Sentenza 19 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/05/2003, n. 7850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7850 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2003 |
Testo completo
Aula A 07 850/03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL OU LA CORTE SUPRE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N.605/99 Dott. Antonio LAMORGESE Cons. Rel. Consigliere Cron. 17203 Dott. Camillo FILADORO Rep. Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO Ud. 09/12/02 LA TERZA Consigliere Dott. Maura ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: RD RA, IO GI e MP NA, elettivamente domiciliati in Roma, via Sabotino n. 2/a, studio avv. Valentino Vulpetti, e rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Vaiana, giusta delega in atti;
ricorrenti 5289 -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, e presso e difeso, anche disgiuntamente, dagli rappresentato avv.ti Rina Sarto, Domenico Ponturo e Fabio Fonzo, 1 giusta delega in atti;
· controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Trapani n. 527 depositata il 2 luglio 1998 (R.G. n. 135/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 dicembre 2002 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Fabrizio Correra per delega avv. Fabio Fonzo;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria Cesqui, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Trapani l'Inps impugnava la sentenza in data 19 dicembre 1997, con la quale il Pretore della stessa sede aveva accolto l'opposizione proposta da RA DA, GI CI e NA PE avverso l'ingiunzione di pagamento in favore dell'Inps per la complessiva somma di lire 8.026.724, richiesta dall'ente previdenziale a titolo di contributi omessi e relative sanzioni. Deduceva l'appellante che le somme pretese si riferivano ai contributi relativi alla 2 maggiorazione ex art. 21 del ccnl di categoria per il periodo marzo/giugno 1990, non corrisposta dagli appellati, al personale dipendente occupato presso il cantiere per l'installazione di una linea elettrica nel comune di Partanna, e che il credito era stato determinato in base ai conteggi allegati al verbale di accertamento, prodotti nel giudizio di primo grado e non contestati. Il Tribunale, con sentenza depositata il 2 luglio 1998, in riforma della decisione del Pretore, rigettava l'opposizione, considerando che la base imponibile per il calcolo dei contributi dell'assicurazione obbligatoria è costituita, ai sensi dell'art. 12 legge n. 153 del 1969, dalla retribuzione dovuta sulla base della contrattazione, e non da quella effettivamente erogata, e che l'obbligo contributivo, così determinato, non era stato interamente adempiuto dagli appellati. Costoro si erano limitati, ha sottolineato la sentenza impugnata, a produrre nel giudizio di primo grado la documentazione attestante il versamento di contributi previdenziali relativi alla retribuzione corrisposta ai dipendenti, senza la maggiorazione ad essi spettante ex art. 21 ccnl applicabile. 3 Di questa pronuncia il DA e gli altri litisconsorti hanno richiesto la cassazione con ricorso affidato ad un motivo. L'Inps ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo di annullamento i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 12 legge n. 153 del 30 aprile 1969 n. 153 e vizio di motivazione. Deducono che secondo la chiara formulazione della norma denunciata, la base cui calcolare i contributi imponibile su previdenziali è costituita dalla retribuzione ai effettivamente erogata dal datore di lavoro propri dipendenti, e che del resto l'istituto non aveva dimostrato la sussistenza dell'obbligo della corresponsione ai lavoratori della maggiorazione indicata. Il motivo non può essere accolto. È circostanza incontroversa in atti che il nazionale di lavoro di contratto collettivo applicato dagli odierni ricorrenti, categoria, prevedeva all'art. 21 la corresponsione di una maggiorazione per il personale occupato nei lavori 4 di installazione di linee elettriche, e che i contributi della cui omissione si discute si riferiscono alle relative differenze salariali. Risulta infatti dalla sentenza impugnata che i ricorrenti non hanno contestato l'esistenza di tale clausola e la interpretazione che - sia pure implicitamente spettanza nel senso della della ai dipendenti per il periodomaggiorazione specificato - ne ha dato la sentenza impugnata, ma hanno dedotto di non essere tenuti all'obbligo contributivo previdenziale su tali maggiorazioni, in quanto non corrisposte ai lavoratori, affermando, a sostegno dell'esonero dal relativo obbligo contributivo, che la base imponibile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali dovuti è costituita, a norma del denunciato art. 12 dalla retribuzionelegge 30 aprile 1969 n. 153, erogata dal datore di lavoro ai propri dipendenti. Tale assunto non può, però, essere condiviso, poiché in base alla costante giurisprudenza di legittimità, l'espressione "tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro.. " " contenuta nel predetto art. 12, deve essere interpretata nel senso di "tutto ciò che il lavoratore ha diritto di ricevere", con la 5 conseguenza che per la determinazione dell'obbligo contributivo previdenziale a cui il datore di lavoro è tenuto, occorre fare riferimento alla retribuzione dovuta per legge 0 per contratto individuale o collettivo e non a quella di fatto 1999 n. 3630 ecorrisposta (Cass. 13 aprile numerose altre). Si è infatti argomentato che il rapporto assicurativo e l'obbligo contributivo ad esso connesso sorgono con l'instaurarsi del rapporto di lavoro, ma sono del tutto autonomi e distinti, nel senso che l'obbligo contributivo del datore di lavoro verso l'istituto previdenziale sussiste indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera siano stati in tutto о in parte soddisfatti. La interpretazione ora esposta, condivisa dal Collegio, ha trovato conferma nell'art. 1 del decreto legge 9 ottobre 1989 n. 338, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989 n. 389, che sulla determinazione della retribuzione da prendere in considerazione, ai fini del calcolo dell'obbligazione contributiva, ha precisato, al primo comma: "La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di 6 assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo". La norma ora richiamata è stata poi autenticamente interpretata dall'art. 21 venticinquesimo comma, della legge n. 549 del 1995, il quale dispone: "L'art. 1 del DL 338/89 convertito con modificazioni in legge 389/89 si interpreta nel senso che in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative della categoria" (si tratta del cd. contratto leader). Va ancora rilevato che sul concetto di minimale contributivo sono intervenute, di recente, le Sezioni Unite di questa Corte, che componendo il 7 contrasto di giurisprudenza determinatosi in seno alla Sezione Lavoro sulla interpretazione della disciplina del 1989 (se cioè gli emolumenti eccedenti il minimo retributivo costituzionale, commisurato ex art. 36 Cost. alla retribuzione minima prevista dai contratti collettivi non applicati in concreto nel singolo rapporto di lavoro, devono essere, о meno, assoggettati a contribuzione), con la sentenza 29 luglio 2002 n. 11199, hanno affermato il seguente principio di diritto: "L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che sarebbe dovuta, ai lavoratori di un determinato settore, in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale;
si tratta del cd. "minimale contributivo" secondo il riferimento ad essi operato, con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale, dall'art. 1 del DL 9 ottobre 1989 n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989 n. 389”. Si deve quindi concludere che questa legge nella specie applicabile, essendo le omissioni contributive oggetto della controversia successive 8 alla sua entrata in vigore (periodo da marzo a giugno 1990, V. sentenza impugnata) determina un imponibile "minimo" da sottoporre a contribuzione, al di sotto del quale non è possibile scendere, ancorché la retribuzione dovuta ed erogata al lavoratore sia inferiore, e che è la fonte collettiva la quale funge da parametro per la determinazione dell'obbligo contributivo minimo, parametro questo ritenuto per scelta legislativa il più idoneo ad adempiere alla funzione di tutela assicurativa, nonché a garantire l'equilibrio finanziario della gestione. La retribuzione contributiva è stata quindi ancorata ad una nozione di retribuzione "virtuale", poiché la retribuzione stabilita dal contratto collettiva non è sempre e necessariamente quella dovuta al dipendente, quest'ultima infatti ben può essere legittimamente inferiore nel caso in cui non sia obbligatoria l'applicazione della contrattazione collettiva di diritto comune. Il ricorso va dunque rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
9 La Corte rigetta il ricorso e compensa per intero fra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2002. Il Consigliere est. Il PresidentePresidenter so Autour Lawy D E L L A L E G G E 1 1 8 - - 7 3 N . 5 3 3 . L I A 1 0 N L ' E T R D A S E S I I D R O T T I O S , S A A O I S P E S T N A G A D E S T R O I , E G i a lle R O I , D T O L L I B O I M S A D E P E N D T A S E IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria LEAS joggi 19 MAG 2003 CANGEL 10