Sentenza 25 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/08/2003, n. 12423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12423 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2003 |
Testo completo
O L 4 L 7 O 3 . B N E , 1 2423 / 03 E 1 9 N 9 I O 1 I I - Z 1 D A 1 R - E 1 T S 2 I C PUBBLICA TAL AN I . G L D E R 9 U I 3 A G E D IN NOME DE OPO O ITALI NO 6 E E 4 T N . N . T E T S T LA CORTE SUPREMA DI CSSAZIONE S E R I Oggetto ( A Incidente stradale, insidia, SEZIONE TERZA CIVILE responsabilità del comune e dello appaltatore. Equità del giudice di pace: estromissione del Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: subappaltatore R.G.N. 23565/99 www. Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA 2492/00 Dott. Italo PURCARO Consigliere Cron. 26305 Dott. Giovanni AT PETTI Rel. Consigliere Rep. AMATUCCI Consigliere Dott. Alfonso Ud. 04/02/03 Dott. Maria Margherita CHIARINI Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CER CONSORZIO EMILIANO ROMAGNOLO, con sede in Bologna, in persona del legale rappresentante p.t. dott. Carlo Mitra, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CSSAZIONE, difeso dagli avvocati PASQUALE ABBATE, ROBERTO MARIA BISCEGLIA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
OR SSICURAZIONI SP, con sede legale in Milano, incorporante per fusione la SI SSICURAZIONI con sede in Napoli, in persopna del suo legale rappresentante 2003 Antonio Arbia, pro tempore Avv. elettivamente 355 domiciliata in ROMA PZZA UGO DA COMO 9, presso lo 1 л studio dell'avvocato GIUSEPPE MARIA MASULLO, difesa dall'avvocato ANTONIO PSSERO, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
COOP EDERA SRL, CC RA, COMUNE DI S GIUSEPPE VESUVIANO;
www intimati e sul 2° ricorso n° 02492/00 proposto da: EDERA SRL, in persona del legale rappresentante COOP pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VLE ANGELICO 38, presso lo studio dell'avvocato LUIGI NAPOLITANO, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato VITO BISCEGLIA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
OR SS.NI SP (già SI SSIC SP), CER CS EMILIANO ROMAGNOLO, CC RA, COMUNE DI S GIUSEPPE VESUVIANO;
intimati - avverso la sentenza n. 1335/98 del Giudice di pace di OTTAVIANO, emessa il 30/10/98 (R.G. 410/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/02/03 dal Consigliere Dott. Giovanni AT PETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 2 1 Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento dell'incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CI FR, quale parte danneggiata, per avere il giorno 7 novembre 1996 subito un incidente su stra- da, mentre percorreva una strada comunale del comune di San Giuseppe Vesuviano, a causa di una insidia costitui- ta da una buca piena di acqua, conveniva, dinanzi al giudice di pace di Ottaviano, il Comune di San Giuseppe Vesuviano, responsabile della manutenzione della strada e ne chiedeva il risarcimento dei danni entro il limite dei due milioni. Si costituiva il comune contestando la pretesa e chiedendo di chiamare in lite il Consorzio emiliano NO (CER) cui aveva affidato lavori di metanizzazione dei luoghi interessati dall'insidia e dall'incidente. La CER si costituiva e chiamava in lite la cooperativa Edera srl che aveva eseguito material- mente i lavori;
la edera si costituiva e chiamava in lite la assicuratrice SI per essere resa indenne dalla responsabilità civile. Nel contraddittorio tra tutte le parti, con la sen- tenza del 30 ottobre 1998 il giudice di pace così de- cideva : .accoglie la domanda attrice e condanna il comune 3 M di San Giuseppe Vesuviano al risarcimento dei danni nella misura di lire 1.500.000 in favore del Boc- cia, oltre alle spese di lite;
condanna il CER a rivalere al Comune tutte le som- me da questi dovute a titolo di risarcimento del dan- no, incluse le spese processuali e quelle di precetto;
. rigetta la domanda proposta dal CER contro la Ede- nonché la domanda di garanzia della Edera nei con- ra, fronti della SI;
dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva. Contro la decisione ricorre il CER deducendo cinque motivi di censura illustrati da memoria, resistono con controricorso e ricorso incidentale condizionato la SI e con controricorso la assicuratrice OR. Il CI non ha svolto difese. Per la cooperativa Edera, posta in liquidazione nelle more, stata proposta istanza di interruzione. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente si rileva che essendo il giudizio di cassazione dominato dall'impulso di ufficio in esso non opera l'istituto della interruzione (cfr: Cass.9 luglio 1992 n.8237,29 novembre 1997 n.12870 tra le tan- te). I ricorsi sono stati previamente riuniti: precede l'esame del ricorso CER. M 4 ESAME DEL RICORSO CER. I l ricorso è infondato in ordine a tutti i motivi dedotti, tenendosi presente che la pronuncia del giudi- ce di pace è secondo equità e non secondo diritto. Con il PRIMO MOTIVO si deduce l'error in iudicando (art.115 c.p.c.) per non avere il giudice di pace con- siderato i patti interni tra appaltatore (CER) e subap- paltatore EDERA che importavano l'assunzione da parte della seconda impresa dei rischi della opera e la rela- tiva responsabilità civile verso terzi. Ma il giudice di pace (ff 6 della motivazione) ha respinto la domanda della CER non già in relazione alla in operatività della clausola di garanzia, ma in rela zione alla mancanza di prova del rapporto contrattuale tra le due parti. Tale valutazione è incensurabile in questa sede e nessun error in iudicando risulta verifi- cato. Nel SECONDO MOTIVO si deduce ancora l'error in iu- dicando ed il vizio della motivazione su punto decisi- vo, sempre con riferimento all'obbligo di manleva della Edera verso la CER, che poteva desumersi dalla condotta processuale della chiamata in lite, che non lo avrebbe mai contestato. In senso contrario si osserva che il giudice di pa- ce ha già motivato in ordine alla mancanza di prove sul 5 з rapporto costitutivo di tale obbligo e dunque la con- dotta passiva della chiamata non è stata considerata come elemento idoneo di prova. Nel TERZO MOTIVO si deduce il vizio della motiva- zione sempre sul punto della Esecuzione dei lavori da parte della Edera. Il motivo è infondato in base alle considerazioni sin qui date. NEL QUARTO MOTIVO si deduce l'ultrapetizione (art. 112 cpc) in relazione alla condanna della CER a rivalere il comune anche per le spese di precetto: in senso contrario si osserva che tali spese costituiscono un accessorio consequenziale al risarcimento, secondo la valutazione equitativa data dal giudice di pace. NEL QUINTO MOTIVO si deduce la violazione del principio di corrispondenza tra la motivazione ed il dispositivo che condanna il Comune al risarcimento dei danni e la CER alla rivalsa integrale, mentre nella parte motiva (ff 5) considera il pari apporto causale del Comune (per la omessa vigilanza) e dell'impresa CER (per la insidia). Il motivo è infondato perché non tiene conto che la domanda di risarcimento è stata posta dal danneggiato e per l'intero contro il Comune e che i rapporti interni tra i Solidali non entravano nel petitum del giudizio;
inoltre la azione di rivalsa del Comune è stata propo- 6 sta in ordine alla clausola contrattuale di garanzia. Si tratta, anche per questo punto di una statuizione di natura equitativa,non denunciabile come error iuris. Il ricorso CER dev'essere pertanto rigettato;
resta il ricorso della SSORBITO IN QUANTO CONDIZIONATO EDERA. Sussistono giusti motivi per compensare tra le par- ti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M
Riunisce i ricorsi e rigetta il ricorso principa- le, assorbito quello incidentale e compensa le spese del giudizio di cassazione tra le parti costituite. Roma 4 febbraio 2003 Il Presidente G. Fiduccia IlFoduccion relatore выйти G. B. Petti вгом Sethi Il IL CANCELLIERE C1 IN CANCELLERIA POSITADEPO TATO IN A 2003 IN AT 25 GO Oggi IL CANCELLIERE C1 IN AT 7