Sentenza 19 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/03/2003, n. 4046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4046 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2003 |
Testo completo
' Aula 'A' | REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CO E4 046 03 L.... Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro - Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: L Presidente Dott. Stefano CICIRETTI R.G.N. 23520/0 Consigliere SPANO' Dott. Alberto 708/01 |_. - Consigliere - | Cron. 9233 Dott. Fernando LUPI - Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere- Rep. Dott. Francesco TO MAIORANO - Rel. Consigliere Ud.17/12/02 --- | | ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: I AT AN AR, AT NT, AT IO, AT AN, (tutti nella qualità di ROSARIA), elettivamente eredi della sig.ra ET -- - - STAZIONE DI MONTE IO 9 domiciliati in ROMA VIA J T- ALESSANDRA GULLO, presso lo studio dell'avvocato -- -- rappresentati difesi dall'avvocato GIUSEPPE | - MAGARAGGIA, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
MINISTERO DELL' INTERNO;
intimato 2002 F- -- e sul 2° ricorso n° 01/01/0708 proposto da: 5555 -1- I | MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro -- domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,tempore, - - STATO, che 10 presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO -- rappresenta e difende ope legis;
Ī - controricorrente e ricorrente incidentale nonchè contro "t -- AT AN AR, AT NT, AT I -- AR, AT AN;
- intimati I avverso la sentenza n. 2730/99 del Tribunale di LECCE, |depositata il 22/11/99 R.G.N. 72/998, 95/99. udita la relazione della causa svolta nella pubblica | udienza del 17/12/02 dal Consigliere Dott. Francesco TO MAIORANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore | .. -- Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso - ricorsi in subordine il per l'inammissibilità dei rigetto. i__ -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Lecce del 24/5/94 EL AN RI, quale erede di TA SA, conveniva in giudizio il Ministero dell'Interno per il pagamento dell'indennità di accompagnamento spettante in favore della sua dante causa, oltre accessori. | Ministero contrastava la domanda, ma il Pretore l'accoglieva con decorrenza dal 1/2/93. Avverso la sentenza e per motivi opposti (negazione del diritto da una parte e retrodatazione della prestazione al momento della domanda dall'altra) proponevano separati appelli entrambe le parti. Costituitosi il contraddittorio, le due cause venivano riunite ed il Tribunale, con sentenza del 26/10 22/11/99, confermava la decisione, rigettando entrambi gli appelli, sul rilievo che il CTU in primo grado, sulla base della documentazione allegata aveva fornito congrua ed esauriente motivazione in ordine al giudizio espresso, infatti, pur con le difficoltà di una perizia di scienza, l'ausiliare si era rifatto alla diagnosi posta dalla Commissione invalidi del 10/6/92 ed aveva ritenuto gravi le malattie denunciate. In particolare il CTU, con riferimento al livello psichico, aveva accertato che era stato riscontrato un progressivo peggioramento delle funzioni cognitive, partendo dalla "demenza iniziale" del 10/6/92, fino ad un decadimento globale di dette funzioni, documentato con la consulenza specialistica del gennaio 1993, tale da compromettere il grado di autonomia dell'interessata. Il ragionamento seguito dall'ausiliare era ineccepibile 1 e portava ad individuare nel gennaio 1993 il momento iniziale della necessità di un accompagnatore e quindi di decorrenza della relativa indennità. Le opposte critiche di entrambi gli appellanti erano generiche c. non supportate da nuovi, probanti, elementi oggettivi, le stesse, anzi, sembravano non tenere in alcun conto la anamnesi del quadro patologico d'assieme evidenziato dal consulente. Avverso questa pronuncia propongono ricorso per cassazione EL AN RI, TO, MA e ET, eredi di TA SA, fondato su un solo motivo. Resiste il Ministero dell'Interno con controricorso e ricorso incidentale, fondato su un solo motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando violazione ed erronea applicazione dell'art. 1 L n. 18 del 1980. e n. 588 del 1988, nonché omessa ed insufficiente motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC) deduce il ricorrente principale che in caso di spostamento della decorrenza del diritto, la data di inizio della prestazione deve essere individuata con la massima precisione, attraverso un'accurata valutazione di tutte le risultanze di causa. Nella. specie, il giudice del riesame non ha colto la "ratio" delle norme richiamate ed il significato da attribuire alla impossibilità di autonoma deambulazione e del compimento degli atti quotidiani della vita ai fini del riconoscimento del beneficio la deambulazione deve riferirsi, infatti, non solo movimento all'injerno della propria abitazione, ma anche fuori di essa, mentre per atti quotidiani della vita non possono 2 intendersi solo quelli della vita vegetativa (mangiare, bere, vestirsi, ecc.) ma anche quelli che consentano un minimo "di vita sociale", come risulta da circolare ministeriale. 1 giudici di merito avrebbero dovuto accertare se nel periodo che va dalla domanda, 29/9/90, a quella del riconoscimento in 2° grado vi fossero state o meno patologie tali da non consentire le funzioni suddette. Sul punto manca ogni motivazione, in particolare il giudice non ha tenuto conto della anamnesi e natura delle patologie, mentre la valutazione avrebbe dovuto essere globale ed a largo raggio, in quanto se nel mese di giugno 1992 il quadro era così severo (bastando la demenza iniziale ad escludere il compimento di atti della vita quotidiana) si rendevano necessarie specifiche valutazioni in ordine alla situazione precedente, onde accertare l'eventuale sussistenza della condizioni per il riconoscimento del beneficio fin dalla data della domanda amministrativa. Lamentando violazione e falsa applicazione della L. n. 18 del 1980, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC) deduce il ricorrente incidentale che immotivata è la valutazione “post mortem”, sulla scorta dell'accertamento, su base documentale, di uno stato demenziale grave nel gennaio 1993, mentre solo pochi mesi prima, nel giugno 1992, era stato diagnosticato uno stato demenziale a carattere lieve;
non viene documentato il passaggio ad uno stato intermedio, pur trattandosi ad evoluzione pluriennale, e si perviene alla conclusione della sussistenza delle condizioni di legge per il riconoscimento del beneficio senza motivazione alcuna, 3 accettando acriticamente la relazione di consulenza e senza effettuare il rinnovo. Lo stato demenziale lieve, sulla scorta della valutazione tabellare legislativa comporta una inabilità parziale tra il 61% ed il 70% (codice 1002 della tabella allegata dal D. M. 5/2/92 del Ministero Sanità) e quindi non può costituire il presupposto per l'indennità di accompagnamento, che presuppone invece la inabilità totale. I due ricorsi avverso la medesima devono essere riuniti e rigettati, perché infondati. In ordine al ricorso principale si osserva che la sentenza del giudice di appello viene impugnata sotto un duplice aspetto: secondo un primo profilo di censura si deduce che il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente la legge, in quanto l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita (presa in considerazione ai fini del riconoscimento dei beneficio) si riferirebbe non solo agli atti della vita puramente vegetativa, ma anche a quelli della vita di relazione e sociale. Si osserva il proposito che la Corte di recente ha avuto modo di riaffermare un principio di diritto, ormai consolidato e condiviso dal Collegio, secondo cui "l'art. 1 L. 11/2/80 n. 18 prevede la concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche e psichiche di cui all'art. 2 e 12 della L. n. 118 del 30/3/71, dei quali sia stata accertata l'impossibilità di deambulazione senza l'ausilio permanente di un accompagnatore o la necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Pertanto, è in funzione di tali presupposti 4 che viene compiuto l'accertamento giudiziario in caso di richiesta di riconoscimento del relativo diritto..." (Cass. n. 3085 del 4/3/2002). L'accertamento sanitario che deve essere fatto per stabilire la sussistenza o meno dell'incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita, sia in sede amministrativa che giudiziaria, riguarda esclusivamente le comuni attività del vivere quotidiano (mangiare, vestirsi, espletare le funzioni fisiologiche, ecc. ), che costituiscono anche il presupposto naturale per una vita di relazione e sociale;
questa però non è suscettibile di autonoma considerazione, come vorrebbe il ricorrente, e non entra, di per sé, nella valutazione che il giudice deve compiere ai fini del riconoscimento di un prestazione, che ha natura assistenziale e viene concessa solo nei casi lassativamente indicati, senza alcuna possibilità di interpretazione estensiva. Il secondo profilo di censura attiene al merito della valutazione effettuata dal Tribunale ed all'accertamento del momento preciso di insorgenza del diritto. In linea generale va detto in proposito che la Corte ha già avuto modo di affermare if seguente principio di diritto: "in applicazione del principio secondo cui il controllo di legittimita' compiuto dalla Corte di cassazione non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa, ma consiste nella verifica, sotto il profilo formale e della correttezza giuridica, dell'esame e della valutazione compiuti dal giudice di appello, nel caso in cui it giudice di merito si basi, in un giudizio in materia di invalidita' pensionabile, sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, affinche' i lamentati errori e lacune della consulenza determinino un 5 vizio di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione, è nccessario che siano riscontrabili carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche o scientificamente errate, e non gia' semplici difformita' tra la valutazione del consulente, circa, l'entita' e l'incidenza del dato patologico, e quella della parte” (Cass. n. 225 del 1/1/2000). In concreto il Tribunale ha individuato in maniera precisa e con un ragionamento logico ineccepibile il momento del passaggio da una situazione di autosufficienza ad una di non autosufficienza, utilizzando. tutti gli elementi disponibili per una perizia di scienza (il giudizio espresso dalla Commissione invalidi, che aveva registrato la "demenza iniziale" alla data del 10/6/92 e la consulenza specialistica del gennaio 1993, che aveva attestato il decadimento globale delle funzioni cognitive, tale da compromettere il grado di autonomia dell'interessata). L'iter logico della motivazione non viene minimamente censurato dal ricorrente principale, che si fimita a proporre una sua diversa e più favorevole valutazione, assolutamente inammissibile e certamente inadeguata ai fini della cassazione della sentenza impugnata. Per gli stessi motivi va disatteso anche il ricorso incidentale, in quanto la valutazione del CTU viene contrastata con la generica affermazione che sarebbe troppo breve il tempo intercorso fra l'accertamento della "demenza iniziale" e di quella totale che comporta la perdita dell'autonomia da parte dell'ammalata. + Inconferente è poi il richiamo della tabella allegata al D. M. 5/2/92, sia perché si fa riferimento alla demenza lieve, cui il Tribunale non ha 6 A IMPOSTA DI BOLLO, DI DA OGNI SPESA, TASSA ESI DELL'ART. 13 attribuito autonoma rilevanza, sia perché il consulente d'ufficio ed il N. 533 giudice che ne ha recepito le conclusioni hanno effettuato la valutazione globale delle infermità, individuando con la massima precisione possibile la data di insorgenza della demenza totale e quindi dello stato invalidante che giustifica il riconoscimento del beneficio. Entrambi i ricorsi vanno quindi rigettati. Le spese di lite vanno interamente compensate fra le parti.
P. Q. M.
LA CORTE rigetta entrambi i ricorsi e compensa le spese fra le parti. Roma 17 dicembre 2002 IL CONSIGLIERE EST. AL PRESIDENTE Francesco Maiorano Jukm NI I love. IL CANCELLIERE Depositato in Cencelieria oggi 19 MAR 2003 ૐ 7