Sentenza 21 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/02/2001, n. 2526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2526 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2001 |
Testo completo
UD. 15.11.2000 Reg. Gen. N. 19306/98 025 26/0 1 REPUBBLICA IN N LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE 2a CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Crom 5197 Presidente Dott. Gaetano GAROFALO Rep. 80F Consigliere Dott. Rafaele CORONA Consigliere rel. Dott. Antonino ELEFANTE CORTE SUPREMA DICASSAZIONE UFFICIO COPIE Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Richiesta copla studio dal Sig. Dott. Sergio DEL CORE Consigliere per diritti L. 20 il 21 FI.B. 2001 ha pronunciato la seguente IL CANCELLIERE SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. 19306/98 proposto Oggetto: Acquisto im- da mobile per usucapione. NI LI, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini n. 88, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Barberis, rap- LIRE 3000 presentato e difesq dall'Avv. Carlo Stolzi come da procura a CANCELLERIA margine del ricorso RICORRENTE い CG074153
contro
SI UN, NI DI e NI NO, elettivamente domiciliati in Roma, P.zza Mazzini n. 8, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Tognozzi, rappresentati e difesi dall' 1845/00 Avv. Lorenzo Magrini come da procura in calce al controricor- so CONTRORICORRENTI, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Montepul- ciano n. 112/98 del 12.05.1998 / 15.05.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15.11.2000 dal Cons. Dott. Antonino Elefante;
Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Dome- nico Iannelli che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 04.05.1993, MI MA conveniva in giudizio davanti al Pretore di Montepulciano RU OS, DI AL e LU AL al fine di sentir dichiarare l' intervenuto acquisto per usucapione del terreno posto in Co- mune di AI (SI) contraddistinto alla part. 156/B. A sostegno della domanda deduceva di aver posseduto ininterrottamente detto terreno per oltre 20 anni, avendolo coltivato prima suo padre e poi lei direttamente ricavandone legna da ardere. Costituitisi i convenuti contestavano la domanda, assu- mendo che il loro dante causa ed essi medesimi avevano sem- pre provveduto alla cura del terreno, consentendo a titolo di cortesia e di tolleranza che la MA e, prima ancora, suo pa- dre provvedessero sporadicamente al taglio della legna. 2 Istruita la causa a mezzo di prove testimoniali, il Pretore ac- coglieva la domanda della MA, riconoscendo l'intervenuto acquisto del terreno per usucapione. Su appello della OS e dei AL il Tribunale di Monte- pulciano, con sentenza n. 112/98 del 12.05.1998 / 15.05. 1998, in riforma della decisione del Pretore, rigettava la do- manda della MA, osservando che non era stata data la prova di un possesso utile ad usucapionem non essendo al ri- guardo sufficiente la dimostrata circostanza della raccolta della legna. Ricorre per cassazione MI MA in base a un solo mo- tivo, illustrato da memoria. RU OS, DI e LU AL resistono con
contro
- ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con unico motivo, denunciando violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 1158 c.c., nonchè, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., omessa, erronea e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, la ricorrente censura l'impugnata A sentenza per non aver considerato che le risultanze proces- suali deponevano in suo favore, in quanto era risultato pro- vato che ella non solo aveva posseduto per oltre 20 anni in modo pubblico, pacifico e ininterrotto il fondo, ma aveva an- 3 che provveduto a rimboscarlo (secondo la testimonianza di NZ BE) per poi raccogliervi la legna. Il Tribunale, inoltre, a dire della ricorrente, non avrebbe speso una sola parola in ordine alla valutazione e attendibilità dei testi, in particolare non avrebbe considerato che il teste GE NT era interessato, attesa la circostanza del fra- zionamento del terreno in due particelle 156A e 156B, di cui la prima venduta a detto teste. Il motivo è infondato. Trattasi all' evidenza di doglianze di merito tendenti alla ri- valutazione delle risultanze processuali, non deducibili in sede di legittimità, se non nei limiti della mancanza, insufficienza o contraddittorietà di motivazione;
vizio che nel caso specifico non ricorre avendo i giudici d'appello correttamente giustifi- cato il loro convincimento, allorché hanno rilevato che non sussisteva a favore della MA un possesso utile ad usuca- pionem poiché era risultato provato (testi Ferracane) che la raccolta del legname era avvenuta con il consenso dei pro- prietari. Né l'impugnata sentenza può essere censurata (come soste- nuto in memoria) per non aver considerato la circostanza del rimboschimento, riferita dal teste NZ BE, perché trattasi di circostanza ulteriore rispetto a quelle invece valu- tate e apprezzate dal Tribunale e che quindi deve ritenersi da 4 END questo implicitamente considerata non decisiva;
trattandosi oltretutto di circostanza generica in quanto nessuna specifica- zione contiene in ordine alle modalità e ai tempi del rimbo- schimento. Per il resto è sufficiente ricordare che la valutazione sull' attendibilità e credibilità dei testi, il giudizio sulle risultanze della prova testimoniale e il controllo sulla concludenza delle stesse come la scelta, fra le varie deposizioni testimoniali di quelle ritenute più idonee a sorreggere la decisione - involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della sua decisione una fonte di prova ad esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere pe- raltro tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni avverse (ex plurimis: Cass.
6.9.1995 n. 9384; Cass. 14.4. 1994 n. 3498); onde la sentenza impugnata non è suscettibile di cassazione per il solo fatto che gli elementi con- siderati dal giudice di merito siano, secondo l'opinione di parte ricorrente, tali da consentire una diversa valutazione, confor- me alla tesi da lei sostenuta. Il ricorso va, pertanto, rigettato con condanna della ricor- rente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, li- quidate come in dispositivo.
P. Q. M.
5 La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al paga- mento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive £ 238.000 238.000 oltre £.
3.000.000 per onorario. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 15 novembre 2000. IL CONSIGLIERE ESTENSORE Antains Elefiork IL PRESI DENTE Cat-iace Сбыло час.. IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna 10000 Roma 2.1 FEB. 2001 290000 ILCANCELLIERS G UFFICIO DELLE ENTRATE 2001 BOOMA 2 A Seria Registrato in dal 290.000 46178 Versato C. al n. (0)DUECENTO (lire. D (D.ssa Mis (Jrazia p. (DLM RACC CHIN!) 1 Respon 6