Cass. pen., sez. III, sentenza 27/06/2006, n. 31407
CASS
Sentenza 27 giugno 2006

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Poiché la pubblica decenza va commisurata secondo un criterio storico-sociologico al sentimento comune dell'uomo medio e non alla particolare sensibilità di un singolo, la nudità integrale in luoghi pubblici o aperti al pubblico, al di fuori della particolare situazione dei campi di nudisti, integra comunque gli estremi del reato di cui all'art. 726 cod.pen., non rilevando che il denunciante abbia dichiarato di non aver provato disgusto.

Commentari2

  • 1Dormire nudo all’interno di una macchina è sufficiente per integrare il delitto di atti osceni?
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 novembre 2012

  • 2Nudo integrale si, ma solo nei campi per nudisti (Nota a Cassazione penale, sez. III, 18 luglio 2012, n. 28990)
    De Leonardis Alfredo · https://www.diritto.it/ · 20 settembre 2012

    Con la sentenza che qui si commenta la Suprema Corte ha confermato la condanna inflitta all'imputato per il reato di atti contrari alla pubblica decenza (art. 726 c.p.), in quanto colto nell'atto di prendere il sole in spiaggia completamente nudo. Nel ricorso in Cassazione la difesa dell'imputato, viceversa, adduce la presenza di altri nudisti nel luogo del fatto, il che avrebbe indotto lo stesso a credere di trovarsi in un'area “naturista” e dunque nel non ricorrere della fattispecie contravvenzionale contestata. La tesi viene, però, rigettata dai giudici di piazza Cavour i quali premettono che l'evolversi dei costumi negli ultimi anni non ha portato a ritenere il nudo integrale come …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 27/06/2006, n. 31407
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31407
Data del deposito : 27 giugno 2006

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