CASS
Sentenza 24 ottobre 2024
Sentenza 24 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/10/2024, n. 38925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38925 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da FA GI nato a [...] il [...]; nel procedimento a carico del medesimo;
avverso la ordinanza del 21.05.2024 del tribunale di Torre Annunziata;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. G. Monferini che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIIRTTO 1. Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale di Torre Annunziata, adito per la restituzione in termini funzionale alla opposizione a decreto penale di condanna, da parte di FA GI. rigettava la richiesta. 2. Avverso la predetta ordinanza FA GI ha proposto ricorso per cassazione mediante il proprio difensore, deducendo un motivo di impugnazione. 3. Si rappresenta il vizio di violazione di legge in ordine agli artt. 461 e 582 cod. proc. pen. in quanto si sostiene che il tribunale non si sarebbe avveduto della circostanza per cui l'atto di procura speciale presentato dal ricorrente tempestivamente all'indomani del decreto penale di condanna adottato nei confronti del medesimo, conteneva anche tutti i requisiti necessari per integrare un atto di opposizione al predetto decreto penale. Si lamenta dunque la mancata Penale Sent. Sez. 3 Num. 38925 Anno 2024 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 02/10/2024 valutazione della idoneità della procura speciale a contenere anche atto di opposizione a decreto penale. 4. Il ricorso è inammissibile. Nella ordinanza impugnata si rappresenta che l'istanza del ricorrente era qualificabile come diretta ad ottenere le restituzione in termini per proporre opposizione a decreto penale di condanna, sul presupposto per cui, in sintesi, la predetta opposizione, secondo il ricorrente, era stata proposta e inviata assieme all'unico atto rinvenuto, ovvero la già citata procura speciale, per cui la predetta opposizione avrebbe dovuto ritenersi persa da funzionari degli uffici giudiziari che avrebbero ricevuto il plico in cui è stata rinvenuta solo la procura speciale. Tale sintesi della domanda presentata al giudice della esecuzione non è stata specificamente confutata - e anzi la premessa del ricorso appare confermarla -, per cui trova applicazione il principio (di portata generale e come tale valevole anche riguardo ai contenuti di un domanda in sede esecutiva) per cui sussiste un onere di specifica critica del riepilogo delle contestazioni, così come dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, allorquando si ritenga che non sia stata menzionata la medesima questione come già proposta in sede di gravame;
in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve pertanto ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (cfr. in tal senso, con riferimento alla omessa contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Ud. (dep. 28/06/2017 ) Rv. 270627 - 01 Ciccarelli). Né vi è stata opportuna e funzionale allegazione a sostegno di quanto affermato in ricorso, riguardo alla domanda presentata in sede di esecuzione come anche agli atti inerenti il procedimento per decreto, risultando allegata solo la procura speciale. Invero in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017 Rv. 270071 - 01). Si aggiunge, che la domanda come ricostruita dal ricorrente appare peraltro anche eccentrica e priva di adeguata finalità logico giuridica: invero, se davvero l'istante avesse ritenuto di avere presentato tempestivamente, con l'unico atto di procura speciale anche l'opposizione a decreto penale, non si comprende la ragione di avere richiesto agli uffici giudiziari di ricercare il ritenuto, distinto atto di opposizione perso tra i meandri dei corridori giudiziari, e di avere piuttosto fatto ricorso all'AG quale giudice dell'esecuzione in presenza di rituale opposizione che avrebbe dovuto seguire dinnanzi all' Autorità Giudiziaria investita in qualità di giudice che emise il decreto penale (anche esso assente in allegazione). 2 Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2024. Invero in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017 Rv. 270071 - 01). 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", colpa da ritenersi rilevante a fronte delle ragioni della inammissibilità, a partire dalla proposizione di questione del tutto diversa da quella proposta al giudice della ordinanza impugnata, di euro tremila in favore della SA delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della SA delle Ammende
avverso la ordinanza del 21.05.2024 del tribunale di Torre Annunziata;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. G. Monferini che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIIRTTO 1. Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale di Torre Annunziata, adito per la restituzione in termini funzionale alla opposizione a decreto penale di condanna, da parte di FA GI. rigettava la richiesta. 2. Avverso la predetta ordinanza FA GI ha proposto ricorso per cassazione mediante il proprio difensore, deducendo un motivo di impugnazione. 3. Si rappresenta il vizio di violazione di legge in ordine agli artt. 461 e 582 cod. proc. pen. in quanto si sostiene che il tribunale non si sarebbe avveduto della circostanza per cui l'atto di procura speciale presentato dal ricorrente tempestivamente all'indomani del decreto penale di condanna adottato nei confronti del medesimo, conteneva anche tutti i requisiti necessari per integrare un atto di opposizione al predetto decreto penale. Si lamenta dunque la mancata Penale Sent. Sez. 3 Num. 38925 Anno 2024 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 02/10/2024 valutazione della idoneità della procura speciale a contenere anche atto di opposizione a decreto penale. 4. Il ricorso è inammissibile. Nella ordinanza impugnata si rappresenta che l'istanza del ricorrente era qualificabile come diretta ad ottenere le restituzione in termini per proporre opposizione a decreto penale di condanna, sul presupposto per cui, in sintesi, la predetta opposizione, secondo il ricorrente, era stata proposta e inviata assieme all'unico atto rinvenuto, ovvero la già citata procura speciale, per cui la predetta opposizione avrebbe dovuto ritenersi persa da funzionari degli uffici giudiziari che avrebbero ricevuto il plico in cui è stata rinvenuta solo la procura speciale. Tale sintesi della domanda presentata al giudice della esecuzione non è stata specificamente confutata - e anzi la premessa del ricorso appare confermarla -, per cui trova applicazione il principio (di portata generale e come tale valevole anche riguardo ai contenuti di un domanda in sede esecutiva) per cui sussiste un onere di specifica critica del riepilogo delle contestazioni, così come dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, allorquando si ritenga che non sia stata menzionata la medesima questione come già proposta in sede di gravame;
in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve pertanto ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (cfr. in tal senso, con riferimento alla omessa contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Ud. (dep. 28/06/2017 ) Rv. 270627 - 01 Ciccarelli). Né vi è stata opportuna e funzionale allegazione a sostegno di quanto affermato in ricorso, riguardo alla domanda presentata in sede di esecuzione come anche agli atti inerenti il procedimento per decreto, risultando allegata solo la procura speciale. Invero in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017 Rv. 270071 - 01). Si aggiunge, che la domanda come ricostruita dal ricorrente appare peraltro anche eccentrica e priva di adeguata finalità logico giuridica: invero, se davvero l'istante avesse ritenuto di avere presentato tempestivamente, con l'unico atto di procura speciale anche l'opposizione a decreto penale, non si comprende la ragione di avere richiesto agli uffici giudiziari di ricercare il ritenuto, distinto atto di opposizione perso tra i meandri dei corridori giudiziari, e di avere piuttosto fatto ricorso all'AG quale giudice dell'esecuzione in presenza di rituale opposizione che avrebbe dovuto seguire dinnanzi all' Autorità Giudiziaria investita in qualità di giudice che emise il decreto penale (anche esso assente in allegazione). 2 Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2024. Invero in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017 Rv. 270071 - 01). 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", colpa da ritenersi rilevante a fronte delle ragioni della inammissibilità, a partire dalla proposizione di questione del tutto diversa da quella proposta al giudice della ordinanza impugnata, di euro tremila in favore della SA delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della SA delle Ammende