Sentenza 27 giugno 2006
Massime • 1
Poiché la pubblica decenza va commisurata secondo un criterio storico-sociologico al sentimento comune dell'uomo medio e non alla particolare sensibilità di un singolo, la nudità integrale in luoghi pubblici o aperti al pubblico, al di fuori della particolare situazione dei campi di nudisti, integra comunque gli estremi del reato di cui all'art. 726 cod.pen., non rilevando che il denunciante abbia dichiarato di non aver provato disgusto.
Commentari • 2
- 1. Dormire nudo all’interno di una macchina è sufficiente per integrare il delitto di atti osceni?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 novembre 2012
- 2. Nudo integrale si, ma solo nei campi per nudisti (Nota a Cassazione penale, sez. III, 18 luglio 2012, n. 28990)De Leonardis Alfredo · https://www.diritto.it/ · 20 settembre 2012
Con la sentenza che qui si commenta la Suprema Corte ha confermato la condanna inflitta all'imputato per il reato di atti contrari alla pubblica decenza (art. 726 c.p.), in quanto colto nell'atto di prendere il sole in spiaggia completamente nudo. Nel ricorso in Cassazione la difesa dell'imputato, viceversa, adduce la presenza di altri nudisti nel luogo del fatto, il che avrebbe indotto lo stesso a credere di trovarsi in un'area “naturista” e dunque nel non ricorrere della fattispecie contravvenzionale contestata. La tesi viene, però, rigettata dai giudici di piazza Cavour i quali premettono che l'evolversi dei costumi negli ultimi anni non ha portato a ritenere il nudo integrale come …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/06/2006, n. 31407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31407 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 27/06/2006
Dott. VITALONE Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 1237
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 7385/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA IN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza resa il 15.10.2004 dal Giudice di pace di Spoleto;
Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dr. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Passacantando Guglielmo, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
1 - Con sentenza del 15.10.2004 il giudice di pace di Spoleto, riconosciute le attenuanti generiche, ha condannato BO IN alla pena di Euro 400,00 di ammenda quale colpevole del reato di cui all'art. 726 c.p., per aver compiuto atti contrari alla pubblica decenza, sdraiandosi su un tavolo completamente nudo a prendere il sole in un'area destinata a pic-nic in località Pettino, nonostante la presenza di altre persone (in Campello sul Clitunno il 24.8.2003).
2 - L'imputato ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza sulla base di tre motivi. Col primo lamenta mancanza o illogicità della motivazione, perché il giudice non ha preso in considerazione elementi rilevanti della fattispecie concreta, e in particolare il fatto che il teste TI, che era stato l'unico a chiamare i carabinieri, aveva dichiarato di non aver provato disgusto o fastidio per la presenza dell'uomo nudo, il quale dormiva sul tavolo da circa un'ora e mezzo.
Col secondo motivo il ricorrente deduce erronea applicazione della norma incriminatrice e vizio di motivazione sul punto, giacché la nudità integrale (maschile o femminile) non è più atta a provocare turbamento nella coscienza comune attuale.
Col terzo motivo richiede l'applicazione dell'art. 129 c.p.p., per l'eventualità che durante la pendenza del giudizio maturi la prescrizione del reato.
3 - Il ricorso è infondato e va respinto.
Il fatto che il denunciante abbia dichiarato di non aver provato disgusto davanti alla nudità dell'uomo dormiente non rileva ai fini penali, giacché la pubblica decenza, che è elemento costitutivo del reato contestato, va commisurata, secondo un criterio storico- sociologico, al sentimento comune dell'uomo medio, e non alla particolare sensibilità di un singolo.
Nè d'altra parte può sostenersi che la nudità integrale, a causa dell'evolversi del comune sentimento, non è più idonea a provocare turbamento nella comunità attuale, giacché essa può essere tollerata solo nella particolare situazione di campi di nudisti, riservata a soggetti consenzienti, ma non in luoghi pubblici o aperti o esposti al pubblico, dove è percepibile da tutti, anche da bambini e da adulti non consenzienti.
Infine, il reato non è ancora estinto per prescrizione. Consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente alle spese processuali. Considerato il contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di comminare anche la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2006