel successivo calcolo della pena le circostanze attenuanti generiche, pur a fronte dell'appello del solo imputato. E tanto rappresenta un'oggettiva violazione del divieto di reformatio in peius. Né si può ritenere che il giudice d'appello abbia inteso operare una (pur possibile) diminuzione inferiore al terzo, atteso che tanto in motivazione, quanto nel dispositivo le circostanze attenuanti generiche, sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, non sono state neanche menzionate. Tanto impone la rideterminazione della pena irrogata (possibile, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto) attraverso l'ulteriore diminuzione di un terzo. La pena finale deve, quindi, essere quantificata in giorni diciassette di reclusione ed euro 50 di multa (già pari al minimo indicato nell'art. 24 cod. pen.). 3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, e la pena rideterminata in giorni diciassette di reclusione ed euro cinquanta di multa. 2 ft
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in giorni diciassette di reclusione ed euro 50 di multa. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 23 novembre 2022 CORTE DI CASSAZIONE \—. v SEIZIONE PENALE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GI DI EO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria depositata 1'8 novembre 2022, dall'avv. Rinaldo Romanelli, nell'interesse del ricorrente;
RITENUTO IN FATTO 1. La ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte d'appello di Genova, in parziale riforma della sentenza pronunciata in primo grado, ha rideterminato la pena inflitta in ventisei giorni di reclusione ed euro 50 di multa. Penale Sent. Sez. 5 Num. 3986 Anno 2023 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 23/11/2022 2. Il ricorso è articolato intorno a due motivi d'impugnazione. Il primo attiene all'omessa formale disapplicazione della recidiva e il secondo all'erronea determinazione della pena concretamente irrogata (nella quale la corte territoriale, pur riconoscendo la prevalenza dell'ulteriore attenuante riconosciuta, art. 62 n. 6 cod. pen., avrebbe omesso di operare un'ulteriore riduzione in funzione delle attenuanti generiche, già ritenute in primo grado) CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è inammissibile, in quanto intrinsecamente generico. La ricorrente, infatti, pur dolendosi dell'omessa disapplicazione della recidiva, non indica le ragioni (in fatto o in diritto) a sostegno della sua richiesta, ricollegata esclusivamente al giudizio di prevalenza delle attenuanti. Tale ultima deduzione, tuttavia, in sé, non è idonea a fondare la richiesta di disapplicazione della contestata recidiva in quanto proprio la formulazione di un giudizio di prevalenza presuppone il logico previo riconoscimento della sussistenza dell'aggravante portata in comparazione. 2. Il secondo motivo è, invece, fondato. Il giudice di primo grado è giunto alla determinazione della pena finale irrogata (mesi due di reclusione ed euro 60 di multa) riconoscendo le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. equivalenti alla contestata aggravante. La corte territoriale, invece, operando un giudizio di prevalenza, ha omesso di considerare, nel bilanciamento e nel successivo calcolo della pena le circostanze attenuanti generiche, pur a fronte dell'appello del solo imputato. E tanto rappresenta un'oggettiva violazione del divieto di reformatio in peius. Né si può ritenere che il giudice d'appello abbia inteso operare una (pur possibile) diminuzione inferiore al terzo, atteso che tanto in motivazione, quanto nel dispositivo le circostanze attenuanti generiche, sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, non sono state neanche menzionate. Tanto impone la rideterminazione della pena irrogata (possibile, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto) attraverso l'ulteriore diminuzione di un terzo. La pena finale deve, quindi, essere quantificata in giorni diciassette di reclusione ed euro 50 di multa (già pari al minimo indicato nell'art. 24 cod. pen.). 3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, e la pena rideterminata in giorni diciassette di reclusione ed euro cinquanta di multa. 2 ft
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in giorni diciassette di reclusione ed euro 50 di multa. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 23 novembre 2022 CORTE DI CASSAZIONE \—. v SEIZIONE PENALE