Sentenza 10 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/08/2001, n. 11049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11049 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2001 |
Testo completo
ee, 65721 LA CORTE SUPR 1049 /0 1 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITAL NO 1 Oggetto liquiduzione et SEZIONE PRIMA CIVILE Tivo fallimenture Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni OLLA R.G.N. 14693/99 Presidente Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Cron. 23669 Dott. Francesco FELICETTI · Consigliere Rep. 3757 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere Ud. 16/11/2000 Dott. Sergio DI AMATO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CANT SENTENZA UFFICIO CO Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: A T dal Sig. I per diritti L3000 CATANIA SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ORAZIO 3, presso l'avvocato ROBERTO FACCINI, 14 AGO 2001 # IL CE rappresentato e difeso dall'avvocato CARMELA MIRABELLA, H giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NO ZA e CATANIA CURATELA DEL FALLIMENTO elettivamente SALVATORE, e personale degli stessi, 591 domiciliato in ROMA VIA ORESTE TOMMASINI presso l'avvocato FEDERICO BRUSCA, che lo rappresenta e 2000 difende, giusta procura speciale per Notaio Carlo 2132 Saggio di Castiglione di Sicilia rep. n. 11708 del 1 CORTE SUPREMA DI CASGAZIONE UFFICIO COPIE 24.10.2000; Richiesta copia studio da! Sig. BRUSCA controricorrente 3000 per diritti 28 SET. 2001
contro
IL LI AB CARMELA;
- intimata €135 13000 CANCELLERIA avverso il decreto del Tribunale di CATANIA, emesso il 04/05/99( n. 3669). udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2000 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
hdywital proc. not. Piumini con cui il conunde resend it precedente differ by & nou s l'au GI udito per il ricorrente, l'Avvocato GI, che ha hadquiritat moment chiesto l'accoglimento del ricorso;
constudis in via della Piramide Costa, 31 e udito per il resistente, 1'Avvocato Brusca, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. # SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il giudice delegato al fallimento della società di fatto tra SA AT e NC IG non- ché al fallimento degli stessi, quali soci illimitata- responsabili, emetteva in data 2 febbraio 1999mente decreto di trasferimento di un immobile aggiudicato all'incanto a EL BI. Il AT proponeva reclamo, innanzi al Tribunale di AT, lamentando 2 che il decreto era stato emesso prima della definizione del reclamo proposto avverso l'ordinanza di vendita. Il Tribunale, con decreto del 4 maggio 1999, rigettava il reclamo osservando, da un lato, che il reclamo contro l'ordinanza del giudice delegato che dispone la vendita non ha effetto sospensivo e, d'altro canto, che le al- tre circostanze dedotte dal AT avevano già formato oggetto di precedenti istanze e\o reclami sui quali il Tribunale aveva provveduto e, comunque, esulavano dall'oggetto specifico del procedimento. Avverso detto provvedimento SA AT pro- pone ricorso per cassazione, deducendo due motivi. Il fallimento resiste con controricorso. EL Caltabia- no non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile in quanto sottoscritto da avvocato che non risulta munito di procura speciale. La procura, infatti, non è apposta in calce o a margine del ricorso né viene menzionata nell'epigrafe del ri- corso. Al riguardo occorre solo ricordare che nell'ipo- tesi di ammissione al gratuito patrocinio, la circo- stanza che il difensore venga designato dalla competen- te commissione e non sia non scelto liberamente dalla parte, non esclude la necessità del conferimento della procura al predetto difensore, poichè solo tale atto 3 vale ad attribuire ad esso i poteri di rappresentanza in giudizio: in difetto, l'atto processuale sottoscrit- to dal procuratore designato si considera a tutti gli effetti come atto proveniente da difensore senza procu- ra (Cass. 21 marzo 1964, n. 649; Cass. 5 gennaio 1966, n. 110; Cass. 6 giugno 1973, n. 1619; Cass. 13 novembre 1979, n. 5880; Cass. 8 gennaio 1980, n. 120). Tale ragione di inammissibilità assorbe altri pro- fili attinenti alla mancata indicazione di un decreto di ammissione al gratuito patrocinio successivo al provvedimento impugnato ed alla mancanza della esposi- zione sommaria dei fatti (art. 366 n. 4 e 5 c.p.c.). L'inammissibilità originaria del ricorso rende l'atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio (Cass. 20 aprile 1998, n. 4000; Cass. S.U. Pen. 11.11.1994, Cresci, in tema di inammissibilità del ricorso per Cassazione e declaratoria di prescrizione del reato), preclude, quindi, l'esame dei motivi e non consente ingresso alla istanza con cui il controricor- rente ha chiesto, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la can- cellazione di tre espressioni che assume essere gratui- tamente dirette a gettare ombra sull'operato degli or- gani della procedura. In proposito, si deve partire dal rilievo che le espressioni sconvenienti od offensive delle parti o dei loro difensori, prese in considera- 4 zione dall'art. 89 c.p.c. al fine di attribuire al giu- dice il potere di disporne la cancellazione e di rico- noscere all'offeso una somma a titolo risarcitorio, SO- no quelle formulate in "scritti presentati о discorsi pronunciati davanti al giudice medesimo". Questa Corte, con la sentenza giugno 1990, n. 5385, ha chiarito che l'espressione "scritto presentato" va intesa nel senso che l'ambito di operatività della norma non include qualsiasi documento al quale le parti (od i difensori) abbiano assegnato la funzione di atto del processo, ma soltanto quello idoneo a svolgere tale funzione, in quanto portato alla cognizione del giudice con i mezzi ed i modi all'uopo fissati dal codice di rito. Detta interpretazione, oltre ad essere suggerita dalla lette- ra della disposizione, sembra conforme alla finalità dell'art. 89 c.p.c. di assicurare l'osservanza del do- vere di lealtà e correttezza nel processo;
infatti, una # volta precluso, come nella specie, l'esame dell'atto per ragioni di rito, non possibile valutare l'atti- nenza delle espressioni, delle quali si denunzia la sconvenienza, all'oggetto della causa e la collocazione funzionale delle stesse espressioni nell'ambito del contesto difensivo e, quindi, in definitiva, non è pos- sibile valutare né la violazione del dovere di lealtà e correttezza né la risarcibilità del danno e neppure la 5 sua entità. Resta salva ovviamente l'eventuale rilevan- za in altra sede dei contegni denunziati. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liqui- dano come in dispositivo. P . Q M dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ri- corrente al rimborso delle spese di giudizio liquidate, quanto agli onorari, in lire 1.500.000 e quanto agli esborsi in lire 253.600= Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 novembre 2000. Il Consigliere estensore Il Presidente Servis Di L as Sergio Di AmatoDi Amato еёProra Ol Giovanni Olla 109T 250.000 40000 CANCELLERS TOT. 280000 Domenico Maryhomen Soment. Mazzaliy 1.0.000 2001 CANOEIN 4.9.01 .4591. £15.91 f: 6