Sentenza 22 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/05/2001, n. 6993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6993 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 01 IN NOM SSAZI NE LA CORTE SU E Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI Presidente R.G.N. 1936/99 Dott. Vincenzo MILEO Consigliere Cron.15825 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Ud. 22/02/01 Dott. Aldo DE MATTEIS - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: IA DO, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e. difeso dall'avvocato LEONARDI ANTONIO, giusta delega in atti;
www ricorrente
contro
FFSS- FERROVIE DELLO STATO- SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato MARESCA ARTURO, che le rappresenta e 2001 difende, giusta delega in atti;
874 -1- controricorrente avversO la sentenza n. 3818/97 del Tribunale di CATANIA, depositata il 23/12/97 R.G.N. 4448/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/02/01 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato ROMEI per delega MARESCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il Pretore di Catania, giudice del lavoro, in accoglimento proposta da TA CO, hadella domanda riconosciuto il suo diritto all'inquadramento nel 5° livello stipendiale a decorrere dal 1.1.1992, in forza dell'art. 23 ultimo comma del contratto collettivo nazionale di lavoro, il quale prevede che il personale in servizio alla data del 1.1.1992 ha diritto a conseguire il livello 5° dopo nove anni di anzianità maturata nella ex categoria 3a e 4a. Ha condannato la s.p.a. Ferrovie dello Società di servizi e trasporti a pagargli le Stato - Ary differenze retributive conseguenziali, la rivalutazione monetaria, interessi legali e spese processuali. In accoglimento dell'appello delle F.S., ed in riforma della sentenza pretorile, il Tribunale di Catania, con dicembre 1997, ha respinto la sentenza 18 novembre/23 compensando le spese processuali di entrambi i domanda, gradi. Il Tribunale, all'esito di un'attenta esegesi dell'art. 23 in questione, ha ritenuto che tale norma premi solo l'anzianità maturata interamente nella categoria senza prendere in considerazione operatore specializzato, categoria diversa, la 3a, operatore l'anzianità in qualificato. 3 Ha proposto ricorso per cassazione il TA, con unico motivo. L'intimata società, ritualmente costituita con controricorso, ha resistito. Motivi della decisione Con unico motivo di ricorso il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1367 cod. civ.; omessa, insufficiente e contraddittoria circa un punto decisivo della controversiamotivazione (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.), censura la interpretazione fornita dalla sentenza impugnata della norma contrattuale Azu in questione. Il ricorrente condivide la lettura del Tribunale, secondo riguardano lacui i primi tre commi dell'art. 23 classificazione in aree (sistema a regime), mentre il comma 4°, essendo diretto a recuperare anzianità pregresse, non può che riguardare quelle maturate secondo il previgente sistema delle categorie. Ciò posto, il ricorrente imputa al Tribunale di avere disatteso il senso letterale dell'ultimo comma dell'art. 23 del CCNL 1990/92 e di avere altresì omesso di valutare complessivamente le clausole contrattuali, in particolare l'equiparazione sostanziale degli operatori e dei tecnici specializzati al personale successivamente inquadrato dal CCNL 1990/92 nelle aree seconda e quarta. 4 La censura non è fondata. La giurisprudenza di questa Corte di legittimità è costante nell'affermare che l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune da parte del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale (ex pluribus: Cass. civ., sez. lav., 21 maggio 1998, n. 5094, Cass. civ., sez. lav., 26 marzo 1998, n. 3209, Cass. civ., sez. lav., 26 marzo 1998, n. 3209, Cass. civ., sez. lav., 17 aprile 1998, n. 3921), e Axe incombe alla parte che denuncia la violazione di tali regole l'onere, al di là della indicazione degli articoli di legge in materia, di fornire specifica dimostrazione del modo in cui il ragionamento seguito dal giudice di merito abbia deviato dalle regole stesse (Cass. civ., sez. lav., 29 maggio 1998, n. 5346). Il ricorrente censura il Tribunale per aver superato il significato letterale delle espressioni usate senza operare una valutazione complessiva delle singole clausole Invoca quindi l'applicazione dei principi dettati agli art. 1362 e 1363 CC, doversi interpretare il contratto all'esito di un'indagine circa la comune intenzione delle parti, non letterale delle espressioni usate malimitata al senso 5 svolta con lettura delle singole clausole. Peraltro il Tribunale dichiara expressis verbis di volersi conformare agli stessi principi e dunque la censura ammissibile solamente in quanto investe la correttezza della motivazione utilizzata a sostegno dell'interpretazione accolta. I Invero l'accertamento della volontà delle parti contraenti in relazione al contenuto di un negozio impone un'indagine di fatto affidata al potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solamente sotto fze il profilo di una inadeguatezza della motivazione tale da non consentire la ricostruzione dell'iter logico, seguito dal giudice per giungere alla decisione adottata ermeneutica;
tale e nella violazione delle regole di inadeguatezza deve essere dedotta precisando, al di là della indicazione degli articoli di legge in materia, in qual modo il ragionamento del giudice del merito abbia deviato da dette regole, perché, in caso diverso, la critica della ricostruzione della volontà contrattuale operata dal giudice del merito e la proposta di una diversa interpretazione costituiscono una censura inammissibile in cassazione (ex pluribus Cass., 4 marzo 1983 n. 726, Cass., 13 novembre 1981 n. 6021, Cass., 11 febbraio 1989 n. 861, 6 Cass., 1 marzo 1990 n. 1615, Cass., 30 gennaio 1995 n. 1092, Cass., 3 giugno 1998 n. 5468). I rilievi svolti dal ricorrente al riguardo non appaiono condivisibili. Indubbiamente ove il senso letterale del contratto riveli con chiarezza ed univocità, attraverso le espressioni usate, la comune volontà dei contraenti e non sussista ragione di divergenza tra la lettera e lo spirito del contratto medesimo, un'ulteriore interpretazione inammissibile in quanto condurrebbe il giudice a sostituire Asu la propria soggettiva opinione all'effettiva volontà dei contraenti (Cass., Sez. Lav., sent. n. 726 del 26-01-1983, conformi ex pluribus Sez. Lav., sent. n. 2525 del 18-04- 1984, Sez. Lav., sent. n. 7496 del 13-12-1986, Sez. Lav., sent. n. 6359 del 18-07-1987, Sez. Lav., sent. n. 4944 del 28-05-1990, Sez. III, sent. n. 4480 del 20-05-1997, Sez. Lav., sent. n. 5734 del 27-06-1997, Sez. II, sent. n. 4811 del 13-05-1998). Il Tribunale ha però chiaramente enunciato le ragioni che lo hanno indotto a superare la lettera del testo contrattuale ed ha considerato non risolutiva la circostanza che nella norma transitoria di chiusura, destinata a salvaguardare ai fini del passaggio automatico 7 ai livelli quinto e settimo le anzianità maturate nella vigenza dei precedenti contratti collettivi, sia previsto, per il conseguimento del quinto livello stipendiale, il compimento di un'anzianità di nove anni complessivamente " maturata nell'ex 3^ e 4^ categoria" e per il conseguimento die settimo livello stipendiale il compimento di un'anzianità complessiva di otto anni *complessivamente maturata nella ex 5^/6^ categoria". Al riguardo il Collegio di merito chiarisce che l'espressione ex 5^/6^ categoria "sembra riferirsi alla Адш particolare categoria prevista nel precedente contratto per il tecnico specializzato” mentre quella diversa, 'ex 3^ e 4^ categoria", parrebbe equiparare il servizio prestato quale operatore specializzato (precedentemente inquadrato nella 3^/4^ categoria) a quello prestato come operatore (precedentemente inquadrato qualificato nella 3^ Osserva quindi, con apprezzamento categoria). insuscettibile di censura in sede di legittimità e in effetti non censurato dal ricorrente, doversi escludere che le parti abbiano voluto disciplinare in modo diverso le due ipotesi, "attesa l'evidente identità di presupposti". Procede quindi ad una lettura sistematica dell'art. 23, ponendo in rilievo che le anzianità complessive richieste 8 dalla norma transitoria per il passaggio rispettivamente al quinto ed al settimo livello, sono identiche a quelle risultanti dalla somma di quelle di permanenza nei due livelli inferiori previste per tale passaggio, nella vigenza del nuovo inquadramento. Ne trae la conclusione che ai fini della norma transitoria, una non vi equiparazione del servizio prestato come operatore qualificato a quello di operatore specializzato, come pure di tecnico e tecnico specializzato. Axy Il Collegio di merito pone infine in rilievo che la diversa lettura fatta propria dalla sentenza di primo grado e sull'applicazione rigorosa della formulazionefondata letterale (ovvero dell'uso della congiunzione "e" in luogo della barra inclinata) porterebbe al risultato assurdo che un operatore qualificato potrebbe direttamente transitare al quinto livello, ed un tecnico al settimo, senza esser mai transitati per i livelli intermedi con una valorizzazione della minor professionalità più favorevole nel regime transitorio rispetto a quello definitivo. Osserva la Corte che l'argumentum ad absurdum, applicabile nei casi in cui ci si trova di fronte ad una alternativa secca, tale da escludere una soluzione intermedia ed articolata, va utilizzato con estrema cautela dal giudice il quale deve piuttosto ricordare a se stesso che inducerese difficultatem non est adducere argumentum. Particolare cautela si impone nell'uso di tale argomento l'interpretazione dei testi normativi poiché la per reductio ad absurdum, fondata sulla presunta ragionevolezza del buon legislatore, si presenta come un'argomentazione fragile, equivoca, inidonea a correggere la lettera e la ratio della legge poiché l'assurdo è "nozione storicamente relativa e soggettivamente mutevole che non acquista n. 10241) e oggettività sociale" (Cass. 5 settembre 1992, Agu non può quindi essere assunto come canone logico atto a giustificare la soluzione opposta, senza tener conto delle varie articolate soluzioni intermedie giustificate dalla complessa disciplina della materia. Il canone in discorso può peraltro essere meglio invocato nell'interpretazione degli atti di autonomia privata, per rafforzare l'efficacia di considerazioni altrimenti fondate, risolvendosi in sostanza in un richiamo ai principi dettati agli articoli 1366 cod.civ, doversi interpretare il contratto secondo buona fede, 1369 CC, doversi attribuire ad espressioni che possono avere più sensi quella più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto, 1371 CC, doversi realizzare l'equo 10 contemperamento degli interessi delle parti nei contratti a titolo oneroso. L'interpretazione della norma transitoria di cui al quarto comma dell'art. 23 del CCNL 1990/92 offerta nella denunciata sentenza appare dunque immune da censure rilevabili in sede di legittimità. Il ricorrente afferma ancora che il suo inquadramento secondo gli schemi classificatori dettati dalla precedente contrattazione sarebbe di "capo squadra manovali”, incluso nell'ex 3^/4^ categoria di operatore specializzato, e Azer pertanto il passaggio al quinto livello dovrebbe comunque spettargli anche in forza della lettura del contratto offerta dal Tribunale, ma non risulta che tale questione sia stata portata all'esame del giudice di secondo grado. Si deve dunque considerare l'eccezione come nuova e introdotta per la prima volta nel giudizio di legittimità. Il rilievo non può quindi trovare accoglimento in questa sede poiché "nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non- sono proponibili nuove questioni di diritto о temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che non si tratti di 11 questioni rilevabili di ufficio nell'ambito delle profili di diritto questioni trattate, di nuovi dibattito e fondati sugli stessi elementi di compresi nel fatto dedotti" (Cass. civ., sez. II, 13 luglio 1996, n. 6356, conformi ex pluribus, Cass. civ., sez. I, 22 gennaio 1998, n. 570, Cass. civ., sez. I, 12 febbraio 1998, n. 1496, Cass. civ., sez. II, 15 maggio 1998, n. 4900, Cass. civ., sez. II, 13 luglio 1996, n. 6356, Cass. civ., sez. AXY n. 2905, Cass. civ., sez. lav., 29 lav., 29 marzo 1996, marzo 1996, n. 2905, Cass. civ., sez. II, 13 febbraio 1996, n. 1084, Cass. civ., sez. lav., 25 novembre 1996, n. 10446, Cass. civ., sez. lav., 19 novembre 1996, n. 10111, Cass. civ., sez. II, 30 marzo 1995, n. 3810). Si nota per completezza che questa Corte, con sentenza del 19 gennaio 2001, ha respinto il ricorso avanzato dalla società Ferrovie dello Stato S.p.A. avverso sentenza con la quale era stata accolta una diversa interpretazione del comma quarto del citato art. 23, ritenendosi sufficiente una anzianità complessiva di nove anni, ripartita fra 3^ e 4^ categoria, non esclusivamente nella 3^/4^. Non ricorre peraltro alcun contrasto fra detta pronuncia e la presente sentenza. Invero i presupposti di fatto non sono del tutto 12 assimilabili poiché nel ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità non si chiarisce quale sia stato il inquadramento del ricorrente nell'arco precedente dell'intero rapporto di lavoro e se l'anzianità vantata di nove anni sia trascorsa integralmente nella 3^/4^ categoria, come si afferma per la prima volta nel ricorso, sia pure con argomentazione che appare nuova e non può valere come censura della sentenza, o se essa risulti dalla trascorsi nella за e nella 3^/4^ somma di periodi Ази categoria. d'interpretazione di disposizioni D'altro canto in tema negoziale il sindacato di legittimità è aventi natura necessariamente limitato al vaglio della correttezza e dell'adeguatezza della motivazione posta a base dell'interpretazione adottata dal giudice del merito e che, pertanto la pronuncia della Corte di Cassazione all'esito di tale giudizio, conferma la sentenza di merito impugnata e l'interpretazione in essa contenuta, non costituisce, rispetto ad altra controversia concernente l'interpretazione delle stesse disposizioni, un precedente dotato dell'autorità propria delle sentenze con le quali la S.C. risolve una questione di diritto e non impedisce alla stessa Corte di confermare altra decisione di merito che di 13 tali disposizioni dia, con motivazione ritenuta anch'essa congrua in sede di legittimità, un'interpretazione contraria (Sez. Lav., sent. n. 2923 del 10-05-1985). In materia di interpretazione dei contratti collettivi la precedente decisione giurisdizionale di analoga fattispecie ha invero il mero effetto di generico riscontro, atteso che non esiste, nel nostro ordinamento, nel quale è stata soppressa la possibilità della trattazione di controversie collettive in un unico giudizio e davanti ad un unico Ази ad un'interpretazione uniforme dellaorgano autorizzato regolante una pluralità di disciplina contrattuale come lo "stare decisis" degli rapporti, un principio ordinamenti anglosassoni - che, in tema d'interpretazione della disciplina anzidetta, vincoli il giudice al rispetto n. 1598 del di una precedente pronuncia (Sez. Lav., sent. 04-03-1983). Conclusivamente il ricorso va rigettato. Si ravvisano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Roma, 22 febbraio 2001 14 IL PRESIDENTE Можно виборомий IL CONSIGLIERE ESTENSORE Aldo Se Marin Shilli IL CANCELLIERE Depositato in Cancelle eria oggi, IL CANCELLIEREill I D , A S O 0 S L 1 L A 3 . T O , 3 T B 5 R A I S 'A D . E L P N A S L T I E S 3 N D -7 O G I P 8 S O - IM N 1 A E 1 S D A E I D E , A E G O T O R G N T T E E IS T S L I G E IR E A R D L L O E D Lav\cqm-castania RG 1936/1999 15