Sentenza 2 agosto 2002
Massime • 1
Nel giudizio di opposizione avverso la dichiarazione dello stato di adottabilità, la deducibilità o rilevabilità, in sede di impugnazione, della nullità per inosservanza dell'art. 12 della legge 4 maggio 1983 n. 184, nella parte in cui fa obbligo di convocare i parenti entro il quarto grado, che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore e di cui sia nota la residenza, non si sottrae alle regole generali sulle impugnazioni ed alle preclusioni derivanti dal giudicato interno. Pertanto, quando sia intervenuta nel corso del giudizio una sentenza che abbia negato quell'obbligo in modo espresso, ovvero implicitamente, escludendone i presupposti di fatto (nella specie, era stata disposta la comparizione di alcuni parenti), la successiva deducibilità e rilevabilità dell'indicata nullità trova ostacolo nella mancata proposizione d'impugnazione avverso l'accertamento negativo contenuto nella pronuncia medesima, su cui si è formato il giudicato.
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 4497 del 11https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. I, 11/02/2022, (ud. 13/12/2021, dep. 11/02/2022), n.4497 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente – Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere – Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere – Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere – Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 7194/2021 proposto da: B.G., quale genitore della minore B.A., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato De Matteis Giuseppina, giusta procura in calce al ricorso; – ricorrente – …
Leggi di più… - 2. Adozione, dichiarazione stato di adottabilità del minoreAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 14 maggio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/08/2002, n. 11572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11572 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2002 |
Testo completo
1 157 2 /02 M E 4 REPUBBLICA ITALIANA N O 8 I . 1 Z T A R ° IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R A ' N T L S 3 I L 8 E G 9 A CORTE SUPREMADIC SO ZIONE E D 1 R I - Oggetto S 5 A N - 4 D E S SEZIONE PRIMA CIVILE E E I T G A N G E O E S Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: L L E L 2 O B 8 E Dott. Angelo GRIECO Presidente R.G. N. 29659/01 www Consigliere Cron. 25180 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere Rep. Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Ud. 28/05/02 Dott. Vittorio RAGONESI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE RL IU, EL IA ROSARIA, nella qualità di genitori dei minori DE RL VA ed NU, elettivamente domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato MARIO COVELLI, giusta mandato a margine del ricorso;
ricorrenti -
contro
LA MP nella qualità di curatore speciale dei minori DE RL VA ed NU, 2002 elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO PAOLO 1255 TOSTI 19, presso l'avvocato MARIO VOLPE, rappresentato -1- e difeso da se medesimo;
- controricorrente
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APELLO DI NAPOLI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2599/01 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 27/09/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/05/2002 dal Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il Tribunale per i Minorenni di Napoli, con decreto del 27.3.02, dichiarava lo stato di adottabilità dei quattro figli minori di De AR US e NI AR RO. Avverso tale decreto questi ultimi proponevano opposizione avanti al Tribunale per i Minorenni di Napoli che, con sentenza n. 126/2000, revocava la declaratoria dello stato di adottabilità dei minori De AR AR e De AR GI e rigettava il ricorso relativamente ai minori De AR LE e De AR MA. La Corte di Appello di Napoli -Sezione Minorenni confermava la decisione del Tribunale per i Minorenni di Napoli. Per la cassazione della sentenza predetta hanno proposto ricorso De AR US e NI AR RO, nella qualità di genitori dei minori De AR LE e De AR MA, fondandolo su cinque motivi . Ha resistito con controricorso il curatore speciale dei minori predetti Motivi della decisione Con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 15 della L. 184/83, con conseguente nullità dell'intero procedimento di adottabilità e dell' impugnata sentenza, in quanto non sarebbero stati convocati dall'autorità giudiziaria i parenti entro il quarto grado, e si sarebbe inoltre disatteso l'obbligo di dare prescrizioni ai genitori o ai parenti idonee a garantire l'assistenza ai minori. 1 ih Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della L. 184/83, lamentando che l'affidamento dei minori sarebbe diventato una adozione anticipata di fatto, di cui non avrebbe tenuto conto la Corte di Appello investita del gravame, e che, inoltre, la politica ostruzionistica degli affidatari avrebbe impedito il mantenimento del rapporto tra genitori e figli. Con il terzo motivo i ricorrenti assumono la violazione e la falsa applicazione dell'art. 8 della legge 184/83 per non essere i minori in stato di abbandono materiale o morale. Con il quarto motivo denunziano la illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza che avrebbe recepito acriticamente le disposizioni della sentenza del Tribunale, sancendo, illogicamente, l'inidoneità dei genitori ad allevare, educare e istruire solo due dei quattro tigli, con ciò violando il principio di inseparabilità dei fratelli. Con il quinto motivo i ricorrenti si dolgono dell'insufficiente motivazione della sentenza circa il diniego degli accertamenti medici richiesti dalla difesa, che costituirebbe motivo di insanabile nullità. Il primo motivo di ricorso è inammissibile nella parte in cui assume la violazione dell'obbligo di convocazione dei parenti entro il quarto grado. Tale censura, invero, non risulta proposta con i motivi di appello .Questa Corte ha già avuto modo di osservare che nel giudizio di opposizione avverso la dichiarazione dello stato di adottabilità, la deducibilità o rilevabilità, in sede di impugnazione, della nullità per inosservanza dell'art. 12 della legge 4 maggio 1983 n. 184, nella parte in cui fa 2 obbligo di convocare i parenti entro il quarto grado, che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore e di cui sia nota la residenza, non si sottrae alle regole generali sulle impugnazioni ed alle preclusioni derivanti dal giudicato interno. Pertanto, quando sia intervenuta nel corso del giudizio una sentenza che abbia negato quell'obbligo in modo espresso, ovvero implicitamente, escludendone i presupposti di fatto (nel caso di specie si è disposta la comparizione di alcuni parenti ), la successiva deducibilità e rilevabilità dell'indicata nullità trova ostacolo nella mancata proposizione d'impugnazione avverso l'accertamento negativo contenuto nella pronuncia medesima, su cui si e' formato il giudicato. (Cass 3094/89;5060/88; 3614/88,.3072/86). Il primo motivo si rivela poi manifestamente infondato in relazione alla censura che concerne la mancata emanazione di un decreto volto a stabilire le prescrizioni per assicurare ai minori l'assistenza morale, il mantenimento etc. L'articolo 12 della legge 184/83 prevede, infatti, che tale decreto sia emanato a discrezione del presidente del tribunale,e,dunque, la mancata emanazione dello stesso nell'esercizio del predetto potere non può di per sé costituire motivo di censura in assenza di ulteriori elementi che possano far ritenere viziato tale comportamento omissivo. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Lo stesso si limita a riproporre una censura di nullità del procedimento dichiarativo dello stato di adottabilità, già avanzata in sede di appello, sostenendo che in tale procedimento gli affidatari dei minori avrebbero tenuto un comportamento ostruzionistico. Sul punto la sentenza impugnata 3 н fornisce congrua ed adeguata motivazione evidenziando che su tale ostruzionismo nessuna prova sia stata fornita e che invece i servizi sociali avevano consigliato di prorogare l'affidamento eterofamiliare proprio per assicurare le cure di cui i minori avevano bisogno e per evitare un peggioramento dei minori sul piano della salute fisica e psicologica che si sarebbe probabilmente verificato in caso di rientro in famiglia a causa dei cattivi rapporti tra i genitori e della loro incapacità a prendersi cura dei due figli. La censura proposta si rivela quindi, da un lato, generica, limitandosi ad una apodittica affermazione di attività ostruzionistica da parte degli affidatari, senza criticare analiticamente la motivazione della sentenza impugnata mentre per altro verso, appare costituire una censura nel merito tendendo a far valere una diversa valutazione degli elementi di giudizio acquisiti nel processo rispetto a quella effettuata dall'organo decidente. In entrambi i casi siffatta censura non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità. Anche il terzo motivo di ricorso non può trovare accoglimento. Il motivo invero, con cui si contesta la sussistenza dello stato di abbandono, si substanzia in una affermazione apodittica che non si rapporta criticamente in alcun modo alla sentenza impugnata che ha, invece, con abbondanza di elementi e con logica coerenza, dimostrato la sussistenza del predetto stato di abbandono in riferimento allo stato di salute dei minori affetti da varie patologie, specificatamente individuate, di cui i genitori non avevano tenuto conto ed alle difficoltà di scolarizzazione dei minori stessi H rapportati alle carenze culturali ed alle anomalie della personalità dei genitori. Anche tale motivo si rivela dunque per un verso generico e per l'altro comporta censure sotto il profilo del merito. Infondato è altresì il quarto motivo di ricorso. Invero, non sussiste alcuna contraddittorietà nella impugnata sentenza laddove questa, da un lato, ha previsto il collocamento in adeguata struttura dei fratelli maggiori AR e GI, facendo salvi i loro rapporti con i nonni paterni e prevedendo un graduale reinserimento nel nucleo parentale dapprima e poi in quella genitoriale ,mentre,dall'altro, ha dichiarato lo stato di adottabilità per i minori LE ed MAe. La sentenza impugnata si dà infatti carico di fornire adeguata giustificazione di tale diverso trattamento rilevando, in primo luogo, che i ricorrenti si erano rilevati inadeguati a prendersi cura dei due figli maggiori -dopo che i due più piccoli erano stati dati in affidamento eterofamiliare - tanto è vero che i predetti figli maggiori presentavano problemi di aggressività e devianza ed erano regrediti nel rendimento scolastico e trascurati nell'igiene personale. Sulla base di questa constatazione la sentenza in esame ha correttamente osservato che i ricorrenti non avrebbero in alcun caso potuto prendersi cura dei due figli minori che presentavano rilevanti patologie e che necessitavano di continue cure ed attenzioni, tanto più che i parenti si erano dichiarati non disponibili a prestare il loro aiuto per seguire i questi ultimi. 5 Ң Tale valutazione ha tenuto conto, nel caso concreto delle capacità dei ricorrenti di accudire alla prole in relazione al numero dei figli ed alle problematiche che ciascuno di essi presenta nonché al possibile limitato aiuto da parte dei parenti, ed è giunta alla logica conclusione che, in ogni caso, i ricorrenti,se anche in un futuro saranno forse in grado di seguire i due figli maggiori, non altrettanto potranno fare per i due fratelli minori in relazione alle rilevanti necessità di assistenza di questi ultimi . Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il giudice di merito ha infatti con valutazione discrezionale, ritenuto superfluo disporre ulteriori accertamenti medici dei minori,dando nel contempo conto delle ragioni di tale decisione sulla base di un ampio e dettagliato riferimento a tutta la vasta documentazione medica già acquisita in causa che dava esauriente ed approfondita illustrazione del quadro clinico dei minori. Il ricorso va in conclusione rigettato. Nella natura della causa si rinvengono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
PQM
Rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio. Roma 28.05.02 Il Cons.est. Il Presidente elo B CORTE SUP TION CANCELLIERS Depos il CANCELLIERE