Sentenza 8 gennaio 2004
Massime • 1
La comunicazione del trasferimento del lavoratore, come pure la richiesta dei motivi e la relativa risposta, in difetto di una diversa previsione, sono assoggettate al principio generale di libertà delle forme; nel caso in cui il provvedimento di trasferimento del lavoratore sia accompagnato dalla indicazione dei motivi , non sussiste un obbligo del datore di lavoro, su richiesta del dipendente, di indicare nuovamente i motivi del trasferimento.
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Con due recenti sentenze la Cassazione (8 novembre 2021 n. 32506 e n. 19143 del 6 luglio 2021), si è nuovamente espressa in ordine all'onere datoriale di motivazione delle ragioni che hanno determinato la decisione aziendale di trasferire il lavoratore da una sede ad un'altra della stessa azienda. La sentenza n. 32506/2021 ha riguardato un trasferimento individuale da una sede del Centro sud (Napoli) a Milano di un dipendente, trasferimento necessitato - ad avviso aziendale, peraltro riscontrato non pretestuoso ma realistico dalla sentenza, pertanto condiviso - da una significativa riduzione delle attività del settore "Health Care" del Centro-Sud Italia, implicante una sensibile …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/01/2004, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - rel. Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA GI , selettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia n. 195, presso l'avv. Sergio Vacirca, che, unitamente all'avv. Sergio Sonetto, lo rappresenta e difende giusta procura a margine;
- ricorrente -
contro
FIAT AUTO s.p.a., in persona del procuratore Franco Valpreda , selettivamente domiciliata in Roma, via L. G. Faravelli 22, presso l'avv. Domenico De Luca Tamajo, cha la rappresenta e difende, unitamente agli avv. Paolo Tosi, Franco Bonamico e Gian Piero Borsotti, giusta procura a margine;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 9607 del 12.12.2000, R.G. n. 1158/99;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21.5.03 dal Relatore Cons. Dott. Fernando Lupi;
udito l'avv. Vacirca e Tosi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 12.12.2000 il Tribunale di Torino, decidendo sull'appello proposto da Fiat Auto nei confronti di NE IA, avverso sentenza del Pretore della medesima città, accoglieva l'appello rigettando l'impugnazione del trasferimento proposta dal NE. Osservava in motivazione che erano provate le ragioni tecnico-produttive che avevano determinato il provvedimento in quanto vi era la carenza di un posto di operaio di 5^ livello nello stabilimento di La Mandria in Venaria Reale e l'esuberanza del medesimo posto nel reparto in cui era precedentemente addetto il NE. Sotto il profilo formale escludeva l'applicabilità delle regole contrattuali, che prevedono il preavviso, in quanto il trasferimento avveniva, come è pacifico, nell'ambito del comprensorio. Rilevava quindi che, se era necessaria la comunicazione delle ragioni del trasferimento, che nella specie era avvenuta verbalmente da parte del caporeparto, non era necessaria la forma scritta, atteso il principio generale della libertà della forma.
Propone ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo il NE;
resiste con controricorso la Fiat, le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso il NE, deducendo il vizio di motivazione e denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 1362, 1363, 1367 c.c. in rel. art. 16 c.c.n.l. dei metalmeccanici, 2697 e 2103 c.c. e 2 l. n. 604 del 1966 (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), prospetta più profili di censura. Con un primo profilo contesta che fosse pacifica la collocazione dei due stabilimenti, tra i quali è avvenuto il trasferimento, nel medesimo comprensorio, in quanto in primo grado la Fiat si era limitata ad eccepire l'insussistenza di un trasferimento in senso tecnico, che era stata invece ritenuta dal Pretore, in appello la questione dell'applicazione dell'art. 16 del contratto era stata riproposta dal ricorrente, mentre il Tribunale non aveva condotto alcun accertamento riguardo l'appartenenza dei due stabilimenti al medesimo comprensorio.
Con un secondo profilo censura la sentenza impugnata per non avere dato alcun rilievo alla mancanza di una risposta alla richiesta scritta del NE delle ragioni del trasferimento. Le censure sono infondate.
Il primo giudice, come risulta dal passo della motivazione trascritto in ricorso, aveva accertato l'appartenenza dei due stabilimenti al medesimo comprensorio industriale torinese Fiat Auto, pur essendo siti in comuni diversi. Il Pretore, motivando la sentenza di primo grado, ha fatto proprie le considerazioni del Tribunale, che ha deciso il reclamo avverso il provvedimento emesso nel procedimento cautelare che ha preceduto il presente giudizio, così scrivendo:
"Tale mutamento del luogo di lavoro deve essere qualificato come trasferimento in senso tecnico giuridico, ossia come spostamento del lavoratore da una unità produttiva ad un'altra, trattandosi di stabilimenti distinti siti in due Comuni diversi, ed essendo irrilevante il fatto che si trovino nel medesimo comprensorio torinese di Fiat Auto".
L'art. 16 del contratto collettivo dei metalmeccanici prevede ulteriori limitazioni rispetto a quelle previste dall'art. 2103 c.c. dallo jus variandi per i lavoratori anziani, per l'obbligo di tener conto delle comprovate ragioni del lavoratore e per l'obbligo di preavviso di venti giorni. Il quinto comma dell'articolo 16 recita:
"La presente disciplina non si applica ai trasferimenti che vengono disposti nell'ambito del comprensorio".
Il NE, che deduceva la violazione della norma contrattuale ed aveva interesse ad affermarne l'applicabilità, doveva contestare l'accertamento di fatto contenuto nella frase sopra sottolineata. Non avendolo fatto non può censurarsi l'interpretazione della sentenza e del comportamento della parte fatta dal Tribunale nel senso che fosse pacifico che i due stabilimenti erano nel medesimo comprensorio. La diversa interpretazione della sentenza di primo grado proposta con il ricorso, secondo la quale non vi è stato un accertamento di appartenenza al medesimo comprensorio, ma solo l'esclusione della rilevanza, non dimostra l'illogicità di quella seguita dal Tribunale.
In ogni caso la sentenza di primo grado, che aveva valutato la posizione geografica dei due stabilmente in comuni diversi e ritenuta irrilevante, ma non esclusa, l'appartenenza al medesimo comprensorio, aveva dato una interpretazione della clausola contrattuale secondo la quale anche stabilimenti siti in comuni diversi ma contigui possono appartenere al medesimo comprensorio. Non avendo censurato con l'appello questa interpretazione, NE non può censurare di insufficienza la motivazione della sentenza impugnata, che ha dato per pacifica una interpretazione della clausola contrattuale non impugnata.
In ordine alla seconda censura il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che esclude, nel caso che il provvedimento di licenziamento sia accompagnato dalla indicazione dei motivi, che il datore di lavoro, ove ne sia richiesto debba nuovamente indicarli, ed ha desunto in via estensiva, mancando un dato normativo, la mancanza di un obbligo del datore di lavoro di indicare nuovamente i motivi del trasferimento, che abbia già esplicitato al momento della comunicazione del trasferimento. Quanto alle modalità della comunicazione dei motivi la decisione del Tribunale è conforme alla giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass. n. 2095 del 1994, n. 914 del 1996, che esclude la necessità della forma scritta per il principio della libertà della forma. Il ricorso va pertanto rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2004