Sentenza 12 marzo 1998
Massime • 1
Lo stato di detenzione per altra causa, ed anche in virtù di condanna definitiva, del destinatario di una misura coercitiva custodiale non è di per sè in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari, e specificatamente di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta, in considerazione dei molteplici benefici che l'ordinamento prevede per l'attenuazione del regime carcerario ed il riacquisto anticipato della libertà.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/03/1998, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 12 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dai Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luigi D'Asaro Presidente del 12.3.98
1. Dott. Ugo Candela Consigliere SENTENZA
2. " Tito Garribba " N. 925
3. " OL Milo " REGISTRO GENERALE
4. " Giuliana Ferrua " N. 4208/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da MA SI nato in [...]à di Piave il 3.2.47
avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia il 5.6.97 Visti gli atti, il provvedimento denunziato ed il ricorso, Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. G. Ferrua Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. dott. Luigi CIAMPOLI
che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Motivo di ricorso e ragioni della decisione.
Con ordinanza 12.5.97 il Gip presso il Tribunale di Venezia applicava la custodia cautelare in carcere a MA SI, indagato ex artt.110, 81 cpv, 61 n. 9 c.p., 73 e 80 lett. 9 D.P.R. 309/90 per traffico di cocaina posto in essere nel carcere in cui era detenuto, in concorso con 3 agenti di custodia.
Con provvedimento 5.6.97 il Tribunale rigettava l'istanza di riesame del citato soggetto.
Avverso tale decisione ha ora proposto ricorso per Cassazione il MA deducendo: mancanza e comunque manifesta illogicità della motivazione, sia in ordine a gravi indizi che alle esigenze cautelari.
Il ricorso è infondato sotto entrambi i profili.
Contrariamente all'assunto dell'impugnante il Tribunale ha correttamente valutato l'attendibilità intrinseca ed estrinseca del coimputato Di MO - che ebbe a riferire di avere intrapreso rapporti con tre guardie carcerarie per introdurre nell'istituto della cocaina in quantitativi non inferiori ai 200/300 grammi per volta, onde distribuirla a pagamento a vari detenuti, tra i quali il MA, che a loro volta la smerciavano - alla luce della precisione, coerenza e verosimiglianza del di lui racconto che aveva del resto trovato oggettivi riscontri nelle dichiarazioni di uno degli agenti accusati, l'ER ed in quelle di altro detenuto, il NE.
Nè rileva che l'ER abbia semplicemente riferito di una consegna da lui effettuata al MA di un pacchetto sospetto (attacato ad una cintura) di cui peraltro non aveva controllato il contenuto;
del pari non può invocarsi la circostanza che il NE si sia limitato a riferire a carico del MA fatti appresi da altri. Al proposito va puntualizzato che, per sua natura. il dato esterno non deve avere la stessa valenza di quello da confortare. D'altro canto, in materia cautelare, la disposizione di cui al comma 3^ dell'art. 192 c.p.p. non trova applicazione essendo sufficiente ai fini di attribuire carattere di gravità ad un indizio, rappresentato da una chiamata in correità, un qualsiasi principio di riscontro alla complessiva attendibilità del dichiarante, tale da investire, anche in via indiretta, il fatto d quest'ultimo narrato (Cass. S.U.
1.8.95 n. 000 11 RV 202001). Per quanto concerne le esigenze cautelari ed in particolare il ritenuto pericolo di commissione di ulteriori reati della stessa specie devesi rilevare che, a fronte di motivazione basata sulla capacità criminale dell'indagato siccome dimostrata dalle concrete modalità della vicenda ascritta e dai suoi precedenti penali specifici, il ricorrente ha operato censure di fatto, sul presupposto dell'inattendibilità delle accuse del Di MO, limitandosi sostanzialmente a proporre una diversa valutazione del quadro a suo carico.
Infondato infine è l'assunto secondo cui la situazione del MA, detenuto in esecuzione di pena, renderebbe inattuale la ritenuta necessità della cautela.
All'uopo devesi considerare che lo stato di detenzione per altra causa, ed anche in virtù di condanna definitiva, del destinatario di una misura coercitiva custodiale non è di per sè in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari e specificatamente di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta criminosa: ciò in considerazione dei molteplici benefici che l'ordinamento prevede per l'attenuazione del regime carcerario ed il riacquisto anticipato della libertà (Cass. 16.4.91 n. 0 1019 RV 187190; Cass. 16.3.94 n. 00 427 RV 196967; Cass.
3.8.95 n. 0 3875 RV 202199).
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
la Corte, Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 -1/TER disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 1998