Cass. pen., sez. III, sentenza 20/01/2010, n. 10642
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Sentenza 20 gennaio 2010

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La circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza non può essere riconosciuta al correo che, imputato di acquisto o di codetenzione di sostanza stupefacente, sia stato presente alla cessione e abbia fornito il proprio contributo come staffetta, seppure non abbia ricevuto o materialmente custodito la sostanza. (Nella specie, il correo era stato presente alla cessione ed aveva svolto le funzioni di "staffetta" nelle fasi di trasporto dello stupefacente).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 20/01/2010, n. 10642
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10642
    Data del deposito : 20 gennaio 2010

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