Sentenza 15 gennaio 2001
Massime • 2
Fermo restando che nel caso di vendita in blocco dell'intero edificio del quale facciano parte immobili locati ad uso diverso dall'abitazione, i conduttori di questi non hanno il diritto di prelazione (e di riscatto) previsto dagli artt. 38 e 39 della legge n. 392/1978 ne' sull'unità immobiliare oggetto del rispettivo rapporto locatizio ne' sull'intero stabile, rappresentando questo un bene diverso dalle singole unità che lo compongono; nel diverso caso di vendita non riguardante l'intero edificio, ma una parte di esso comprendente l'unità immobiliare locata ed altre - vendita cioè cumulativa di più unità immobiliari facenti parte del medesimo edificio - per stabilire se venga meno oppure no il diritto di prelazione e di riscatto del conduttore di una o più unità immobiliare comprese nella vendita, deve accertarsi se in relazione all'oggetto della vendita considerato nel suo complesso possa parlarsi di un "unicum" cioè di un complesso immobiliare che nello stato in cui si trova sia dotato di una propria oggettiva, effettiva e non fittizia individualità giuridica strutturale.
Fermo restando che nel caso di vendita in blocco dell'intero edificio del quale facciano parte immobili locati ad uso diverso dall'abitazione, i conduttori di questi non hanno il diritto di prelazione (e di riscatto) previsto dagli artt. 38 e 39 della legge n. 392/1978 ne' sull'unità immobiliare oggetto del rispettivo rapporto locatizio ne' sull'intero stabile, rappresentando questo un bene diverso dalle singole unità che lo compongono; nel diverso caso di vendita non riguardante l'intero edificio, ma una parte di esso comprendente l'unità immobiliare locata ed altre - vendita cioè cumulativa di più unità immobiliari facenti parte del medesimo edificio - per stabilire se venga meno oppure no il diritto di prelazione e di riscatto del conduttore di una o più unità immobiliare comprese nella vendita, deve accertarsi se in relazione all'oggetto della vendita considerato nel suo complesso possa parlarsi di un "unicum" cioè di un complesso immobiliare che nello stato in cui si trova sia dotato di una propria oggettiva, effettiva e non fittizia individualità giuridica strutturale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2001, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2001 |
Testo completo
SEZIONE TE5 02 / 0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.r Magistrati: Oggetto Dot . Manfredo GROSSI Presidente Kinuncia Rel. Consigliere Dott. Roberto PREDEN R.G.N. 8574/99 Dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere Consigliere Dott. Michele LO PIANO Cron. Consigliere Dott. Gianfranco MANZO Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 06/03/01 ORD I NANZA sul ricorso proposto da: AN MO SRL, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sig. Giovanni Giacomuzzi, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 82, presso lo studio dell'avvocato GUELI ADALBERTO, che lo difende unitamente all'avvocato LANZA PIER LUIGI, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
AN B V, SOCIETA'di DIRITTO, CON SEDE ALL'AIA, in persona del suo Legale Rappresentante sig.ra Florence Barachet VED. Gros, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGRE ARNALDO DA BRESCIA 9, presso lo studio dell'avvocato LEONE ARTURO, che lo difende unitamente 2001 اميديا 131 all'avvocato GRANATA GIUSEPPE, giusta delega in atti;
1 controricorrente - nonchè
contro
EN SC;
intimato avverso la sentenza n. 1837/98 della Corte d'Appello di MILANO, Sez. Prima Civile emessa il 9/6/1998, depositata il 23/06/98; RG.2037/96, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 06/03/01 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ANTONIO MARTONE che ha chiesto si dichiari la estinzione del processo con le conseguenze di legge. ORDINANZA La Corte Ritenuto che, con atto depositato in Cancelleria, la S.r.l. RO AR ha rinunciato al ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 1837/98, del 23.6.1998, nei confronti di NF B.V. e di EN HI;
che l'atto di rinuncia, sottoscritto dal legale rappresentante della società ricorrente e dal difenso- re, è stato notificato alle controparti costituite, che vi hanno aderito;
2 che, pertanto, va dichiarata l'estinzione del pro- cesso di cassazione, senza statuizione sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo di cassazione. Nulla sulle spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- terza sezione civile della Corte di cassazione, il la 6.3.2001. IL PRESIDENTE IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattistaяни epositata in Cancelleria Oggi, lì - 4 APR. 2001 IL CANCELLIERE Giovanni Giambattista - U E S T Z I E O N R O C * 3