Sentenza 20 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/04/2002, n. 5774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5774 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2002 |
Testo completo
ee OGGETTO: Imposte dircttc/Irpef cd Ilor /reddito d'impresa/accertamento 0 5 7 7 4 / 02 rettifica/analitico e induttivo/presupposti E N O E T , S I E R T . L G P IN NOME DEL POPOLO ITALIANO U . A E B D . R I B L R E A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A A T D T D I I 1 S R E 3 N 1 E T SEZIONE TRIBUTARIA E S . T N R.G.N. 011331/1998 I E N A S A E M Cron. 17093 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Presidente Ud.
4.10.2001 Dott. Pasquale Reale Dott. Enrico Papa Consigliere Consigliere Dott. Mario Cicala Consigliere rel. Dott. Vittorio Glauco Ebner Dott. Vincenzo Di Nubila Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA 1 Sul ricorso proposto da: FI ES e IG NN RI,rappresentati e difesi per delega a margine del ricorso dagli avv.ti Angelo e Mario Lauro Pietrosanti del Foro di Latina ed elettivamente domiciliati in Roma, viale Giulio Cesare n.223,presso lo studio dell'avv. Michele De Luca ricorrenti
Contro
Ministero delle Finanze e Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Latina intimati 1807 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n.177/38/1997 depositata in data 30.6.1997 Udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza dal consigliere dott. Ebner;
Udito il PM in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto De Augustinis,che ha concluso per il rigetto del ricorso Svolgimento del processo L'Ufficio distrettuale delle Imposte Dirette di Latina notificava a FI ES ed a IG NN RI, ai sensi dell'art.39 DPR 600/73,un avviso di accertamento ai fini Irpef ed Ilor per i redditi del 1982 : elevando a £. 513.336.000 l'importo dei ricavi( dichiarati in £. 336.696.000) e, conseguentemente, il reddito netto di impresa minore (derivante dall' esercizio di un laboratorio di pasticceria in Terracina) da £.28.878.000 dichiarate a £. 206.518.000: reddito poi attribuito per la metà a ciascuno dei partecipi all'impresa. Il ricorso proposto dal FI e dalla IG avverso tale avviso di accertamento veniva accolto dalla Commissione Tributaria di Primo Grado di Latina,con decisione n.321/5/89,peraltro poi riformata integralmente dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio,su appello dell'Ufficio,con sentenza in data 20.5.-30.6.1997 n.177. La CTR riteneva legittimo l'utilizzo dello strumento dell'accertamento analitico induttivo, stante la rilevata inesattezza della contabilità e delle risposte al questionario inviato dall'Ufficio ai contribuenti ed inoltre corretto il metodo di calcolo del maggior reddito, effettuato sulla base sia della nozione di comune esperienza che in quel settore merceologico il prodotto finito è almeno pari( e non inferiore,come ritenuto dai primi Giudici) alla quantità delle materie prime impiegate nella lavorazione;
sia del prezzo medio di vendita dei vari tipi di prodotto( pasticceria,tramezzini,rustici),tenuto conto della mancanza di prova contraria circa il prezzo praticato per ciascun tipo. Ricorrono per cassazione il FI e la IG con tre mezzi di gravame. L'Amministrazione Finanziaria non si è costituita. Motivi della decisione Con un primo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell'art.39 DPR 600/73,nonchè omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti. Secondo i ricorrenti la CTR non avrebbe spiegato su quali elementi avrebbe fondato il convincimento circa la inesattezza dei dati che sarebbero stati forniti all'Ufficio e comunque non avrebbe chiarito perchè tali inesattezze sarebbero di tale rilevanza e gravità da escludere l'attendibilità delle scritture contabili. La censura non ha pregio. Invero,risulta dagli atti che l'Ufficio ebbe a contestare, al riguardo,l'omessa indicazione, nei registri, delle giacenze di magazzino al 31.12.1981; e che per tale motivo ha poi proceduto alla rettifica ai sensi del primo comma dell'art.39 DPR 600/73. A tal fine l'Ufficio risulta avere posto a raffronto le risultanze del registro corrispettivi con i quantitativi di materie prime impiegate per la produzione, desunti dalle fatture di acquisto -considerando separatamente il genere pasticceria e quello rustici e tramezzini - ed i prezzi finali di vendita al kg. di tali prodotti, desunti dalle relative fatture;
ed infine deducendo i costi e le spese dai ricavi come sopra rideterminati. Ritiene questa Corte di condividere la soluzione cui sono giunti in proposito i Giudici di appello e che la rideterminazione del reddito d'impresa operato M in tal modo dall'Ufficio sia da ritenersi quindi corretta, ai sensi dell'art.39 comma primo lett.d), sulla base della verificata incompletezza delle scritture contabili. Invero,la norma prevede che alla rettifica possa procedersi non solo nel caso in cui tutta la contabilità sia da considerare inattendibile, ma anche se "l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'art.33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri documenti relativi all'aimpresa nonchè dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'art.32....”. Il che per quanto prima rilevato - è appunto quanto avvenuto nel caso in esame. Vero è che i ricorrenti assumono che la CTR, sulla base della documentazione fornita in risposta al questionario inviato dall'Ufficio, avrebbe dovuto ritenere essere stata fornita idonea prova delle risultanze di magazzino ed escludere, conseguentemente, la legittimità dell'operato dell'Ufficio. Senonchè,il pacifico) principio della autosufficienza del ricorso per cassazione imponeva che i ricorrenti indicassero specificamente quali documenti fossero dimostrativi delle rimanenze di magazzino al 31.12.1981 nella misura di £.321.000 ( a fronte di rimanenze che a fine del 1982 risultano indicate in £.1.274.000, come riconosce lo stesso Ufficio nei motivi di appello avverso la decisione di primo grado), onde valutare la rilevanza della mancata considerazione di tali dati da parte della CTR. La genericità della contestazione al riguardo non consente quindi di valutare negativamente la mancata considerazione, da parte della CTR, di elementi asseritamente favorevoli alla tesi degli attuali ricorrenti. Alla stregua di quanto precede deve quindi escludersi che siano nella specie ravvisabili i vizi dedotti dai ricorrenti con il primo motivo. Con un secondo motivo i ricorrenti prospettano analoghe censure( di violazione di legge e di vizio di motivazione). La CTR non avrebbe tenuto conto del fatto che l'Ufficio pur avendo enunciato di procedere ad accertamento ai sensi dell'art.39 comma primo DPR 600/73,non aveva poi provveduto alla rettifica di singole poste ma determinato il reddito d'impresa ai sensi del secondo comma dell'art.39 citato, prescindendo del tutto dai dati della contabilità e del bilancio. La censura non ha pregio,tenuto conto di quanto rilevato a proposito della infondatezza del primo motivo e in particolare della correttezza del ricorso, da parte dell'Ufficio, ad accertamento in rettifica ai sensi del primo comma dell'art.39 DPR 600/73. Con un terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell'art.39 DPR 600/73 nonchè dell'art.2729 del codice civile. Secondo i ricorrenti la CTR avrebbe fondato il proprio convincimento circa la correttezza del recupero a tassazione operato dall'Ufficio su elementi presuntivi privi dei necessari requisiti della gravità, precisione e concordanza,e comunque non tenendo conto del fatto che la determinazione del prezzo di vendita dei prodotti era stata operata dall'Ufficio su una media aritmetica semplice anzichè ponderata( con riguardo alla diversità,per qualità e prezzo, dei vari prodotti commerciati). Inoltre, la CTR avrebbe errato nel ritenere notorio la circostanza che il peso finale del prodotto finito è non inferiore a quello delle materie prime impiegate,non avendo al riguardo considerato che il procedimento di cottura determina l'evaporazione sia dell'acqua( utilizzata per la cottura),sia delle altre materie prime liquide, come il latte, utilizzate per la realizzazione del prodotto alimentare commerciato. Anche tali censure sono prive di fondamento, sia per quanto in precedenza rilevato circa la natura dell'accertamento operato dall'Ufficio, sia perchè le stesse si risolvono all'evidenza in doglianze in punto di fatto, non consentite nel giudizio di legittimità : tenuto conto, in proposito, che la CTR ha illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto corretto il procedimento di calcolo effettuato dall'Ufficio sulla base dei quantitativi di materie prime impiegate nella lavorazione e che in tal modo ha adempiuto all'obbligo di motivazione gravante su Giudice di appello, rendendo evidente la ratio decidendi del relativo gravame. Alla stregua dei rilievi tutti che precedono, il ricorso deve essere rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese in quanto l'Amministrazione Finanziaria,pur ritualmente intimata, non si è costituita.
PQM
La Corte,rigetta il ricorso. Così deciso in Roma,nella camera di consiglio del 4 ottobre 2001 Il Consigliere estensore Il Presidente 6 8 9 A 1 I / E R 4 N / IO A 6 Z 2 T A R U IL CANCELLIERE C1 T S S B Osvaldo Ascanio DEPOSITATO IN CANCAGI P I R R Oggi 2.0 ORD E T E A D D T E Y S T A N N I E E S R E S B E E I T T A A A M