Sentenza 16 marzo 2000
Massime • 1
Alla polizia municipale sono attribuite, in virtù dell'art. 5 della L. n. 65 del 1986, funzioni di polizia giudiziaria nell'ambito delle quali sono compresi anche i poteri di accertamento dei reati in materia di rifiuti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/03/2000, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PASQUALE LA CAVA Presidente del 16/03/2000
Dott. PP SAVIGNANO Consigliere SENTENZA
Dott. SAVERIO FELICE MANNINO Consigliere N. 1207
Dott. VINCENZO DI NUBILA Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CLAUDIA SQUASSONI Consigliere N. 1667/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1. RÀ PP, nato il [...] a [...];
2. IN RL, nato il lo febbraio 1944 a Scandicci, avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Firenze 5 novembre 1999 n. 120, con la quale è stato confermato il decreto di perquisizione e sequestro di documentazione, eseguiti il 22 ottobre 1999 nelle loro abitazioni e nei locali della Imperial s.n.c. della quale sono soci e amministratori, decreto emesso il 14 ottobre 1999 dal P.M. presso il Tribunale di Firenze.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dr. Mario FAVALLI, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Firenze 5 novembre 1999 n. 120 - con la quale è stato confermato il decreto di perquisizione e sequestro di documentazione, eseguiti il 22 ottobre 1999 nelle loro abitazioni e nei locali della imperial s.n.c. della quale sono soci e amministratori, decreto emesso il 14 ottobre 1999 dal P.M. presso il Tribunale di Firenze - US NG e NC NI hanno proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. violazione ed erronea applicazione dell'art. 247 c. 3 c.p.p. (art. 606 c. 1 lett. b) e c) c. p.p.) perché alla perquisizione hanno partecipato in maniera preponderante agenti di polizia giudiziaria;
2. violazione ed erronea applicazione dell'art. 247 c. 3 c.p.p. in relazione all'art. 57 c. 3 c.p.p., all'art. 6 L. 7 marzo 1986 n. 65 e agli artt.20 e 21 D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (art. 606 c. 1 lett. b) e c) c.p.p.), in quanto l'art. 6 L. 1986 n. 65 assegna al personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, anche funzioni di polizia giudiziaria, come agente per gli operatori e come ufficiale per i responsabili del servizio o del corpo e gli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'art. 221 c.p.p. abr. e 57 c.p.p. in vigore;
l'art. 21 D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, recante la disciplina fondamentale in materia di rifiuti, elenca i poteri e le competenze dei comuni, nessuno dei quali - a parte l'art. 55 c. 1, che riguarda una competenza particolare - riguarda funzioni di controllo o di accertamento, mentre per il decreto Ronchi la competenza è attribuita in via generale alla provincia e ai suoi organi, per cui la perquisizione è stata irregolarmente delegata a personale che, seppur rivestiva la qualifica di ufficiale di p.g. secondo il proprio ordinamento, è stato tuttavia chiamato ad opera in un settore, quello dei rifiuti, nel quale neppure l'ente di appartenenza era competente a intervenire.
Il ricorso è infondato e non può essere accolto.
Il terzo comma dell'art. 247 c. 3 c.p.p., che assegna all'A.G. il potere di delegare l'esecuzione della perquisizione ad ufficiali di polizia giudiziaria, non può essere interpretato secondo un significato aritmetico, come se solo ufficiali di p.g. possano partecipare all'esecuzione dell'atto, e neppure come vorrebbe il ricorrente nel suo primo motivo dr impugnazione come se, comunque, gli ufficiali di p.g. debbano essere in maggioranza, bensì in senso funzionale, cioè che la responsabilità dell'esecuzione del mezzo d'indagine compete ad uno o più ufficiali di p.g. per la garanzia del grado, indipendentemente dal numero maggiore o minore, più esiguo o preponderante di agenti di p.g. che partecipano alla perquisizione alle sue o alle loro dipendenze.
Infondato è anche il secondo motivo d'impugnazione. Secondo l'art. 57 c. 2 lett. c) c. p.p. sono agenti di polizia giudiziaria le guardie delle province e dei comuni nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza quando sono in servizio. Dal tenore della disposizione non emerge alcuna limitazione funzionale, ma solo una delimitazione di tempo e di luogo.
Il medesimo contenuto normativo esprime l'art. 5 c. 1 lett. a) e c) dell'ordinamento di polizia municipale, approvato con L. 7 marzo 1986 n. 65, nel quale l'ambito territoriale di appartenenza e i limiti delle attribuzioni - vale a dire, la natura dei poteri attribuiti - costituiscono solo presupposti e non limiti delle funzioni di polizia giudiziaria (Cass., Sez. I, 18 gennaio 1996 n. 553, ric. Citera), che riguardano potenzialmente ogni genere di reati (Cass., Sez. I, 26 aprile 1994 n. 1193, ric. Perina;
Sez. III, 7 novembre 1995 n. 3289, ric. D'Alessandris) e non sono suscettibili di essere ristrette ai reati che ledono interessi comunali (Cass., Sez. V, 8 febbraio 1993 n. 1869, ric. Ferrara). Il carattere generale delle funzioni di polizia giudiziaria delle guardie comunali riguarda, pertanto, anche i reati in materia di rifiuti.
Tale competenza discende inoltre dallo stesso D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22, il quale prevede, fra l'altro, all'art. 14 un potere d'ordinanza del sindaco in materia di abbandono di rifiuti, penalmente sanzionato all'art. 50, quale indice di un più generale potere di controllo, il cui esercizio rientra nelle funzioni delle guardie comunali.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2000