Sentenza 22 giugno 1999
Massime • 1
L'inosservanza del termine perentorio fissato dal giudice d'appello per rinnovare la notifica del decreto presidenziale di fissazione della comparizione delle parti in camera di consiglio per la decisione sull'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, depositata contestualmente al ricorso in appello, incide soltanto sul procedimento incidentale, di natura cautelare, ma non anche sulla rituale instaurazione del contraddittorio nel giudizio ordinario avente ad oggetto l'impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/06/1999, n. 6344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6344 |
| Data del deposito : | 22 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dai magistrati:
Dott. Guglielmo Sciarelli - Presidente
Dott. Donato Figurelli - Consigliere
Dott. Giovanni Mazzarella - "
Dott. Pasquale Picone - rel. "
Dott. Paolo Stile - "
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
MA FR, elettivamente domiciliato in Roma, Via G. da Carpi, N. 6, presso l'avv. Mario Antonini, che, unitamente all'avv. FR Andronico, lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso;
-ricorrente-
contro
IR LA, domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Consoli in virtù di procura speciale a margine del controricorso. -controricorrente-
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Catania n^ 78 in data 16 gennaio 1997 (R.G. 3109/94).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/3/1999 dal Consigliere Dott. Pasquale Picone;
udito l'avv. FR Andronico;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Nardi che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Catania ha dichiarato estinto il giudizio di appello promosso da FR ZO per la riforma della sentenza del Pretore della stessa sede pronunziata nella controversia che lo vedeva opposto alla sua ex dipendente LA LA, in accoglimento dell'eccezione proposta dall'appellata. Riferisce il Tribunale che il ZO aveva tempestivamente depositato, in data 7 aprile 1994, il ricorso in appello con contestuale richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata;
con decreto presidenziale era stata fissata l'udienza di discussione per il giorno 3 ottobre 1995 e la comparizione delle parti in camera di consiglio, ai fini della decisione sull'inibitoria, per il giorno 15 luglio 1994, con il termine di dieci giorni per la notifica;
all'udienza fissata in camera di consiglio, su richiesta dell'appellante era stata fissata una nuova data (5 agosto 1994) per la comparizione delle parti per la discussione dell'inibitoria, con termine di dieci giorni per la notifica;
veniva in seguito fissata un'ulteriore data (30 settembre 1994) con un nuovo termine per la notifica (5 settembre 1994), notifica effettuata dall'appellante in data 3 settembre 1994. Ne trae la conclusione dell'inosservanza del termine perentorio fissato dal giudice per rinnovare la notificazione, inosservanza determinante l'estinzione del processo, dovendosi considerare irrilevanti le successive proroghe concesse, come pure il fatto che l'autorizzazione a rinnovare la notificazione fosse stata accordata in sede di esame dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza, circostanza inidonea ad incidere sul carattere perentorio del termine di cui all'art. 291 c.p.c. Per la cassazione della sentenza ricorre per due motivi FR ZO.
Resiste con controricorso LA LA.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso - con il quale denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 435, commi 2 e 3, c.p.c. - il ZO deduce che il ricorso in appello, tempestivamente depositato, era stato notificato ben tredici mesi prima dell'udienza fissata per la discussione e ciò era sufficiente per consentire l'esame nel merito, non potendosi attribuire alcuna incidenza al mancato rispetto del termini fissati per la notificazione ai soli fini delle trattazione dell'inibitoria.
Con il secondo motivo - con il quale denunzia il vizio di omessa e insufficiente motivazione - si afferma che il Tribunale non aveva per nulla precisate le ragioni che lo avevano indotto a ritenere irrilevante il fatto che il vizio della notificazione fosse attinente alla fase della trattazione dell'istanza di inibitoria. La Corte, esaminati congiuntamente i motivi ed osservato, in relazione ai contenuti del secondo motivo, che quando si denunzia, come nella specie, un error in procedendo (art. 360, n. 4, c.p.c.), non rivestono autonomo rilievo gli eventuali vizi della motivazione, giudica il ricorso fondato.
Il Tribunale ha esattamente ricordato la giurisprudenza della Corte, secondo la quale, nelle controversie soggette al rito del lavoro, la proposizione dell'appello si perfeziona, ai sensi dell'art. 435 c.p.c., con il deposito, nei termini previsti dalla legge, del ricorso nella cancelleria del giudice ad quem, deposito che impedisce ogni decadenza dall'impugnazione, con la conseguenza che ogni eventuale vizio o inesistenza - giuridica o di fatto - della notificazione del ricorso o del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non si comunica all'impugnazione (ormai perfezionatasi), ma impone al giudice che rilevi il vizio di indicarlo all'appellante ex art. 421 c.p.c. e di assegnare allo stesso, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine - necessariamente perentorio - per provvedere a notificare il ricorso e il decreto (Cass., sez. un., 29 luglio 1996, n. 6841 e 25 ottobre 1996, n. 9331).
Questi principi costituiscono, però, il fondamento di una conclusione diversa da quella cui il Tribunale è pervenuto. È pacifica l'interpretazione secondo la quale il termine di dieci giorni, successivi al deposito del decreto del presidente del Tribunale che nomina il giudice relatore e fissa la data dell'udienza di discussione, previsto dal comma secondo dell'art. 435 c.p.c. per la notifica del ricorso e del decreto all'appellato, non ha natura perentoria e la sua inosservanza non produce alcuna decadenza, al pari di quello pure di dieci giorni di cui all'art. 415, comma quarto, c.p.c. (vedi, tra le tante, Cass. 4 marzo 1981, n. 1280).
Ne discende che non è da dubitare che l'appellante, in relazione all'udienza di discussione fissata per la data del 3 ottobre 1995 - provvedimento rimasto inalterato - aveva ritualmente instaurato il contraddittorio con la notifica effettuata in data 3 settembre 1994, dovendosi considerare del tutto privi di rilievo i precedenti tentativi di notificazione non andati a buon fine, sicché la rinnovazione della notificazione non presupponeva alcuna autorizzazione del giudice.
Sulla situazione, pertanto, non potevano influire gli accadimenti interessanti esclusivamente il procedimento incidentale, di natura cautelare, instaurato con l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza appellata.
Convince di ciò la totale autonomia di detto procedimento, affermata dalla giurisprudenza della Corte, che ha ritenuto illegittima la sentenza di appello pronunciata, non già all'udienza di discussione originariamente fissata, bensì all'udienza di comparizione delle parti in camera di consiglio disposta al fine della deliberazione dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza appellata(Cass. 12 novembre 1991, n. 12060). Il detto procedimento inizia, secondo le disposizioni dell'art. 373 c.p.c. - applicabili analogicamente all'ipotesi di cui all'art 431 c.p.c. - con un ricorso dell'interessato (atto diverso dal ricorso in appello ancorché materialmente in esso contenuto), cui seguono il decreto che ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio (anch'esso diverso dal decreto che fissa l'udienza di discussione) e la notificazione alla parte (funzionalmente autonoma rispetto alla notificazione nell'atto di appello).
Ne discende che, nella fattispecie, l'autorizzazione a rinnovare la notifica con fissazione di una nuova udienza per la comparizione delle parti in camera di consiglio - fermo restando il provvedimento di fissazione dell'udienza di discussione dell'appello - si riferiva soltanto al procedimento incidentale, senza influenza alcuna su quello principale.
Per queste ragioni, poiché il Tribunale ha erroneamente dichiarato estinto il giudizio di secondo grado per inosservanza di un termine assegnato all'appellante non per rinnovare la notificazione dell'atto di appello ma per consentire il contraddittorio nel procedimento di sospensione dell'esecuzione della sentenza, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al Tribunale di Messina per l'esame nel merito dell'impugnazione proposta da FR ZO. Il giudice di rinvio provvederà altresì a regolare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche in ordine al regolamento delle spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Messina.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 1999