Sentenza 28 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/03/2001, n. 4515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4515 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
Reg. Gen. N. 21062/98 04515 0 1 REPUBBLICA ITALIANA 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE 2a CIVILE Composta dagli III.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano GAROFALO Presidente CRON. 9721 Dott. Antonio VELLA Consigliere Rep. 1553 Consigliere rel. Dott. Antonino ELEFANTE Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Consigliere F IL SOLE 24 ORE. 3000 ha pronunciato la seguente 28 MAR. 2001 SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. 21062/98 proposto Oggetto: Manutenzione e da reintegrazione in possesso. ZI RI SE, elettivamente domiciliata in ANCELLERIA Roma, Via Medaglie d'oro n. 44, presso lo studio dell'Avv. Giu- seppe Nardelli che unitamente all'Avv. Giuseppe Semeraro la rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso, RICORRENTE
contro
ST PA, INTIMATO 1 212010 LILI per la cassazione della sentenza del Tribunale di Taranto n. 224/98 del 26.01.1998 / 13.02.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20.12.2000 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Raffaele Ceniccola che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 224/98 del 26.01.1998 / 13.02.1998 il Tribunale di Taranto, in accoglimento dell'appello proposto da OL LA e in riforma della decisone del Pretore di Martina Franca, condannava RI EP LI a reinte- grare il LA nel compossesso della frazione del lastrico del cortile comune oggetto dei lavori denunciati con il ricorso possessorio del 15.6.1982, mediante la riduzione in pristino stato della precedente copertura. Osservava il Tribunale che i lavori realizzati dalla LI sulla superficie del cortile condominiale di viale Europa 131, prospiciente lo stabile dove si trovava l'immobile del Castella- na, riguardavano un'apertura (di mt. 3,75 x 5,20) realizzata allo scopo di accedere, mediante una scala, ai locali del sotto- stante piano interrato di sua proprietà. Tale opera, compor- tando mutamento di destinazione della cosa comune ovvero modifica della stessa nella sua struttura sostanziale, non po- teva considerarsi, come ritenuto dal Pretore, una semplice 2 modifica della cosa comune, ma una vera e propria innovazio- ne, regolata dall'art. 1120 c.c.. Pertanto avendo il Castellano prestato consenso contrattuale solo alle "modifiche" delle cose comuni e non anche alle "innovazioni" comportanti alterazione sostanziale e mutamento di destinazione, la pattuizione con- tenuta nel regolamento condominiale non valeva a rendere le- gittimo l'intervento della LI. Riteneva, infine, il Tribunale che la realizzazione del vano scala integrava un vero e proprio spoglio parziale del compos- sesso di quell'area comune e impediva al condomino Castella- na di farne parimenti uso. Oltre l'elemento oggettivo dello spo- glio sussisteva anche l'elemento soggettivo, dato dalla consa- pevolezza della LI di sovvertire la precedente situazione possessoria del cortile comune contro la volontà del compos- sessore. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione RI EP LI in base a un solo motivo. L'intimato OL LA non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con unico articolato motivo, deducendo violazione e falsa applicazione delle norme di diritto e specificatamente degli artt. 1102, 1120, 1138 e 1168 c.c., nonché insufficiente moti- vazione, la ricorrente sostiene innanzitutto che erroneamente il Tribunale ha fatto riferimento alla normativa in tema di con- 3 dominio, senza considerare che la LI aveva agito non nella sua qualità di condomina, ma come originaria unica proprie- taria e costruttrice degli immobili, per cui il suo intervento avrebbe dovuto essere esaminato non in ordine alla natura di innovazione o meno bensì sotto il profilo dell'autorizzazione debitamente concessa. Sostiene poi la ricorrente che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che si trattava di innovazione, senza considerare che l'intervento era stato di scarsissima entità e non aveva com- portato una riduzione sensibile dell'uso e godimento del bene da parte degli altri condomini. Inoltre, quand'anche si volesse ritenere che si trattava di innovazione, la LI era autorizzata a tale intervento in base all'art. 52 del regolamento condominiale, che, conferendole ti- tolo a poter eseguire tutte le opere su le parti comuni con il solo limite di non arrecare pregiudizio alla statica dell'edificio e al godimento delle unità immobiliari alienate, in sostanza l' autorizzava ad eseguire innovazioni. Per cui risultava incom- prensibile il riferimento da parte del Tribunale all'art. 1138 c.c., perché trattandosi di previsione regolamentare con vali- dità nei confronti di tutti, non vi erano altri condomini da sentire per effettuare l'innovazione. Infine, non essendo intervenuto alcun mutamento in ordine alle modalità di uso del cortile, era da escludere l'elemento og- 4 gettivo dello spoglio;
né sussisteva l'elemento soggettivo perché la LI aveva agito non già con la consapevolezza di meno- mare l'altrui godimento, ma con la certezza di esercitare un proprio diritto. Il motivo è infondato in tutti i profili. Correttamente il Tribunale ha fatto riferimento alla norma- tiva in tema di condominio poiché l'intervento della LI, an- corché originaria unica proprietaria e costruttrice degli immo- bili, ha interessato il cortile comune, ed era, quindi, inerente alla sua qualità di condomina, avendo conservato la proprietà soltanto di alcuni beni e venduti tutti gli altri. Il Tribunale ha spiegato perché si trattava di innovazione, in quanto l'intervento della LI non era consistito in una mag- giore e più intensa utilizzazione del cortile comune, ma nell' alterazione e modificazione dello stesso mediante la realizza- zione di un'ampia apertura (m. 3,75 x 5,20) di accesso ai locali sottostanti, che aveva comportato la recinzione e l'eliminazio- ne di una parte non trascurabile (attese le dimensioni dell' apertura) della cosa comune, con incidenza diretta su una fra- zione del lastrico del cortile condominiale e con l'effetto della permanente sottrazione di tale parte del cortile all'uso e godi- mento comune. Il Tribunale ha poi escluso che la LI potesse essere au- torizzata all'intervento in base all'art. 52 del regolamento con- ད dominiale, poiché il preventivo consenso ivi contenuto riguar- dava soltanto le "modifiche" della cosa comune, ma non anche le "innovazioni" della stessa, comportanti alterazioni della sua struttura;
pertanto tale preventivo consenso non poteva servi- re a legittimare la deroga dei principi espressi dall'art. 1220 hoooo C.C.. 290000 Poiché a concretare l'elemento oggettivo dello spoglio è suffi- ciente una privazione anche parziale del possesso, mentre l' LOST 125, 11 2055 animus spoliandi è insito nella volontarietà delle limitazioni ar- 4561 14,00 367 recate al possesso altrui, cioè nell'alterazione dello stato pree- sistente, per cui non giova allo spoliator la convinzione di eser- citare un proprio diritto, giustamente il Tribunale ha ritenuto che nel caso specifico ricorrevano gli estremi dello spoglio, avendo la LI consapevolmente privato il LA del compossesso di una parte del cortile comune. In base alla considerazioni svolte, il ricorso va rigettato. Non si deve provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione perché l'intimato LA non si è co- stituito.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 20 dicembre 2000. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Antonino Pollick Ganon Contab 6 IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania