CASS
Sentenza 5 maggio 2023
Sentenza 5 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/05/2023, n. 18879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18879 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO IU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE di APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale MARIA FRANCESCA LOY, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 21 giugno 2018, il Tribunale di Termini Imerese aveva condannato NO EP alla pena ritenuta di giustizia per il reato di furto aggravato dall'aver commesso il fatto con violenza sulle cose. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dal giudice di primo grado, l'imputato si sarebbe introdotto nel fondo agricolo di Di AL MI, dopo averne divelto la Penale Sent. Sez. 5 Num. 18879 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 01/02/2023 recinzione, impossessandosi di circa 100 chilogrammi di limoni, sottratti al legittimo proprietario. La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa il 10 giugno 2021, ha riformato la pronuncia di primo grado, riqualificando il fatto in tentativo di furto aggravato e riducendo la pena. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 131-bis cod. pen. Il ricorrente contesta la sentenza impugnata, nella parte relativa al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Sostiene che la decisione della Corte di appello sarebbe incomprensibile, in considerazione della mancanza di qualsiasi danno subito dalla persona offesa e dei limiti edittali previsti per il delitto di furto tentato. 4. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. L'unico motivo è inammissibile. Esso, invero, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 2 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato. La Corte di appello, in particolare, ha escluso la particolare tenuità del fatto in considerazione delle modalità particolarmente allarmanti della condotta, caratterizzata dalla programmazione del reato e dalla predisposizione di mezzi per commetterlo, nonché del danno cagionato che - pur aderendo alle stime proposte dall'appellante (circa 160,00 euro) - non poteva considerarsi esiguo. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 1° febbraio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale MARIA FRANCESCA LOY, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 21 giugno 2018, il Tribunale di Termini Imerese aveva condannato NO EP alla pena ritenuta di giustizia per il reato di furto aggravato dall'aver commesso il fatto con violenza sulle cose. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dal giudice di primo grado, l'imputato si sarebbe introdotto nel fondo agricolo di Di AL MI, dopo averne divelto la Penale Sent. Sez. 5 Num. 18879 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 01/02/2023 recinzione, impossessandosi di circa 100 chilogrammi di limoni, sottratti al legittimo proprietario. La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa il 10 giugno 2021, ha riformato la pronuncia di primo grado, riqualificando il fatto in tentativo di furto aggravato e riducendo la pena. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 131-bis cod. pen. Il ricorrente contesta la sentenza impugnata, nella parte relativa al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Sostiene che la decisione della Corte di appello sarebbe incomprensibile, in considerazione della mancanza di qualsiasi danno subito dalla persona offesa e dei limiti edittali previsti per il delitto di furto tentato. 4. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. L'unico motivo è inammissibile. Esso, invero, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 2 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato. La Corte di appello, in particolare, ha escluso la particolare tenuità del fatto in considerazione delle modalità particolarmente allarmanti della condotta, caratterizzata dalla programmazione del reato e dalla predisposizione di mezzi per commetterlo, nonché del danno cagionato che - pur aderendo alle stime proposte dall'appellante (circa 160,00 euro) - non poteva considerarsi esiguo. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 1° febbraio 2023.