Sentenza 14 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/01/2003, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2003 |
Testo completo
| Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POP0 0 4 5 6 / 0 3 LA CORTE SUPREMA Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 5869/00 Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere Cron.783 Dott. Fernando LUPI Dott. Guido VIDIRI - Rel. Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud. 24/09/02 Dott. Maura LA TERZA Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, Centrale dell'Istituto, presso l'Avvocatura e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, rappresentato FABIO FONZO, ANTONIETTA CORETTI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
LL GI, LL BR, LL 2002 ALBERTO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEL 3595 COLOSSEO 23, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO -1- BORROMETI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO BORROMETI, giusta delega in atti;
controricorrenti avverso la sentenza n. 153/99 del Tribunale di RAGUSA, depositata il 24/03/99 R.G.N. 512/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/02 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato CORETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 10 dicembre 1994, IU EL, NO EL ed LB EL, in proprio e quali soci della società di fatto, EL RL, IU e NO, proponevano ricorso avverso il decreto n. 352/1994, reso su istanza dell'INPS dal Pretore di Ragusa con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di lire 17.313.747, oltre importi per somme aggiuntive, interessi e spese, per contributi assicurativi afferenti agli anni 1989 e 1990 a titolo di somme aggiuntive ex art. 4 del d.l. 30 dicembre 1987 n. 5236, convertito in legge 29 febbraio 1988 n. 48. Sostenevano i ricorrenti che la dell'Istituto doveva ritenersi pretesa creditoria DO infondata perchè l'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, convertito nella legge n. 389 del 1989, non aveva affatto introdotto in materia di retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi - assicurativi e come regola di carattere generale l'obbligo del rispetto del trattamento retributivo previsto dai contratti collettivi, in quanto tali contratti dovevano ritenersi vincolanti solo per i datori di lavoro iscritti alle associazioni che li avevano sottoscritti e che ad essi avevano aderito, e non per quei datori di lavoro che, come essi 1 1 ricorrenti, non erano aderenti ad alcuna associazione sindacale. In particolare il trattamento minimo di retribuzione, in base al quale parametrare l'obbligo contributivo, non poteva comprendere tutte le voci retributive contrattuali ma solo la paga-base e l'indennità di contingenza. Costituitosi il contraddittorio, l'INPS sosteneva che la retribuzione su cui calcolare i contributi doveva ritenersi comprensiva di tutti gli emolumenti che -- in aggiunta alla paga base ed all'indennità di concorrevano a formare il trattamento contingenza - complessivo del lavoratore in base alla contrattazione Guarda buden collettiva ( scatti di anzianità, mensilità aggiuntive, holm филь festività non godute, ecc.). Con altro successivo ricorso del 19 gennaio 1996 gli stessi IU, NO ed LB EL proponevano opposizione anche avverso l'odinanza-ingiunzione con la quale l'INPS aveva avanzato richiesta di pagamento della somma di lire 1.755.000, oltre spese per sanzione amministrativa riferita all'illecito ad essi addebitato per l'omissione dei contributi di cui alla precedente ingiunzione. Dopo la riunione dei giudizi e dopo la costituzione negli stessi dell'INPS, il Pretore di Ragusa con sentenza del 30 maggio 1997 rigettava le opposizioni 2 proposte da IU, NO ed LB EL. A seguito di gravame da parte di quest'ultimi, il Tribunale di Ragusa con sentenza del 24 marzo 1999 accoglieva l'appello ed, in parziale riforma il decretodell'impugnata sentenza, revocava ingiuntivo n. 352/1994 reso in data 11 novembre 1994 dal Pretore di Ragusa ed annullava l'ordinanza ingiunzione n. 1002/1995 emessa dall'INPS in data 20 dicembre 1995. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale premetteva che doveva ritenersi incontrovertibilmente accertato che la società di fatto EL ed i GU toler singoli soci non erano iscritti ad alcuna delle associazioni sindacali, firmatarie di contratti collettivi. La sola questione dibattuta, oggetto del giudizio, era, pertanto, l'assoggettabilità a contributi delle somme mai corrisposte dalla società appellata per quattordicesima mensilità ai propri dipendenti. la ratioAssumeva al riguardo il Tribunale che dell'art. 1 del d.
1. n. 338 del 1989 è diretta a far calcolare i contributi sull'importo di tutto ciò che il lavoratore ha diritto di ricevere dal datore di lavoro. Il riferimento ai contratti collettivi può, infatti, valere se ed in quanto essi siano invocabili dal singolo lavoratore per le sue pretese nei confronti del datore di lavoro. D'altra parte l'avere avuto riguardo alla posizione di ciascun lavoratore e non alla categoria è desumibile dalla circostanza che viene richiamato anche il contratto individuale di lavoro che prevale su quello collettivo ai ' fini del minimo imponibile - se ne deriva una retribuzione d'importo superiore a quella prevista da quest'ultimo. L'emanazione della legge 28 novembre 1996 n. 608 all'art. 5, poi modificato dall'art. 23 della legge n. 196 del 1997, lungi dall'inficiare la indicata interpretazione dell'art. 1 del d.
1. n. 338 del 1989, ne fornisce un ulteriore supporto teorico. Ed invero, la disposizione in oggetto prevede la possibilità per le imprese operanti nel Mezzogiorno al fine - della fruizione degli sgravi contributivi - di operare un graduale riallineamento dei trattamenti economici attraverso, appunto, "contratti di riallineamento retributivo o contratti di gradualità", precisando poi che la retribuzione da prendere in considerazione per il calcolo dei contributi è quella fissata da questi accordi. Si sancisce così il principio per cui è solo sulle retribuzioni che il lavoratore ha diritto di pretendere dal datore di lavoro il calcolo dei contributi. In altri termini, di somme retributive ai fini dil'imponibilità previdenza e di assistenza sociale passa inevitabilmente attraverso la fonte normativa (che si vuole agganciare alla contrattazione collettiva attraverso i predetti contratti di riallineamento), che regola concretamente il rapporto di lavoro cui ineriscono tali somme, con il limite del minimo costituzionalmente garantito, nel senso che la base imponibile non può comunque essere inferiore a tale minimo. Avverso tale sentenza 1'INPS propone ricorso per DE cassazione, affidato ad un unico articolato motivo. Resistono con controricorso IU, NO e LB EL, in proprio e quali soci della società di fatto EL RL, IU e NO. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso l'INPS deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 338 del 1989, convertito con modifiche nella legge n. 389 del 1989, nonchè vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Sostiene il ricorrente che con la summenzionata normativa il legislatore ha inteso evitare qualsiasi forma di evasione contributiva da parte di tutti i 5 datori di lavoro, che così sono chiamati a fruire, competizione di nella mercato, di posizioni di partenza uguali, senza che l'aggiramento degli obblighi contributivi previdenziali, abbassando per taluno di costoro i costi aziendali, li ponga su posizioni di predominio. Il pagamento, in maniera uguale, degli obblighi contributivi, da parte di tutti i datori di lavoro, garantisce altresì che tutti concorrano al finanziamento della previdenza pubblica secondo parametri predeterminati dal medesimo legislatore che, a garantiscano sua volta, l'uniformità della pressione contributiva a parità di Gundbolden condizioni fattuali. In tale contesto l'art. 1 della legge n. 389 del 1989, operando un richiamo agli accordi collettivi, mostra come il legislatore abbia all'interno del sistema legislativorecepito - ordinario con un rinvio recettizio mobile - i parametri retributivi fissati dai contratti collettivi, che divengono in tal modo parametri legislativi con efficacia nei confronti di tutti i datori di lavoro. Il richiamo ai contratti così, come è attestato anche dallarappresenta, sentenza n. 342 del 1992 della Corte Costituzionale, il presupposto di fatto utilizzato dal legislatore per l'individuazione della retribuzione da assumere quale 6 base di calcolo in mancanza di leggi e regolamenti individuanti la stessa. La ricostruzione dell'ambito operativo del summenzionato art. 1 trova ulteriore conforto nel reticolato normativo di collegamento avente sempre come oggetto la retribuzione imponibile ai fini contributivi. Così l'art. 29 del d.l. n. 244/ 1995, convertito nella 1. n. 341/1995, prevede l'obbligo di versamento di quote contributive collegate a retribuzione c.d. "virtuale" nel caso in cui il lavoratore non venga impiegato per tutto l'orario stabilito dal contratto collettivo. Da parte sua anche l'art. 2, comma 25, 1. 549/1995, al fine di dirimere Gandbolden i dubbi in ordine alla individuazione della contrattazione collettiva applicabile, chiarisce che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative della categoria. Appare, pertanto, evidente che il legislatore del 1995, nell'affermare in tal modo il principio dell'unicità del contratto collettivo di riferimento, si è rivolto non già all'imprese che, stipulante, sonoiscritte ad una associazione 7 vincolate pattiziamente ad applicare il contratto del settore merceologico di competenza, ma alla generalità delle imprese ed in particolare a quelle non iscritte alle associazioni di categoria, con ciò rafforzando il principio ispiratore dell'art. 1, quello, cioè, della uniformità della retribuzione imponibile nei confronti di tutte le imprese che devono assolvere gli obblighi contributivi. Per concludere il pagamento dei contributi secondo i termini delineati dalla disposizione dell'art. 1 1. 389/1989 consente, da un lato, a tutti i lavoratori di avere una posizione previdenziale uniforme a parità di qualifica e mansioni nell'ambito dello stesso settore lavorativo, Gunholden e, dall'altro, a tutti i datori di lavoro di avere gli stessi costi aziendali, senza che nessuno di essi, riuscendo a sottrarsi all'obbligo così come quantificato dal legislatore, paghi in misura inferiore e conseguentemente alteri le condizioni del mercato e della concorrenza a suo favore e a detrimento degli altri imprenditori. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento. Questa Corte, a Sezioni Unite, risolvendo sul punto un contrasto sorto nell'ambito della Sezione Lavoro, ha statuito che 1'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi 8 previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. "minimale contributivo"), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dall'art. 1 D.L. 9 ottobre 1989 n. 338 (convertito in legge 7 dicembre 1989 n. 389), senza le limitazioni dall'applicazione dei criteri di cuiderivanti c.d. "minimo retributivo all'art. 36 Cost. che sono rilevanti solo quando a costituzionale"), ' Gundellen detti contratti si ricorre con incidenza sul ai fini della distinto rapporto di lavoro Sez. determinazione della giusta retribuzione (Cass. Un., 29 luglio 2002 n. 11199). Sezioni Unite che, ai sensi leHanno ricordato 153, per dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro, in denaro o in natura, in dipendenza del rapporto di lavoro, con esclusione di determinate somme specificamente indicate nel secondo comma del medesimo articolo, dovendo giusta 9 l'unanime giurisprudenza in proposito - la base insensibile agli eventuali imponibile restare inadempimenti del datore di lavoro all'obbligazione retributiva e dovendosi in ogni caso fare riferimento a tutta la retribuzione dovuta a prescindere da quella materialmente erogata e, quindi, a tutta quella che il lavoratore ha diritto di ricevere. Nell'ambito di questa disciplina, l'art. 1 D.L. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989 n. 389, confermato espressamente dall'ottavo comma dell'art. 6 del d. lgs. n. 314 del 1997, ha statuito il limite minimo di retribuzione imponibile DE ai fini contributivi, prevedendo che la retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi 0 contratti individuali. Orbene, la prescrizione contenuta nell'art. 1 D.L. n. 338 del 1989, con portata innovativa, ha aggiunto al previgente principio, secondo cui l'imponibile si determina sul dovuto e non su quanto, di fatto, erogato, il nuovo ed ulteriore criterio del minimale 10 contributivo, quello cioè determinato dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale. Non è, d'altra ravvisabile una stretta parte, correlazione fra retribuzione dovuta nell'ambito del rapporto di lavoro e retribuzione imponibile ai fini contributivi, dato che l'obbligatorietà del minimo contributivo non è condizionata all'applicazione dei contratti collettivi, a differenza di quanto enunciato in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali dall'art. 6, comma nono, dello stesso D.L. n. 338 del Gundellen 1989, che prevede quel beneficio solo quando sono corrisposte le retribuzioni determinate dai contratti collettivi. Inoltre, le due categorie giuridiche di "retribuzione imponibile" e "minimale retributivo ai fini contributivi" hanno finalità diverse, attenendo le disposizioni relative alla prima categoria ( art. 6 D. lgs. n. 314 del 1997) alla distinzione tra erogazioni che devono essere computate ai fini contributivi ed erogazioni che devono essere escluse secondo la prevista elencazione tassativa, mentre l'art. 1 D.L. n. 338 del 1989 fissa un imponibile da sottoporre a contribuzione anche se la retribuzione dovuta ed erogata al lavoratore sia inferiore. Da questa differenza risulta quindi evidente la scelta 11 legislativa di considerare la fonte collettiva più rappresentativa in ragione dei soggetti firmatari come parametro idoneo a adempiere la funzione di tutela assicurativa nonchè a garantire l'equilibrio finanziario della gestione previdenziale;
e risulta, del pari, evidente l'autonomia del riferimento alla contrattazione collettiva nell'ambito del rapporto giuridico di lavoro, con una divaricazione, fra retribuzione dovuta dal lavoratore e quella minima imponibile, che peraltro è già presente nel settore dell'edilizia (art. 29 D.L. n. 244 del 1995, convertito in legge n. 341 del 1995) ed in quello Gualdade dell'agricoltura ( art. 28 D.P.R. n. 488 del 1968). Sulla base di tali considerazioni, le Sezioni Unite di questa Corte hanno, come detto, ritenuto assoggettati a contribuzione previdenziale anche gli elementi eccedenti il minimo (retributivo) costituzionale, condividendo un indirizzo seguito da numerose decisione dei giudici di legittimità (cfr. Cass. 11 maggio 2000 n. 6024; Cass. 17 febbraio 2000 n. 1767; Cass. 28 ottobre 1999 n. 12122). A tale riguardo hanno tenuto presente che l'art. 1 d.
1. n. 338 del 1989, imponendo un confronto tra retribuzione in concreto dovuta, in senso onnicomprensivo alla stregua dell'art. 12 della legge 30 aprile 1968 n. 153 12 e retribuzione astrattamente prevista ai fini contributivi, allo scopo di stabilire se la base imponibile individuata nella prima di dette retribuzioni sia uguale o superiore, ma non inferiore alla seconda delle medesime, presuppone necessariamente che siano valutate voci retributive omogenee es quindi, tutte quelle rilevanti nel concreto rapporto di lavoro e tutte quelle eventualmente non rilevanti in concreto nel rapporto di lavoro, ma risultanti dalla contrattazione collettiva delle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e, quindi, in ogni caso rilevanti nel rapporto previdenziale, come se, in forza del citato art.1, fossero dovute anche in quello di lavoro. Il suddetto articolo uno, che non ha abrogato l'art. 12 della legge n. 153 del 1969, ben può , quindi, qualificarsi innovativo nel senso che ha aggiunto al principio dell'onnicomprensività ai fini contributivi, di cui al medesimo art. 12, il criterio del sicchè, inminimale contributivo, definitiva, deve affermarsi che la necessità di rendere possibile un confronto tra retribuzioni "concretamente" rilevanti nel rapporto e retribuzioni "virtualmente" rilevanti, ai fini contributivi, nel rapporto previdenziale, impone che tutto quanto 13 12, rileva, in denaro e in natura, secondo l'art. rilevi del pari secondo le fonti dell'art.
1. possibile divaricazione tra le dueD'altra parte la summenzionate nozioni di retribuzioni, delineate dall'art. uno, ha superato il vaglio della Corte Costituzionale. Invero l'art. 28 D.P.R. 27 aprile 1968 n. 488, nel settore dell'agricoltura, determinava la retribuzione utile ai fini contributivi sulla base delle retribuzioni di cui ai contratti collettivi vigenti annualmente per ogni provincia, con possibile divaricazione dalla retribuzione spettante.Orbene, detto sistema, che non consentiva di tenere conto di Guilder usi normativi che stabilivano una giornata lavorativa di durata inferiore a quella fissata dalla contrattazione collettiva di settore, è stato ritenuto legittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 342 del 1992, testualmente "in combinato disposto con l'art. 1, primo comma D.L. n. 338 del 1989, convertito in legge n. 389 del 1989", osservandosi che esso consente di effettuare un bilanciamento di interessi, assicurato dall'utilizzazione di contratti collettivi validi per lacome modelli generali ° parametri generalità de datori di lavoro, senza peraltro conferire ai contratti collettivi medesimi efficacia "erga omnes per quanto attiene al rapporto di lavoro, " 14 essendo questo del tutto distinto da quello previdenziale. Per concludere quando, dopo la legge n. 389 del 1989, alle regole sull'imponibile contributivo si aggiunge il nuovo ed ulteriore criterio del "minimale" contributivo dell'art. 1 della legge n. 389 del 1989, la retribuzione "dovuta" in sinallagma nel rapporto di lavoro risulta rilevante solo se "è superiore" ai minimi previsti dal contratto collettivo, mentre in caso contrario non rileva e vale la misura minima determinata dal contratto collettivo. In altri termini, secondo la norma in esame, gli accordi Gumbolden collettivi diversi da quelli stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (ad es. gli accordi aziendali provinciali), ovvero gli accordi individuali, hanno rilevanza ai fini contributivi solo quando determinino una retribuzione superiore al minimale, mentre, in caso contrario, restano irrilevanti e la contribuzione va parametrata al minimale (cfr. in tali esatti termini : Cass., Sez. Un., 29 luglio 2002 n. 11199 cit.). Per le svolte considerazioni e per la loro aderenza al testo legislativo, il ricorso dell'INPS va accolto e, per l'effetto, va cassata l'impugnata sentenza che 15 facendo proprio l'indirizzo giurisprudenziale opposto a quello seguito dalle Sezioni Unite e basandosi su argomentazioni da dette Sezioni Unite ha ritenuto che gli emolumenti su cui confutate - computare i contributi sono quelli, costituzionalmente garantiti, nell'ambito del rapporto di lavoro, dall'art. 36 Cost., e non anche la quattordicesima mensilità e/o gli altri emolumenti che, pur previsti da contratti collettivi di categoria, non trovano però concreta applicazione nella regolamentazione del rapporto lavorativo in ragione della mancata adesione del datore di lavoro alle organizzazioni sindacali firmatarie. CGuobobolanJu Alla stregua dell'art. 384 c.p.c., essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va rimessa ad un diverso giudice d'appello, designato nella Corte d'appello di Catania, che procederà ad un nuovo esame della controversia attenendosi ai principi indicati nella presente decisione. Al giudice di rinvio va rimessa anche la statuizione sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Catania giudizio di anche per le spese del presente 16 L A 8 E L 5 . - 3 E - G L 1 1 E 7 D G 3 3 N I S R D I ' A E T A I T D L N R S . T O L I E O K G I R E T S D G E O R S N I O , A A E A P S S T S , A T D T O A N S M E S E I P A E cassazione. L L D O ) , B C Così deciso in Roma il 24 settembre 2002. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL CANCEL ERE Depositato in Concelleria 0 MA 3 GEN 2003oggi, 6 LEANCELLIERE 17