Articolo 7 del Decreto 7 agosto 2023, n. 110
Articolo 6Articolo 8
Versione
26 agosto 2023
Art. 7. Criteri di redazione dei provvedimenti del giudice 1. Il giudice redige i provvedimenti in modo chiaro e sintetico, nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 2 e 6, in quanto compatibili.
2. Le dimensioni degli atti e dei provvedimenti del giudice sono correlate alla complessita' della controversia, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti.
3. I provvedimenti del giudice soggetti ad impugnazione sono redatti con l'indicazione di capi separati e numerati.
Entrata in vigore il 26 agosto 2023
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