CASS
Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/2026, n. 19984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19984 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da De NO IB nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/10/2025 della Corte di appello di Venezia Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IA DA;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Giovanni Battista Bertolini, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
letta la comunicazione del difensore, con allegata documentazione, relativa al decesso dell’imputato. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado del ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva. Penale Sent. Sez. 5 Num. 19984 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 12/05/2026 2 2. Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che, con il suo difensore di fiducia, si è affidato a sette motivi di impugnazione. In particolare, con i primi quattro e con il sesto motivo, ha censurato la decisione della Corte di appello rispetto all’affermazione della sua responsabilità penale, in forza delle prove assunte, sul piano degli elementi costitutivi del reato ascritto. Con il quinto motivo ha dedotto vizio di motivazione con riferimento alla pronuncia sulle statuizioni civili, considerata l’intervenuta chiusura del fallimento. Mediante il settimo motivo ha, infine, evidenziato che la fattispecie di reato avrebbe dovuto essere riqualificata in quella di emissione di fatture per operazioni inesistenti, reato ormai prescritto. 3. Il difensore dell’imputato, in data 21 aprile 2026, ha comunicato il decesso dello stesso, depositando il certificato di morte. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per morte dell’imputato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell’imputato. Così è deciso, 12/05/2026 Il Consigliere Estensore Il Presidente IA DA ZI RO NA CO
udita la relazione svolta dal Consigliere IA DA;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Giovanni Battista Bertolini, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
letta la comunicazione del difensore, con allegata documentazione, relativa al decesso dell’imputato. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado del ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva. Penale Sent. Sez. 5 Num. 19984 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 12/05/2026 2 2. Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che, con il suo difensore di fiducia, si è affidato a sette motivi di impugnazione. In particolare, con i primi quattro e con il sesto motivo, ha censurato la decisione della Corte di appello rispetto all’affermazione della sua responsabilità penale, in forza delle prove assunte, sul piano degli elementi costitutivi del reato ascritto. Con il quinto motivo ha dedotto vizio di motivazione con riferimento alla pronuncia sulle statuizioni civili, considerata l’intervenuta chiusura del fallimento. Mediante il settimo motivo ha, infine, evidenziato che la fattispecie di reato avrebbe dovuto essere riqualificata in quella di emissione di fatture per operazioni inesistenti, reato ormai prescritto. 3. Il difensore dell’imputato, in data 21 aprile 2026, ha comunicato il decesso dello stesso, depositando il certificato di morte. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per morte dell’imputato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell’imputato. Così è deciso, 12/05/2026 Il Consigliere Estensore Il Presidente IA DA ZI RO NA CO