Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2001, n. 502
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Sentenza 15 gennaio 2001

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Fermo restando che nel caso di vendita in blocco dell'intero edificio del quale facciano parte immobili locati ad uso diverso dall'abitazione, i conduttori di questi non hanno il diritto di prelazione (e di riscatto) previsto dagli artt. 38 e 39 della legge n. 392/1978 ne' sull'unità immobiliare oggetto del rispettivo rapporto locatizio ne' sull'intero stabile, rappresentando questo un bene diverso dalle singole unità che lo compongono; nel diverso caso di vendita non riguardante l'intero edificio, ma una parte di esso comprendente l'unità immobiliare locata ed altre - vendita cioè cumulativa di più unità immobiliari facenti parte del medesimo edificio - per stabilire se venga meno oppure no il diritto di prelazione e di riscatto del conduttore di una o più unità immobiliare comprese nella vendita, deve accertarsi se in relazione all'oggetto della vendita considerato nel suo complesso possa parlarsi di un "unicum" cioè di un complesso immobiliare che nello stato in cui si trova sia dotato di una propria oggettiva, effettiva e non fittizia individualità giuridica strutturale.

Fermo restando che nel caso di vendita in blocco dell'intero edificio del quale facciano parte immobili locati ad uso diverso dall'abitazione, i conduttori di questi non hanno il diritto di prelazione (e di riscatto) previsto dagli artt. 38 e 39 della legge n. 392/1978 ne' sull'unità immobiliare oggetto del rispettivo rapporto locatizio ne' sull'intero stabile, rappresentando questo un bene diverso dalle singole unità che lo compongono; nel diverso caso di vendita non riguardante l'intero edificio, ma una parte di esso comprendente l'unità immobiliare locata ed altre - vendita cioè cumulativa di più unità immobiliari facenti parte del medesimo edificio - per stabilire se venga meno oppure no il diritto di prelazione e di riscatto del conduttore di una o più unità immobiliare comprese nella vendita, deve accertarsi se in relazione all'oggetto della vendita considerato nel suo complesso possa parlarsi di un "unicum" cioè di un complesso immobiliare che nello stato in cui si trova sia dotato di una propria oggettiva, effettiva e non fittizia individualità giuridica strutturale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2001, n. 502
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 502
    Data del deposito : 15 gennaio 2001

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