Articolo 2 della Legge 11 dicembre 1990, n. 381
Articolo 1Articolo 3
Versione
2 gennaio 1991
Art. 2. 1. All' articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni e integrazioni, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
"Per i proventi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , la ritenuta e' operata dall'impresa che gestisce la casa da gioco, cumulando l'ammontare imponibile delle mance percepite nel periodo di paga ai compensi di lavoro dipendente corrisposti nello stesso periodo ed applicando le disposizioni dell'articolo 23 del presente decreto. Gli impiegati tecnici delle case da gioco percettori delle mance, ovvero l'organismo costituito all'interno dell'impresa per la ripartizione delle mance, devono comunicare il predetto ammontare all'impresa che gestisce la casa da gioco nel periodo in cui avviene la percezione". Note all'art. 2:
- Il testo dell' art. 24 del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dall' art. 3 della legge 3 novembre 1982, n. 835 , e come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 24 (Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente). - I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo precedente che corrispondono indennita', gettoni di presenza e altri assegni di cui alle lettere b) , c) ed f) dell'art. 47 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 , ad eccezione degli assegni periodici indicati alle lettere g) ed h) dell'art. 10 dello stesso decreto, devono operare all'atto del pagamento, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con aliquota del quindici per cento.
Le regioni, le province e i comuni all'atto del pagamento delle indennita' di cui alla lettera d) dell'art. 47 del decreto indicato nel precedente comma, devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con l'obbligo di rivalsa commisurata al quaranta per cento del relativo ammontare al netto di contributi previdenziali, con le aliquote determinate ai sensi del secondo comma dell'art. 23. Per le pensioni, i vitalizi e le indennita' dovuti in dipendenza della cessazione dalle cariche e dalle funzioni la ritenuta deve essere applicata sull'intero ammontare delle pensioni e vitalizi e sulla parte imponibile delle indennita'.
Per i proventi di cui all'art. 47, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , la ritenuta e' operata dall'impresa che gestisce la casa da gioco, cumulando l'ammontare imponibile delle mance percepite nel periodo di paga ai compensi di lavoro dipendente corrisposti nello stesso periodo ed applicando le disposizioni dell'art. 23 del presente decreto. Gli impiegati tecnici delle case da gioco percettori delle mance, ovvero l'organismo costituito all'interno dell'impresa per la ripartizione delle mance, devono comunicare il predetto ammontare all'impresa che gestisce la casa da gioco nel periodo in cui avviene la percezione.
Per i compensi di cui alla lettera a) e per le rendite vitalizie di cui alla lettera e) del detto art. 47 valgono le disposizioni del precedente articolo.
Ai fini del conguaglio di cui al terzo comma del precedente art. 23 i terzi che corrispondono le indennita' e i compensi indicati nella lettera b) del predetto art. 47 devono comunicare al datore di lavoro del percipiente l'ammontare delle somme corrisposte e delle ritenute effettuate.
I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo precedente, che corrispondono le somme di cui alla lettera g) dell'art. 47 del decreto indicato nel primo comma, devono operare all'atto del pagamento, con obbligo di rivalsa, una ritenuta, nella misura del 10 per cento, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, sulla parte eccedente l'ammontare di reddito corrispondente alle detrazioni di imposta previste dagli articoli 15 e 16 dello stesso decreto".
- Si trascrive di seguito il testo vigente dell'art. 23 del medesimo D.P.R. n. 600/1973 :
"Art. 23 (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente). - Gli enti e le societa' indicati nell' art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598 , le societa' e associazioni indicate nell' art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 , e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 di detto articolo o imprese agricole, i quali corrispondono compensi e altre somme di cui all'art. 46 dello stesso decreto per prestazioni di lavoro dipendente, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti con obbligo di rivalsa.
La ritenuta da operare e' determinata:
a) sugli emolumenti comunque denominati, esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c), sulle pensioni e sulla parte imponibile delle indennita' di cui al terzo comma dell'art. 48 del predetto D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 , corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 15 e 16 del detto decreto rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , sono effettuate a condizione che il percipiente dichiari di avervi diritto e ne indichi la misura;
b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti con i criteri di cui all'art. 13 del decreto indicato nella precedente lettera a), intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal prestatore d lavoro nel biennio precedente;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennita' equipollenti e sulle altre indennita' e somme di cui alla lettera e) dell'art. 12 del decreto indicato nella precedente lettera a) con i criteri di cui all'articolo 14 dello stesso decreto.
I soggetti indicati nel primo comma devono effettuare entro due mesi dalla fine dell'anno e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sugli emolumenti di cui alle lettere a) e b) del comma precedente nonche' sugli emolumenti di cui alla lettera b) dell'art. 47 del decreto indicato nel secondo comma, lettera a), e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle sole detrazioni d'imposta gia' applicate a norma della lettera a), del secondo comma.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle persone fisiche che esercitano arti e professioni ai sensi dell'art. 49 del decreto indicato nel comma precedente, quando corrispondono per prestazioni di lavoro dipendente compensi e altre somme deducibili ai fini della determinazione del loro reddito di lavoro autonomo.
Per le pensioni e per le indennita' di fine rapporto, corrisposte su fondi la cui gestione e' demandata per legge o per convenzione a soggetti diversi dai datori di lavoro, gli obblighi previsti nei commi precedenti incombono a tali soggetti, ferma restando, nel caso di convenzione, la responsabilita' solidale del datore di lavoro.
Per i rapporti di lavoro dipendente che importano prestazione di attivita' lavorativa e corresponsione di emolumenti per una sola parte dell'anno, sugli emolumenti corrisposti non si fa luogo a ritenuta fino a concorrenza dell'ammontare di reddito corrispondente alle detrazioni di imposta previste dagli articoli 15 e 16 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 , alle condizioni stabilite nella lettera a) del secondo comma; la parte eccedente e' soggetta a ritenuta con le aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche computando anche le somme non assoggettate a ritenuta.
Ai fini del precedente comma si tiene conto soltanto delle detrazioni d'imposta di cui il lavoratore, giusta apposita dichiarazione che deve essere fatta al datore di lavoro, non abbia gia' fruito in relazione a precedente rapporto di lavoro nello stesso periodo d'imposta".
Entrata in vigore il 2 gennaio 1991