Sentenza 23 febbraio 2017
Massime • 1
Sussiste l'interesse del pubblico ministero a proporre gravame avverso una decisione, emessa in sede di riesame, di annullamento dell'ordinanza impositiva di custodia cautelare in carcere per insussistenza di gravi indizi, anche se nelle more interviene decisione di revoca di ogni misura, applicata con riferimento ad altri capi dell'imputazione, per sopravvenuta cessazione delle esigenze cautelari: ciò al fine di precludere all'indagato la possibilità di crearsi un titolo per la riparazione per ingiusta detenzione che può essere costituito solo dalla decisione impugnata. (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato senza rinvio la declaratoria di inammissibilità dell'appello del pubblico ministero pronunciata dal tribunale del riesame, in sede di rinvio dalla Cassazione per procedere ad una nuova valutazione sui gravi indizi di colpevolezza, giustificata dalla sopravvenuta revoca, disposta dal g.i.p., della misura cautelare dell'obbligo di dimora applicata con riferimento al restante capo di imputazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/02/2017, n. 15835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15835 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2017 |
Testo completo
15835-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Udienza in camera di consiglio del 23.02.2017 Sentenza n. 458 Reg. gen. n. 50573/2016 composta dai signori: dott. Ugo De Crescienzo Presidente dott. Luigi Agostinacchio Consigliere dott. Marco Maria Alma Consigliere dott. Giuseppe Sgadari Consigliere est. dott. Sandra Recchione Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Procuratore della repubblica di Imperia nei confronti di: MI GE, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 05/12/2016 del Tribunale di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Carmine Stabile, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Mauro Capone in sostituzione dell'avv. Flavio Cioccarelli, che ha concluso associandosi alla richiesta del Procuratore generale. RITENUTO IN FATTO 1.Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di GE MI ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza a suo carico in relazione ai reati di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti (capo A) ed a quelli di cui agli artt. 453 e 497-bis cod.pen. (capi B e C). 1 h 2. Il Tribunale di Genova, in sede di riesame, aveva annullato l'ordinanza custodiale quanto al profilo indiziario relativo ai capi A) e B), sostituendo la misura, sorretta dal restante capo C), con quella dell'obbligo di dimora.
3. Avverso tale provvedimento il Pubblico ministero aveva proposto ricorso per cassazione e la Suprema Corte, con sentenza del 13/09/2016, aveva annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame per nuova valutazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quanto ai capi A) e B), rilevando un vizio di motivazione.
4. Nelle more del rinvio disposto dalla Suprema Corte, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia, con ordinanza del 21/11/2016, revocava la misura cautelare dell'obbligo di dimora, per sopravvenuta cessazione delle esigenze cautelari, sicché il Tribunale del riesame, in sede di rinvio dalla Cassazione, preso atto di tale provvedimento, con l'ordinanza in epigrafe dichiarava inammissibile l'appello del Pubblico ministero.
5. Il quale ricorre per cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata, essendo mancata, nella valutazione del Giudice per le indagini preliminari che ad essa aveva dato luogo ed era stata recepita, ogni valutazione in ordine alla sussistenza tanto dei gravi indizi di colpevolezza quanto delle esigenze cautelari relative ai reati sub A) e B), siccome riveniente dalla sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato.
1.Il Tribunale di Genova ha posto a fondamento della declaratoria di inammissibilità dell'appello del Pubblico ministero, la sopravvenuta valutazione di insussistenza delle esigenze cautelari affermata dal Giudice per le indagini preliminari con provvedimento successivo alla sentenza di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione. Tale nuova valutazione del Giudice per le indagini preliminari, che aveva portato alla revoca della misura, orientava il Tribunale a ritenere che non vi fosse più "luogo a provvedere" rispetto al thema decidendum che la Suprema Corte aveva rimesso al giudice del rinvio.
2. Tuttavia, come correttamente affermato dal ricorrente, quella decisione di legittimità aveva "riaperto" ogni valutazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui ai capi A) e B), con consequenziale necessità, ove gli indizi fossero stati ritenuti esistenti dal giudice del rinvio, di una nuova valutazione a tutto campo anche delle esigenze cautelari ad essi relative, avuto riguardo alla possibilità del Tribunale, in sede di rinvio, di 2 confermare l'originaria ordinanza impositiva della custodia cautelare in carcere nei confronti del MI, ovvero sostituirla con altre misure meno gravi.
3. L'ordinanza di revoca della misura dell'obbligo di dimora da parte del Giudice per le indagini preliminari, invece, aveva avuto ad oggetto una sopravvenuta valutazione in punto di esigenze cautelari inevitabilmente più ristretta, siccome collegata all'unico reato, quello di cui al capo C), in relazione al quale, al momento di tale decisione, la misura cautelare era ancora in corso.
4. Ne consegue che il Pubblico ministero, nonostante l'intervenuta revoca di ogni misura, conservava interesse a che il Tribunale, in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, decidesse su tutto il perimetro accusatorio della vicenda, sia in punto di gravità indiziaria per i capi A) e B), che in relazione alle esigenze cautelari eventualmente sussistenti anche in relazione a dette contestazioni;
valutazione alla quale il Tribunale si è sottratto con l'ordinanza impugnata e che sarà chiamato a svolgere in seguito alla trasmissione degli atti che verrà disposta in questa sede.
5. Ad ulteriore conferma di tale decisione, milita la considerazione, fatta propria da una lontana ma ancora valida pronuncia della Corte di cassazione, adattabile al caso oggi all'esame, secondo cui deve ritenersi sussistere l'interesse del Pubblico ministero a proporre gravame avverso una decisione, emessa in sede di riesame di annullamento di ordinanza impositiva di custodia cautelare per insussistenza di gravi indizi, anche se nelle more la misura è stata revocata: ciò al fine di precludere all'indagato la possibilità di crearsi un titolo per la riparazione per ingiusta detenzione (Sez. 6, n. 1831 del 06/05/1996, Del Rosario, Rv. 206008).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Genova, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari per l'ulteriore corso. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 23 febbraio 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Ugo De Cres enzo Gamalli poni DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 29 MAR. 2017 Il Cancelliere CANCELLIERE Claudia Planelli 3