Sentenza 23 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/03/2001, n. 4222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4222 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2001 |
Testo completo
LACOR 042 2 2/0 1 J REPUBBLICA ITALIANA N NOME DEL POPOLO ITALIAN DICASSAZIONE Oggetto Pagamento SEZIONE TERZA CIVILE Provvigione mediazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 12348/98 Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA Consigliere Dott. Giovanni Silvio Coco 3062 SALLUZZO Rel. Consigliere Cron. Dott. Vincenzo Consigliere Rep. 1429 Dott. Michele VARRONE Ud. 18/09/00 Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: AGEN GAMMA DI AN C & BIDIN G SNC, in persona del legale rappresentante sig. AN RL IN PR NQ LEG SUPREM OSSAZIONE RAPPR AGEN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA E Richiesta copia studio MICHELE MERCATI 511 presso lo studio dell'avvocato dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 LUPONIO ENNIO, difesi dall'avvocato D'ALESSANDRO per diritti 23 MAR. 2001. il COSIMO, con studio in 34133 TRIESTE VIA CORONEO, giusta IL CANCELLIERE delega in atti;
13000 - ricorrenti CANCELLERIA
contro
PONTIL SCALA RENZI, DE ZOLT ELENA, elettivamente DD663349 domiciliati in ROMA PLE CLODIO 14, presso lo studio2000 1409 dell'avvocato BAUZULLI FILIPPO, che li difende unitamente all'avvocato RONZANI PIERLUIGI, giusta CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE delega in atti;
UFFICIO COPIE Richiesta copia studio.controricorrenti dal Sig. BAULUL nonchè contro per diritti L. 200 il 69 GN EL;
CANCELLIERE intimato avversO la sentenza n. 109/98 del Tribunale di UDINE, emessa il 15/1/98, depositata il 16/02/98; RG. 5510/92; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO;
udito l'Avvocato FILIPPO BAUZULLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del I e II motivo del ricorso e l'accoglimento del III motivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO LIRE 1500 LANCELLERI 14.1.1991 AN RL, quale legale Con atto rappresentante dell'Agenzia Gamma snc ed in proprio, conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Udine Spe- 0407084 cogna IE ed i coniugi TI LA ZI e De OL EL, chiedendone la condanna -del primo e dei secon- di- al pagamento dell'uguale importo di L.
1.185.240 che assumeva dovute per provvigioni mediatorie. Esponeva che, avendolo lo OG incaricato di 2 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale trovare un acquirente per un suo appartamento sito nel al Sig. BAM 24th per diritti L 12,000+3 condominio Lorelei di Lignano Sabbiadoro, egli lo aveva -7 SET. 2001 posto in contatto con i coniugi TI, che aveva ac- CANCELLIERE compagnato a visitare i locali, fornendo loro le gene- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ralità del proprietario e le condizioni di vendita;
Rilasciata copia legale al Sig. ALESSANDRO che, successivamente, essi si erano messi direttamente per diritti L.Mia +3billi 27 BTU 2001. in contatto con lo OG con il quale avevano stipu- IL CANCELLIERE lato il contratto di vendita al prezzo di L. 49.800.000. I convenuti, costituendosi, contestavano la doman- da, sostenendo che nessuna attività mediatoria era sta- ta svolta dal AN al quale lo OG si sarebbe rivolto solo in quanto amministratore dello stabile e detentore delle chiavi degli appartamenti -per visitar- li e chiedendone il rigetto. L'adito Pretore, con sentenza n. 49/92 del 4.6.1992, rigettava la domanda. 5000 Avverso tale pronuncia proponeva gravame AN RL, in proprio e quale legale rappresentante dell'Agenzia Gamma snc, al quale resistevano tanto 10 AY460934 OG che i coniugi TI-De OL. AY460933 Con sentenza 15.1-15.2.1998 il Tribunale di Udine rigettava l'impugnazione ed onerava l'appellante delle AS980523 ulteriori spese del giudizio. BE130831 Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso DIRITTI H 8 8 4 X 7 7 9 2 B 4 4 1 C 3 5 3 AN RL, in proprio e nella qualità, affidandone l'accoglimento a tre motivi illustrati anche da memoria difensiva. Resistono con controricorso TI LA ZI e De OL EL che producono anche memoria. Nessuna attività difensiva è stata invece svolta in questa sede da OG IE. MOTIVI DELLA DECISIONE cia "violazione e falsa applicazione degli artt. 1754 e D 1. Con il primo mezzo la ricorrente Agenzia denun- segg. c.C., 1362 e segg., 1175 e 2695 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per omessa, insufficiente e contraddit- toria motivazione su un punto decisivo della controver- sia" deducendo l'erroneità delle affermazioni contenute in sentenza a tenore delle quali essa attrice non avrebbe assolto l'onere probatorio in relazione: a) al consenso degli acquirenti alla sua attività mediatoria;
B b) ai fatti in cui si sarebbe sostanziata tale at- tività. La censura è infondata. Il Tribunale, attraverso un attento ed approfondito esame di tutte le risultanze processuali, è pervenuto alla conclusione che risulta assistita da motivazione 4 adeguata, coerente ed immune da vizi logici e/o giuri- dici che il AN non aveva assolto l'onere di pro- vare l'esistenza dei fatti costitutivi della sua prete- sa ed in particolare -trattandosi di circostanze negate dalle controparti- il consenso degli acquirenti al suo intervento mediatorio e i fatti in cui si sarebbe So- stanziata la messa in relazione delle parti del con- tratto. Ha così rilevato che l'assunto dei TI di esser- si rivolti al AN non in quanto titolare di i un'agenzia immobiliare ma quale amministratore dell'edificio, oltre ad essere verosimile -risultando pacifico che il predetto rivestiva tale qualifica e de- teneva per tale motivo le chiavi dell'appartamento- non era stata minimamente smentita da controparte sulla quale gravava l'onere di provare di essere stata con- tattata proprio quale mediatore e di avere agito in ta- le veste conosciuta da entrambe le parti. Ed ha aggiunto che il AN non aveva inoltre dimostrato di avere fornito ai TI elementi utili alla conclusione dell'affare; che risultava assoluta- mente plausibile che i TI -così come sostenuto- fossero riusciti autonomamente ad acquisire le genera- lità dello OG e a rintracciarlo;
e che la circo- stanza che il AN nel far vedere l'appartamento 5 avesse precisato di non rivolgere loro una cortesia ma di agire in veste di mediatore era sfornita di prova e non poteva desumersi dal fatto che in un momento suc- cessivo egli avesse insistito con loro per la sotto- scrizione di un preliminare. Atteso quanto sopra ritiene questa Corte non sia ravvisare alcuna delle denunciate violazioni CO- dato stituendo pacifico insegnamento del Supremo Collegio (v. ex plurimis: Cass. 11.5.1998 n. 4742; Cass. 30.12.1997 n. 13132; Cass. 12.9.1997 n. 9004 e Cass. 16.1.1997 n. 392) che "il diritto alla provvigione sor- ge per il mediatore, anche in assenza di un incarico а specifico, purchè sussista il rapporto di causalità tra l'operato del mediatore e la conclusione dell'affare. Ed è proprio siffatto rapporto che nella specie, come rilevato dal giudice del merito, deve ritenersi mancante o, quanto meno, non è stato dimostrato.
2. Con il secondo mezzo, deducendo "violazione e falsa applicazione degli artt. 1754 SS. C.C., 1362 SS. C.C., 2697 C.C. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per omessa, insuf- ficiente e contraddittoria motivazione su un punto de- cisivo della controversia" la ricorrente sostiene che il Tribunale sarebbe incorso in errore nell'affermare non era stata da lei fornita la prova di essere che 6 stata contattata quale mediatrice e di avere agito in tale veste conosciuta dalle controparti. Tale affermazione, assume, contrastava con la cir- costanza che l'incontro con i coniugi TI-De OL si era verificato proprio nella sede dell'agenzia dove es- sa svolgeva la sua attività e non quella di amministra- trice di condomini- onde non era necessario effettuasse alcuna precisazione. Parimenti frutto di errore sarebbero le affermazio- ni secondo cui lei non avrebbe altresì dimostrato di avere fornito ai TI elementi utili alla conclusione dell'affare. Esse infatti non terrebbero conto del fatto che al- la visita dell'appartamento consegui la redazione di un preliminare e del contenuto di una missiva dei coniugi TI (datata 11.10.1991) dalla quale chiaramente si evinceva che in occasione di tale visita venne formula- ta un'offerta di vendita. Anche tale censura, che per molti versi costituisce solo una riproposizione della precedente, è priva di fondamento. Come già rilevato la ricorrente, a fronte delle af- fermazioni dei coniugi TI-De OL di essersi rivol- ti al AN unicamente nella sua qualità di ammini- stratore dello stabile, non ha saputo fornire la benchè 7 minima dimostrazione di essere stato invece contattata quale mediatore e di avere in tale sua qualità fornito elementi utili alla conclusione dell'affare. Il giudizio espresso dal Tribunale, chiaramente in- tegrante una valutazione in fatto della quale si denun- cia -ma solo in termini estremamente generici- l'erroneità, non è pertanto suscettibile di sindacato in questa sede. Ed infatti, a ben vedere, anzicchè precisare in co- consisterebbe il vizio motivazionale о l'errore di sa diritto ravvisabili nella impugnata decisione la ricor- rente si limita a prospettare una propria tesi e valu- tazione dei fatti che intenderebbe contrapporre a quel- le operate, nel legittimo esercizio di un potere che istituzionalmente gli appartiene, dal giudice del meri- to.
3. Fondato e meritevole di accoglimento è invece il terzo motivo con il quale, deducendo "violazione e fal- sa applicazione degli artt. 1754 e segg. C.C., 2697 C.C. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. -violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia" l'Agenzia Gamma si duole che il Tribunale abbia rigettato anche la domanda all'indirizzo dello OG senza fornire alcuna motivazione ed omettendo 8 di valutare l'atto -recante la data 23.1.1990- di affi- damento dell'incarico a vendere da parte di quest'ultimo. L'impugnata decisione su tale punto è assolutamente carente non contenendo alcuna disamina del rapporto in- tercorso con lo OG e va quindi per tale effetto cassata con rinvio anche per le spese del giudizio di cassazione. Quanto al giudice di rinvio ritiene la Corte, con- formemente a quanto costantemente affermato da questa sezione (cfr. Cass. 12838/99, 12836/99, 6120/2000 e 7453/2000) e confermato dalle Sezioni Unite con recente for contrasti pronuncia (con la quale sono stati composti i semplici) che vada insorti nell'ambito delle sezioni individuato nella Corte d'Appello di Trieste. Secondo la richiamata giurisprudenza, infatti, "a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 58 del 1998 e successive modificazioni la competenza a conoscere dell'appello avverso le sentenze emesse dal pretore è stata attribuita alla corte d'appello, salve le eccezioni di cui agli articoli 134 bis e 135 lett. a) dello stesso decreto: pertanto, la cassazione della sentenza emessa dal tribunale in grado d'appello com- porta il rinvio della causa alla corte d'appello”.
P.Q.M.
9 La Corte accoglie il terzo motivo, rigetta i primi due, cassa e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte d'Appello di Trieste. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte Suprema di Cassazione il 18.9.2000. дабий кашей IL CONSIGLIERE IL PRESIDENTE ル HE C. Giovanni Giambattista™ Depositata in Cancelleria Oggi, lì 23 MAR. 2001 60000 IL CANCELLIERE 3/0000 Giovanni Giambattista A P they E U T S R Z N E I O O C UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrate in dat 3 MAG. 2001 A do 20605... vercare £ 610.000 al n. (lire trecentodiecimila p. Dirigente Area Dossa Mare Of P (Dr. M. RADCE 10