Sentenza 9 maggio 2007
Massime • 1
Il reato di guida in stato di ebbrezza commesso in data successiva all'entrata in vigore del D.L. 27 giugno 2003, n. 151 e anteriore all'entrata in vigore della L. di conversione 1 agosto 2003, n. 214 può essere estinto con l'oblazione di cui all'art. 162 bis cod. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/05/2007, n. 27744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27744 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 09/05/2007
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 725
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 038366/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO di TRIESTE;
nei confronti di:
1) CC LD N. IL 14/12/1947;
avverso SENTENZA del 08/07/2004 GIUDICE DI PACE di UDINE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe;
Sentito il Procuratore Generale, in persona del Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
La Corte:
OSSERVA
Il Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Trieste ha proposto ricorso avverso la sentenza 8 luglio 2004 del Giudice di pace di Udine che ha dichiarato estinto per oblazione il reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, contestato a CC LD per aver guidato un'autovettura in stato di ebbrezza.
Il ricorrente deduce la violazione della legge penale perché il giudice avrebbe ammesso all'oblazione l'imputato senza tener conto che, per la data in cui era stato commesso il reato (16 luglio 2003), la pena da applicarsi nel caso concreto non consentiva l'ammissione all'oblazione.
Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato. Il reato contestato all'imputato (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art.186 comma 2,) era infatti ricompreso tra quelli che il D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 4, (comma 2 lett. q) ha attribuito alla competenza del giudice di pace. A questa attribuzione di competenza conseguiva anche l'applicazione del nuovo trattamento sanzionatolo previsto dall'art. 52 del ricordato D.Lgs. che deve essere applicato anche se i reati sono giudicati da un giudice diverso da quello di pace (art. 63).
La norma ricordata precisa che le nuove pene (la permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità) possono essere inflitte (ovviamente non congiuntamente) in alternativa alla pena pecuniaria e poiché la legge espressamente le considera pene detentive della specie corrispondente a quella della pena originaria ("per ogni effetto giuridico": D.Lgs. cit. art. 58, comma 1) ne consegue l'esatta equiparazione della fattispecie in esame a quella delle pene alternative. Di qui la possibilità di applicazione dell'oblazione speciale prevista dall'art. 162 bis c.p., che la giurisprudenza di questa sezione ha sempre ritenuto ammissibile per il reato in esame dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 274 del 2000. Questo assetto legislativo è però mutato con l'entrata in vigore della L. 1 agosto 2003, n. 214, (che ha convertito il D.L. 27 giugno 2003, n. 151) il cui art. 5 ha nuovamente attribuito al tribunale la cognizione per il reato in esame;
quindi anche il trattamento sanzionatorio è tornato quello originario.
Il problema che si pone nel presente processo riguarda l'individuazione del momento in cui questa nuova disciplina della competenza è entrata in vigore. Il reato in esame è stato infatti consumato il 4 agosto 2003 e quindi dopo l'entrata in vigore del d.l. 27 giugno 2003, n. 151 ma prima dell'entrata in vigore della L. di conversione 1 agosto 2003 n. 214 pubblicata sulla g.u. n. 186 del 12 agosto 2003 e quindi entrata in vigore il giorno successivo. Com'è noto un'espressa attribuzione della competenza per materia al tribunale a conoscere di questo reato è prevista non dal D.L. ma dalla L. di conversione che ha inserito - dell'art. 186, comma 2, dopo il primo periodo che descrive la condotta - l'espressione atecnica "per l'irrogazione della pena è competente il tribunale" (atecnica perché interpretata alla lettera sembrerebbe riservare al tribunale solo la fase finale del processo).
Il problema è dunque quello di verificare se già con l'entrata in vigore del decreto legge questo trasferimento di competenza potesse ritenersi verificato e questa tesi è stata sostenuta in altra decisione di questa medesima sezione (sentenza 13 luglio 2005 n. 1493, Ricci Torricelli) che ha fondato il suo convincimento sulla circostanza che già il decreto legge conteneva una modifica del trattamento sanzionatorio. Poiché questo trattamento sanzionatorio è quello previsto per i reati che non rientrano nella competenza del giudice di pace il trasferimento di competenza dovrebbe ritenersi avvenuto, secondo questo orientamento, già con l'approvazione del decreto legge.
Questo collegio non condivide questa interpretazione. È vero che il trattamento sanzionatorio indicato nel decreto legge è quello previsto per i reati di competenza del tribunale - arresto e ammenda - ma è altrettanto vero che la norma, sotto questo aspetto, sembra avere una funzione soltanto ricognitiva e non modificativa perché si limita a confermare la pena detentiva (arresto fino a un mese) e a convertire la pena pecuniaria da lire in euro (prima ammenda da L. 500.000 a L. 2.000.000; adesso da Euro 258,00, a Euro 1.032,00). Insomma conferma il trattamento sanzionatorio precedentemente previsto e formalmente ancora in essere anche se modificato dalla normativa riguardante il giudice di pace.
Ma il residuo dubbio su questa (certamente opinabile) interpretazione viene meno, a parere del collegio, ove si consideri che il decreto legge non è intervenuto sulla norma contenuta del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 4, comma 2 lett. q, - che attribuisce espressamente al giudice di pace il reato in esame - e che dunque, anche dopo l'entrata in vigore del decreto legge, continuava a restare in vigore.
E sembra alquanto arduo sostenere che possa essere avvenuta un'abrogazione tacita di questa norma in virtù dell'entrata in vigore di una norma che confermava un trattamento sanzionatorio formalmente ancora in vigore anche se modificato per un diverso intervento legislativo. Nè può dirsi che in questo modo il giudice di pace sarebbe chiamato ad applicare pene non previste perché la mera funzione ricognitiva della modifica consente la perdurante applicazione del meccanismo di conversione previsto dal D.L. 274, art. 52.
Consegue alle considerazioni svolte il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta penale, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2007