CASS
Sentenza 20 aprile 2026
Sentenza 20 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/04/2026, n. 14238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14238 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sent. n. sez. 223/2026 CC - 05/02/2026 R.G.N. 36940/2025 REPUBBLICA ITALIANA t sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena nel procedimento a carico di: MM AD nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/11/2025 del Tribunale di Modena Udita la relazione svolta dal Consigliere Pia Verderosa;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Giovanni Bertolini Battista che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza. RITENUTO IN FATTO 1. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Modena ricorre avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Modena, in data 3/11/2025, di non convalida dell'arresto in flagranza di MM AD in relazione al delitto di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/90. Deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. Osserva il ricorrente che il Tribunale non ha ritenuto sussistenti i requisiti richiesti dall'art. 381 co. 4 cod. proc. pen (gravità del fatto e pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto) e, in particolare, ha ritenuto non sussistente la gravità del fatto in ragione del quantitativo di sostanza rinvenuto sull'indagato (103 grammi di hashish) che "benchè non minimale non è esorbitante" e del luogo in cui è avvenuto l'arresto descritto come luogo isolato (strade di campagna) non indicativo di un'attività suscettibile di raggiungere un grande quantitativo di potenziali acquirenti. Il eìíz Penale Sent. Sez. 3 Num. 14238 Anno 2026 Presidente: LI NN Relatore: VERDEROSA PIA Data Udienza: 05/02/2026 Tribunale ha poi escluso la pericolosità del soggetto in ragione dell'assenza di precedenti penali e di polizia specifici. Il Pubblico ministero ricorrente osserva che quanto alla gravità del fatto, il quantitativo sequestrato non può ritenersi irrilevante, in quanto corrisponde ad un valore di oltre mille euro. Sotto il profilo della pericolosità sociale dell'indagato si evidenzia che lo stato di incensuratezza dell'arrestato, non può rappresentare un univoco elemento di occasionalità del fatto anche in considerazione della circostanza che il soggetto risulta privo di occupazione di talchè si può dedurre che tragga il proprio sostentamento dall'attività illecita. Secondo il ricorrente, il Giudice non si è attenuto ai principi di diritto relativi ai criteri di valutazione della convalida dell'arresto. 2. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta ritualmente trasmessa, ha chiesto l'annullamento impugnata, in quanto il Tribunale non si è attenuto ai principi giurisprudenziali in tema di convalida dell'arresto. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. Secondo il costante orientamento di questa Corte (v., ex multis, Sez. 6, n. 15427 del 31/01/2023, Bezzari, Rv. 284596 - 01; Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, Ahmad, Rv. 262502 01 Sez. 6, n. 48471 del 28/11/2013, Scalici, Rv. 258230 - 01), «in sede di convalida dell'arresto, il giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma terzo e 390, comma primo. cod. proc. pen., deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell'operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una chiave di lettura che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all'applicabilità delle misure cautelari coercitive), né l'apprezzamento sulla responsabilità (riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito)». Ancora, si è ritenuto che «in tema di convalida dell'arresto, il giudice è tenuto ad accertare, con valutazione ex ante ossia tenendo conto esclusivamente della situazione conosciuta o conoscibile al momento in cui l'arresto fu effettuato e non anche di elementi successivi - l'astratta configurabilità del reato per cui si procede e la sua attribuibilità alla persona arrestata, quali condizioni legittimanti la privazione della libertà personale». (Sez. 2, n. 41808 del 18/11/2025; Sez. 6, n. 15427 del 31/01/2023, Bezzari Oussama, Rv. 284596 - 01; Sez. 3, n. 12954 del 12/01/2021, La Spina, Rv. 280896 - 01). 2. Nel caso in esame, ai principi reiteratamente espressi dalla giurisprudenza di legittimità non si è uniformata l'ordinanza impugnata, nella cui motivazione il 2 a(1,-/ Il Co liere es e sore Il Presidente ERDE NN LI °gg'' 20 À1 IL FuN710"' 1,:!(1 ti( 3 Giudice anziché effettuare, come sarebbe stato necessario e sufficiente, solo una verifica sulla ragionevolezza della legittimità dell'operato della Polizia giudiziaria, tenuto conto della situazione esistente al momento dell'adozione di quella misura pre-cautelare, si è spinto a compiere una più pregnante valutazione di merito. Infatti, il giudizio in sede di convalida si è esteso ad espliciti giudizi sulla gravità degli indizi di colpevolezza, operando una sminuente lettura ex post degli elementi segnalati nello stesso verbale di arresto e pur richiamati dal giudice, in riferimento al luogo del fatto, recentemente più volte segnalato per furti e movimenti legati probabilmente ad attività di spaccio ed al dato ponderale lordo della sostanza in sequestro- un panetto di gr. 103 di hashish -, ritenuto "non esorbitante". Come correttamente evidenziato dal ricorrente, il Giudice erroneamente esclude la pericolosità sociale dell'arresto solo sulla base della sua incensuratezza, trascurando la condotta non collaborativa tenuta dall'indagato al momento dell'arresto e anche il suo stato di disoccupazione. 3. Sulla base delle su esposte considerazioni l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con conseguente dichiarazione della legittimità dell'arresto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla convalida dell'arresto, che dichiara legittimamente eseguito. Così è deciso, 05/02/2026
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Giovanni Bertolini Battista che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza. RITENUTO IN FATTO 1. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Modena ricorre avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Modena, in data 3/11/2025, di non convalida dell'arresto in flagranza di MM AD in relazione al delitto di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/90. Deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. Osserva il ricorrente che il Tribunale non ha ritenuto sussistenti i requisiti richiesti dall'art. 381 co. 4 cod. proc. pen (gravità del fatto e pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto) e, in particolare, ha ritenuto non sussistente la gravità del fatto in ragione del quantitativo di sostanza rinvenuto sull'indagato (103 grammi di hashish) che "benchè non minimale non è esorbitante" e del luogo in cui è avvenuto l'arresto descritto come luogo isolato (strade di campagna) non indicativo di un'attività suscettibile di raggiungere un grande quantitativo di potenziali acquirenti. Il eìíz Penale Sent. Sez. 3 Num. 14238 Anno 2026 Presidente: LI NN Relatore: VERDEROSA PIA Data Udienza: 05/02/2026 Tribunale ha poi escluso la pericolosità del soggetto in ragione dell'assenza di precedenti penali e di polizia specifici. Il Pubblico ministero ricorrente osserva che quanto alla gravità del fatto, il quantitativo sequestrato non può ritenersi irrilevante, in quanto corrisponde ad un valore di oltre mille euro. Sotto il profilo della pericolosità sociale dell'indagato si evidenzia che lo stato di incensuratezza dell'arrestato, non può rappresentare un univoco elemento di occasionalità del fatto anche in considerazione della circostanza che il soggetto risulta privo di occupazione di talchè si può dedurre che tragga il proprio sostentamento dall'attività illecita. Secondo il ricorrente, il Giudice non si è attenuto ai principi di diritto relativi ai criteri di valutazione della convalida dell'arresto. 2. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta ritualmente trasmessa, ha chiesto l'annullamento impugnata, in quanto il Tribunale non si è attenuto ai principi giurisprudenziali in tema di convalida dell'arresto. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. Secondo il costante orientamento di questa Corte (v., ex multis, Sez. 6, n. 15427 del 31/01/2023, Bezzari, Rv. 284596 - 01; Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, Ahmad, Rv. 262502 01 Sez. 6, n. 48471 del 28/11/2013, Scalici, Rv. 258230 - 01), «in sede di convalida dell'arresto, il giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma terzo e 390, comma primo. cod. proc. pen., deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell'operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una chiave di lettura che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all'applicabilità delle misure cautelari coercitive), né l'apprezzamento sulla responsabilità (riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito)». Ancora, si è ritenuto che «in tema di convalida dell'arresto, il giudice è tenuto ad accertare, con valutazione ex ante ossia tenendo conto esclusivamente della situazione conosciuta o conoscibile al momento in cui l'arresto fu effettuato e non anche di elementi successivi - l'astratta configurabilità del reato per cui si procede e la sua attribuibilità alla persona arrestata, quali condizioni legittimanti la privazione della libertà personale». (Sez. 2, n. 41808 del 18/11/2025; Sez. 6, n. 15427 del 31/01/2023, Bezzari Oussama, Rv. 284596 - 01; Sez. 3, n. 12954 del 12/01/2021, La Spina, Rv. 280896 - 01). 2. Nel caso in esame, ai principi reiteratamente espressi dalla giurisprudenza di legittimità non si è uniformata l'ordinanza impugnata, nella cui motivazione il 2 a(1,-/ Il Co liere es e sore Il Presidente ERDE NN LI °gg'' 20 À1 IL FuN710"' 1,:!(1 ti( 3 Giudice anziché effettuare, come sarebbe stato necessario e sufficiente, solo una verifica sulla ragionevolezza della legittimità dell'operato della Polizia giudiziaria, tenuto conto della situazione esistente al momento dell'adozione di quella misura pre-cautelare, si è spinto a compiere una più pregnante valutazione di merito. Infatti, il giudizio in sede di convalida si è esteso ad espliciti giudizi sulla gravità degli indizi di colpevolezza, operando una sminuente lettura ex post degli elementi segnalati nello stesso verbale di arresto e pur richiamati dal giudice, in riferimento al luogo del fatto, recentemente più volte segnalato per furti e movimenti legati probabilmente ad attività di spaccio ed al dato ponderale lordo della sostanza in sequestro- un panetto di gr. 103 di hashish -, ritenuto "non esorbitante". Come correttamente evidenziato dal ricorrente, il Giudice erroneamente esclude la pericolosità sociale dell'arresto solo sulla base della sua incensuratezza, trascurando la condotta non collaborativa tenuta dall'indagato al momento dell'arresto e anche il suo stato di disoccupazione. 3. Sulla base delle su esposte considerazioni l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con conseguente dichiarazione della legittimità dell'arresto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla convalida dell'arresto, che dichiara legittimamente eseguito. Così è deciso, 05/02/2026