Cass. pen., sez. III, sentenza 15/09/2016, n. 51429
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Sentenza 15 settembre 2016

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In tema di reati edilizi, la confisca di un immobile abusivamente lottizzato può essere disposta anche nei confronti dei terzi acquirenti, qualora nei confronti degli stessi siano riscontrabili quantomeno profili di colpa nell'attività precontrattuale e contrattuale svolta, per non aver assunto le necessarie informazioni sulla sussistenza di un titolo abilitativo e sulla compatibilità dell'intervento con gli strumenti urbanistici. (Nella specie, la Corte, nell'annullare con rinvio l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca della confisca di un immobile abusivo, ha escluso che la carenza di buona fede potesse essere desunta esclusivamente dal rapporto di parentela degli acquirenti con un soggetto affiliato ad un'organizzazione criminale di stampo mafioso, direttamente collegato agli assetti imprenditoriali che avevano realizzato la lottizzazione abusiva).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 15/09/2016, n. 51429
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 51429
    Data del deposito : 15 settembre 2016

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