Articolo 3 della Legge 31 dicembre 2012, n. 245
Articolo 2Articolo 4
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1 febbraio 2013
Art. 3.

Liberta' religiosa

1. La Repubblica riconosce all'UBI e agli organismi da essa rappresentati la piena liberta' di svolgere la loro missione spirituale, educativa, culturale e umanitaria.
2. E' garantita all'UBI, agli organismi da essa rappresentati e a coloro che ne fanno parte, la piena liberta' di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
Entrata in vigore il 1 febbraio 2013