Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/06/1999, n. 6344
CASS
Sentenza 22 giugno 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'inosservanza del termine perentorio fissato dal giudice d'appello per rinnovare la notifica del decreto presidenziale di fissazione della comparizione delle parti in camera di consiglio per la decisione sull'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, depositata contestualmente al ricorso in appello, incide soltanto sul procedimento incidentale, di natura cautelare, ma non anche sulla rituale instaurazione del contraddittorio nel giudizio ordinario avente ad oggetto l'impugnazione.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/06/1999, n. 6344
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6344
    Data del deposito : 22 giugno 1999

    Testo completo