Sentenza 24 luglio 2003
Commentario • 1
- 1. Profili di incostituzionalità del Jobs ActRosario Callipari · https://www.studiocataldi.it/ · 1 agosto 2015
Avv. Rosario Callipari rosario.callipari@gmail.com I possibili profili di illegittimità costituzionale del Jobs Act (nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri il 24/12/2014) riguardano essenzialmente la disparità di trattamento tra i lavoratori che manterranno le tutele previste dall'art. 18 St. lav. e quelli che verranno "tutelati" dal Jobs Act. Anzitutto va fatta la premessa che, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, "il legislatore può prevedere un trattamento differenziato applicato alle stesse fattispecie, ma in momenti diversi nel tempo, poiché il fluire del tempo può costituire un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche" (v. sent. n. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/2003, n. 11516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11516 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro;
1 1516/0 Bicenziamento Composta dagli Ill.m Sigg Ma stra i: insidente Dott. Salvatore R.G.N. 4259/02 E Cron.25390 Dott. Federico ROSELLI Rel Consigliere Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Ud. 06/03/03 Dott. Maura LA TERZA Consigliere ha pronunciato la seguente 78 S ENTENZA sul ricorso proposto da: RR LE, elettivamente domiciliato in ROMA, ,VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO MUGGIA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
LINEE AEREE ITALIANE SPA -, in persona del ALITALIA - rappresentante pro tempore, elettivamente legale domiciliato in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI N. 22, presso lo studio degli avvocati DE LUCA TAMAJO BOURSIER NIUTTA, rappresentato e difeso dagli avvocati RAFFAELE 2003 DE LUCA TAMAJO, CARLO BOURSIER NIUTTA, giusta delega 1337 -1- in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 4009/01 del Tribunale di ROMA, depositata il 01/02/01 R.G.N. 35895/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/03 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato MUGGIA;
uditi gli Avvocati DE LUCA TAMAJO e BOURSIER NIUTTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- - - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ritenuto che, dopo avere agito inutilmente in via d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ., con ricorso ex art. 414 dello stesso codice AL GU chiedeva che il Pretore di Roma dichiarasse licenziamento intimato per l'illegittimità del causa dalla datrice di lavoro s.p.a. giusta Alitalia ed ordinasse la reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18 1. 20 maggio 1970 n. 300; che il ricorrente negava di aver commesso fatti addebitatigli, vale a dire la sottoscrizione di biglietti di viaggio-premio (cosiddetto sconto Mille miglia) a due clienti e l'attribuzione ad altri, non aventi diritto, ed affermava comunque la violazione della regola, stabilita nell'art. 7 1. cit., di immediata contestazione dell'addebito nonché la sproporzione della sanzione;
che, costituitasi la convenuta, il Pretore accoglieva la domanda con decisione del 4 aprile 1998, riformata con sentenza del 1° febbraio 2001 dal Tribunale, il quale riteneva certa la commissione del fatto da parte del GU, addetto allo specifico settore di biglietteria, nonché proporzionata la sanzione espulsiva rispetto ad una condotta illecita perché idonea a ledere 3 : l'affidamento della clientela nella corretta gestione del servizio;
che di conseguenza il Tribunale rigettava la domanda;
che contro questa sentenza ricorre per il GU mentre la s.p.a. Alitaliacassazione resiste con controricorso;
che entrambe le parti hanno depositato memoria.
Considerato che
col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 12 e 3 1. 15 luglio 1996 n. 604, 2119 cod. civ. e vizio di motivazione, data dall'avere il Tribunale interpretato l'asserzione, resa dal lavoratore, di "non poter escludere" di aver commesSO il fatto addebitatogli come ammissione di averlo commesso;
che il motivo non è ammissibile essendo la interpretazione delle asserzioni di parte riservata al giudice di merito, salvo il vizio di motivazione, qui non riscontrabile poiché non lacunosa né contraddittoria l'argomentazione di chi parifica la "non esclusione" ad un'ammissione fatta di malavoglia;
che sempre nel primo motivo il ricorrente prospetta l'ipotesi che i clienti danneggiati dalla sua condotta potessero aver prestato il loro consenso, ma anche questa censura è inammissibile, stante che solo il giudizio di merito è il luogo di verificazione delle ipotesi di fatto;
né il ricorrente lamenta ora essere state trascurate prove in argomento;
che con una terza censura contenuta nel primo motivo il ricorrente lamenta la sproporzione tra fatto illecito e sanzione, richiamando la clausola generale di "gravità tale da non consentire la prosecuzione" del rapporto di lavoro, contenuta nell'art. 37, lett. b, del contratto collettivo, mentre l'art. 36 connetteva alla negligenza sanzioni conservative;
che tale censura è connessa col secondo motivo (violazione degli artt. 7 1. n. 300 del 1970, 2119 cit., 1 e 3 1. n. 604 del 1966), basato sul difetto di coscienza e volontà dell'azione addebitata;
che le due connesse censure sono prive di fondamento poiché la ripetuta azione di sottrazione di un vantaggio patrimoniale ad una persona ed attribuzione ad un'altra, commessa da un lavoratore specificamente addetto al servizio clienti e richiedente una conoscenza della materia, è stata incensurabilmente ritenuta dal giudice di merito come cosciente e volontaria, ed altresì oggetti- vamente dannosa non tanto per il danno arrecato ai singoli clienti ma anche per il discredito gettato sull'impresa, operante in regime di concorrenza, nonchè per la lesione del rapporto fiduciario fra questa ed il lavoratore dipendente (Cass. 18 ottobre 1986 n. 6157, 4 aprile 2000 n. 4138); che con un'altra doglianza contenuta nel secondo motivo il ricorrente sostiene la violazione dell'art. 7 cit., ossia del principio di immedia- tezza della contestazione, essendo trascorso più di un anno dalla commissione dei fatti;
che la doglianza è manifestamente infondata poiché l'osservanza del detto principio dev'essere verificata con riferimento al momento non già di commissione dell'illecito bensì a quello della sua scoperta;
momento di cui il ricorrente ora non dice;
che, rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in euro 17.50 oltre ad euro milleottocento per onorario. Così deciso in Roma il 6 marzo 2003 Il Consigliere est. Teduics Poult Jl. Presidente Тайк ру 6 . - 1 3 7 N - 8 G 1 5 3 3 L E G L E A L E D 0 1 E . D I ' R T E L A S O A L N T I D R I T I S ○ T S O A E A R I S D S , G E S A I N O , S P G T E A R I I S M E T , A S N O E L T D E B P L O A D D O I : Presidente: 11. Cons. estensore: IL CANCELLIERE 0 8 - 2 7 Depositata in Cancelleria 2.4LUG. 2003 Oggi, IL CANCELLIERE O T M D R N O I O C