Sentenza 5 febbraio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/02/2001, n. 1613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1613 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula B' LA COR 01 6 1 3 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Vincenzo TREZZA - R.G.N. 2691/00 Consigliere Cron. 3379 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Rep. Dott. Gabriella COLETTI LA TERZA - Rel. Consigliere Ud. 09/11/00 Dott. Maura CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - ConsigliereDott. Gianfranco SERVELLO UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SE NTENZA por diritti L 3000 sul ricorso proposto da: 15 FEB 2001 ERE REGINO BENITO OSVALDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROMAGNA 14, presso lo studio dell'avvocato CANCELLERIA: ALBERTO BUZZI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente CC408334
contro
FFSS SPA- FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale COME SIPENA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata Rilasciata copia legale 172, presso lo studio alog. BULL in ROMA VIA GERMANICO per diritti L. il +65.2.01 2000 dell'avvocato MASSIMO OZZOLA, che la rappresenta e IL CANCELLIERE 4598 difende, giusta delega in atti;
-1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE controricorrente UFFICIO COPIE avverso la sentenza n. 1669/99 del Tribunale di ROMA, Richiesta copia esecutive dal Sig. OffOLA depositata il 29/01/99 R.G.N. 56423/92; per diritti L._ il №6 FEB. 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica IL CANCELLIERI udienza del 09/11/00 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato BUZZI;
udito l'Avvocato OZZOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 29 gennaio 1999 il Tribunale di Roma, accogliendo l'appello proposto dalla società Ferrovie dello Stato e riformando la sentenza emessa dal locale Pretore del lavoro, rigettava la domanda proposta da NO NI SV per ottenere le differenze tra il compenso per lavoro straordinario feriale e quello festivo, in relazione alle prestazioni svolte in giornate destinate al riposo settimanale di turno. Rilevato preliminarmente che, secondo l'art. 4 del DPR 1372 del 1971, la durata settimanale del lavoro ordinario è di 40 ore settimanali, distribuite di regola su cinque giornate lavorative con un riposo di durata non inferiore a 48 ore, osservava il Tribunale che detta disposizione non prescrive che il riposo debba prolungarsi per due giornate solari, ma che esso debba avere “una durata non inferiore a 48 ore", di talché dalla fine dell'ultimo turno di lavoro settimanale e l'inizio del turno successivo deve trascorrere un lasso di tempo non inferiore alle 48 ore, comunque calcolate e quindi anche ricadenti a cavallo di due giornate solari, con l'inclusione, di regola, di una sola intera giornata solare;
ciò in quanto per i dipendenti FS di norma il riposo settimanale è comprensivo del riposo giornaliero, ossia dell'intervallo minimo che deve trascorrere tra una prestazione giornaliera e l'altra. Ciò sarebbe avvalorato dalla previsione del successivo art. 9 dello stesso DPR, nonché dall'art. 9 del DPR 374/83. Stabilito quindi che il riposo settimanale cade di regola al sesto giorno, ma che non tutte le prestazioni rese nel sesto giorno possono considerarsi effettuate in periodo di tempo destinato al riposo settimanale, potendo considerarsi tali solo quelle che ricadono nelle 48 ore previste dall'art. 4 del DPR 1372 del 1971, era onere del lavoratore individuare ed indicare con precisione tutti gli elementi idonei ad identificare le occasioni in cui era stato asseritamente chiamato a rendere prestazioni lavorative nel periodo destinato al riposo, indicando di volta in volta quale 1 fosse il turno di lavoro, quale il riposo giornaliero e quello settimanale e quale la prestazione resa in quest'ultimo periodo, non essendo sufficiente la generica allegazione fatta in ricorso di aver lavorato anche in determinati giorni destinati al riposo settimanale;
vi era peraltro contraddizione tra il ricorso ed il prospetto riepilogativo ad esso allegato, dove tali prestazioni venivano individuate in relazione ad un numero di ore lavorate mensilmente in giorni destinati al riposo "compensativo". Né la prova poteva essere detratta dalle buste paga ove compariva il codice 137, perché esso non valeva ad individuare univocamente il lavoro svolto nel sesto giorno, dovendo piuttosto riferirsi al lavoro prestato nei cd. giorni di riposo a recupero delle maggiori prestazioni rese in conseguenza del permanere dell'orario giornaliero di otto ore e della progressiva riduzione dell'orario settimanale. La pretesa era peraltro infondata in relazione al periodo successivo all'entrata in vigore del ccnl 1990/1992; ed infatti, prevedendosi nel contratto che l'orario settimanale possa essere ripartito di norma su cinque o sei giorni, il sesto giorno non potrebbe in ogni caso considerarsi come giornata festiva, ma come giornata lavorativa a zero ore. Avverso detta sentenza propone ricorso il lavoratore soccombente affidato a tre motivi illustrati da memoria. Resiste la società Ferrovie dello Stato con controricorso e memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo si denunzia difetto di motivazione, per avere il Tribunale affermato che in base al DPR 1372/71 non sarebbe previsto un riposo settimanale di due giorni, ma che al sesto giorno maturerebbe il diritto al riposo di 48 ore che ingloberebbe il riposo giornaliero, omettendo di considerare che lo stesso datore di lavoro avrebbe riconosciuto, con la nota del 18.9.87, che le giornate destinate al riposo erano due, a seguito della 2 riduzione delle giornate lavorative settimanali da 6 a 5. La sentenza sarebbe anche contraddittoria perché, avendo ammesso che il riposo possa cadere nel sesto giorno, non avrebbe poi potuto affermare che il citato DPR. contemplerebbe un solo giorno di riposo. Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del DPR 1372 del 1971, per avere il Tribunale affermato che il riposo di 48 ore ingloba il riposo giornaliero di cui all'art. 3 dello stesso decreto, il che era però smentito dall'art. 4 il quale prevede che il riposo giornaliero spetti in aggiunta a quello settimanale, né poteva essere richiamato l'art. 9 dello stesso DPR, il quale prescrive che solo per il personale di treni e di macchina, e non per quello di esercizio ( a cui egli apparteneva), il riposo settimanale è comprensivo del riposo giornaliero e non potrebbe quindi essere applicata in p via generale una disposizione prevista per una particolare categoria. Con il terzo motivo si denunzia ancora difetto di motivazione e violazione dell'art. 1362 e seg. cod. civ. in relazione all'art. 50 del CCNL 1990/92, per avere il Tribunale affermato che la domanda non potrebbe comunque trovare accoglimento per il periodo successivo all'entrata in vigore della disposizione contrattuale che prevedeva la distribuzione dell'orario settimanale indifferentemente su cinque o sei giornate, perché lo stesso art. 50 prevedeva espressamente che per l'articolazione dell'orario restavano ferme le disposizioni del DPR 1372 del 1971. Il ricorso non merita accoglimento. Si ripropone alla Corte la questione relativa al compenso dovuto per la prestazione lavorativa resa nel sesto giorno che è scaturito dalla ' concentrazione del normale orario contrattuale su cinque anziché su sei giorni lavorativi alla settimana, e precisamente se, in caso di prestazione lavorativa svolta nella stessa giornata, spetti la remunerazione per il lavoro straordinario feriale già erogata, ovvero quella prevista per il lavoro straordinario festivo, come pretende il ricorrente. 3 In sede di legittimità è stato affermato, con indirizzo ormai consolidato (cfr. Cass. 8199/2000, 14174/99, 437/99, 12224/98, 3739/98, 1132/90), che, quanto alla disciplina legale, il precetto inderogabile degli artt. 2109 cod. civ. e 36 Costituzione, impone di considerare festivo un solo giorno nell'arco di una settimana, anche quando l'orario di lavoro sia distribuito su cinque giorni. A loro volta le disposizioni della legge 13 agosto 1969 n. 591, recante norme per la riduzione dell'orario di lavoro del personale dell'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, del DPR 9 novembre 1971 n. 1372, attuativo della stessa legge (artt. 4 e 6 nel testo modificato dalla legge 2 marzo 1974 n. 77), del DPR 16 settembre 1977 n. 1188, sulla nuova disciplina delle prestazioni straordinarie del detto personale (art. 2), e del DPR 23 giugno 1983 n. 374, recante la sostituzione del capo II del DPR n. 1372 del 1971, esprimono sufficientemente ed univocamente l'intento di attribuire ai lavoratori un (solo) giorno di “riposo settimanale” e di voler distinguere da esso i giorni di riposo "compensativo", accordati a recupero delle maggiori prestazioni da essi rese settimanalmente per effetto, da un lato, della concentrazione in cinque giornate lavorative dell'orario di lavoro settimanale (pari a 36 ore) e, dall'altro, del superamento del limite di durata della prestazione giornaliera a causa della organizzazione del servizio in turni di lavoro di 8 ore (per un totale di 40 ore alla settimana). Nel contesto normativo considerato, i giorni di "riposo compensativo” di cui si discute non costituiscono "giorni festivi", né comunque possono intendersi come un tempo di riposo assimilabile al "giorno di riposo settimanale”, ma corrispondono a giornate sottratte al lavoro e tuttavia ricomprese nella durata complessiva della prestazione lavorativa ordinaria compensata dalla retribuzione contrattuale, in quanto le ore di cui essi si compongono sarebbero di lavoro (ordinario) ma diventano di riposo perché già lavorate nei giorni precedenti;
si tratta in definitiva di giornate lavorative a zero ore. Ne consegue il rigetto dei primi due motivi di ricorso, poiché la sentenza impugnata si è attenuta sostanzialmente al principio sopra riportato per cui la sesta giornata non può considerarsi festiva e che quindi, in caso di prestazione lavorativa, non spetta il richiesto compenso per lavoro straordinario festivo. Il terzo motivo, incentrato sulle disposizioni del contratto collettivo, è parimenti da rigettare, non avendo il Tribunale omesso di considerare che queste continuavano a far riferimento al DPR 1372 del 1971 ( il che per le ragioni sopra dette non gioverebbe alla tesi del ricorrente), ma avendo ravvisato una ulteriore ragione per negare la natura festiva del sesto giorno nella prevista possibilità di ripartizione delle stesse ore su sei invece che su cinque giorni alla settimana. Il ricorso va quindi rigettato e le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in lire 17.000, oltre lire due milioni per onorari. Così deciso in Roma il 9 novembre 2000. УченкаJuiceurs Evane IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE и нс енее I 0 A 3 D 1 S 3 , S . 5 O A T L T . IL COLLABORATORE CANCELLERIA R L Depositata in Cancelleria , A N ' O A S B L 3 E L I 7 P E D - S -5 FEB. 2001 D 8 I A - I N T 1 S oggi, S G 1 IL ELABORATORE N O O E P S E C CANCELLERIA A I M G D E I A R G E P A , E U O S D O L T E O Z N A I R T E I T T A S R I L I N L E G D S E E E R O D