Sentenza 7 dicembre 2001
Massime • 1
In materia edilizia, a seguito di sentenza di condanna per le ipotesi di reato di cui all'art. 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, non può essere disposta la confisca, ne' obbligatoria ne' facoltativa, a norma dell'art. 240 cod. pen., atteso che tale disposizione è derogata dalla disciplina speciale dell'art. 7 della citata legge n. 47, ai sensi della quale è prevista una specifica sanzione amministrativa (ingiunzione a demolire) di tipo ripristinatorio affidata in primis all'autorità comunale ed in via subordinata all'autorità giudiziaria, e fatto salva la possibilità di dichiarazione di prevalenti interessi pubblici che legittimano l'acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/12/2001, n. 4089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4089 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO - Presidente - del 07/12/2001
Dott. CLAUDIO VITALONE - Consigliere - SENTENZA
Dott. PIERLUIGI ONORATO - est. Consigliere - N. 3400
Dott. MARIO GENTILE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI - Consigliere - N. 25648/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da SC LA, nata a [...] l'.8.12.1956,
avverso la sentenza resa il 12.2.2001 dal g.i.p. del tribunale di Roma.
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato, Lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Gioacchino Izzo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza, limitatamente alla confisca, Osserva:
Svolgimento del processo
1 - Con sentenza del 12.2.2001 il g.i.p. del tribunale di Roma, su richiesta concorde delle parti ex art. 444 c.p.p., ha applicato a carico di LA NI la pena (condizionalmente sospesa) di otto mesi di reclusione e di lire 1.000.000 di multa in ordine ai reati di cui all'art. 20 lett. b) legge 47/1985, agli artt. 1, 2, 4, 13 e 14 legge 108611971 e all'art. 349 c.p.p.. Inoltre il giudice ha disposto ex art. 240, comma 2, c.p. la confisca e la distruzione del manufatto in sequestro.
2 - Il difensore della NI ha proposto ricorso limitatamente all'ordine di confisca e distruzione, precisando che l'imputata, in sede di patteggiamento, aveva richiesto la restituzione del manufatto in sequestro, prendendo atto peraltro che il giudice nella concreta fattispecie doveva disporre l'ordine di demolizione. Motivi della decisione
3 - Il ricorso è fondato.
Non risulta se il manufatto abusivo contestato alla NI fosse stato sottoposto a sequestro probatorio oppure (com'è più verosimile) a sequestro preventivo. Tuttavia si possono svolgere al riguardo due ordini di considerazioni.
In via generale, secondo la normativa codicistica, il sequestro, sia preventivo che probatorio, non può essere mantenuto dopo che sia intervenuta la sentenza, a meno che non si trasformi in confisca (salvo il caso particolare in cui il giudice disponga il sequestro conservativo a garanzia dei crediti verso l'imputato o il responsabile civile, ex art. 323, comma 2, c.p.p.). Infatti, le cose sottoposte a sequestro probatorio, prima della sentenza devono essere restituite quando non sono più necessarie ai fini probatori, a meno che il sequestro non venga trasformato dal giudice in sequestro preventivo (art. 262, commi 1 e 3, c.p.p.); dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione, sono restituite all'avente diritto, a meno che non sia disposta la confisca ex art.240 c.p. (art. 262, comma 4, c.p.p.).
Quanto alle cose sottoposte a sequestro preventivo, esse sono restituite all'avente diritto con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, a meno che il giudice non debba disporre la confisca obbligatoria ex art. 240 c.p. (art. 323, comma 1, c.p.p.). Non sono invece restituite con la sentenza di condanna, quando il giudice disponga la confisca, anche facoltativa (art. 323, comma 3, c.p.p.). Com'è evidente, ne risulta un sistema in cui il sequestro (probatorio o preventivo) non può essere mantenuto dopo la sentenza di condanna se non quando si trasformi in confisca.
Peraltro - è questa la seconda considerazione - quando si tratti di sequestro di manufatti edilizi previsti e puniti dalle lettere b) e c) dell'art. 20 legge 47/1985 non può essere disposta la confisca, nè obbligatoria ne' facoltativa, ai sensi dell'art. 240 c.p., giacché questa norma generale è derogata dalla disciplina speciale dell'art. 7 della stessa legge 47/1985, la quale prevede in detti casi una sanzione amministrativa ripristinatoria affidata all'autorità comunale (con ordine sindacale di demolizione, salva delibera consiliare di acquisizione gratuita al patrimonio del comune) o in via subordinata all'autorità giurisdizionale (con ordine giudiziale di demolizione, se non contrastante con le determinazioni dell'autorità comunale). È chiaro infatti che la confisca giudiziaria ex art. 240 c.p., come misura di sicurezza patrimoniale che attua l'espropriazione a favore dello Stato di cose che servirono a commettere un reato, o che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, o che sono intrinsecamente criminose, è oggettivamente incompatibile con la disciplina speciale di cui al citato art. 7, che affida invece all'autorità comunale la facoltà di scegliere tra la demolizione e la conservazione del manufatto sequestrato nel patrimonio immobiliare del comune in considerazione di prevalenti interessi pubblici.
Solo il potere giurisdizionale di demolizione, che la stessa disciplina speciale dell'art. 7 affida in via subordinata al giudice penale, resta coordinato al potere amministrativo spettante al sindaco e al consiglio comunale, sia per espressa disposizione della legge (laddove prevede nell'ultimo comma dell'art. 7 che il giudice ordina la demolizione "se ancora non sia stata altrimenti eseguita"), sia per consolidata interpretazione giurisprudenziale. Nessun coordinamento è invece previsto dal sistema codicistico, ne' è ricavabile per via ermeneutica, tra il potere della pubblica amministrazione e l'ordine giurisdizionale di confisca, giacché questo, per espressa disposizione di legge (art. 86 disp. att. c.p.p.), sfocia nella vendita delle cose confiscate e in via subordinata nella loro distruzione. Vero è che la distruzione può equipararsi sostanzialmente alla demolizione;
ma è altrettanto vero che essa, a differenza della demolizione disposta ai sensi dell'art. 7, resterebbe sottratta all'eventualità di una diversa determinazione da parte dell'autorità che ha la competenza in materia edilizia e urbanistica.
4 - Applicando questi principi al caso di specie, il giudice non avrebbe potuto disporre la confisca e la distruzione del manufatto costruito in violazione dell'art. 20 lett. b) legge 47/1985. Piuttosto, emettendo una sentenza ex art. 444 e ss. c.p.p., che è espressamente equiparata a una pronuncia di condanna, il giudice doveva restituire all'avente diritto il manufatto sequestrato (ex art. 262/4 o ex art. 323/3 c.p.p.) e contestualmente disporne la demolizione, essendo quest'ultima una sanzione amministrativa atipica che il giudice ha l'obbligo di stabilire ex art. 7, ult. comma, legge 47/1985, anche se estranea al patteggiamento della pena.
P.Q.M.
la corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata quanto all'ordine di confisca e distruzione del manufatto abusivo, ordine che elimina;
dispone il dissequestro nonché la demolizione dello stesso manufatto se non altrimenti eseguita.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2002