Sentenza 20 gennaio 2010
Massime • 1
La circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza non può essere riconosciuta al correo che, imputato di acquisto o di codetenzione di sostanza stupefacente, sia stato presente alla cessione e abbia fornito il proprio contributo come staffetta, seppure non abbia ricevuto o materialmente custodito la sostanza. (Nella specie, il correo era stato presente alla cessione ed aveva svolto le funzioni di "staffetta" nelle fasi di trasporto dello stupefacente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/01/2010, n. 10642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10642 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2010 |
Testo completo
Udienza pubblica del 20 gennaio del 2010 1 0 642 / 10 42
Registro Gen. N 28018/01 Sentenza nлоз
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dai sigg. magistrati: presidente
Dott. Guido de Maio
consigliere
Dott. Ciro Petti
consigliere Alfredo Teresi Dott
consigliere
Dott. Amedeo Franco
consigliere
Dott. Silvio Amoresano ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal difensore di SA
ME,nato nel Marocco il 1° gennaio del 1986 avverso la sentenza della corte d'appello di Milano del 10 marzo del 2009; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro
Petti; sentito il Procuratore generale nella persona del dott Guglielmo Passacantando, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto segue
IN FATTO E DIRITTO
La corte d'appello di Milano,con sentenza del 10 marzo del 2009, confermava quella resa il 18 luglio del 2008 dal tribunale della medesima città, con cui SA ME era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia,quale responsabile del reato di cui all'articolo 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, per concorso in detenzione e trasporto di chilogrammi 16 circa di hashish con principio attivo pari al 4,8% Fatto commesso in Milano il 19 agosto del 2008 2007. G Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nella sentenza impugnata RN NO era stato contattato da
DI ID per il trasporto di una partita di droga da prelevare a Milano. La telefonata era stata fatta dall'abitazione del SA
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TO hanno preso in consegna l'auto del RN riportando poi il veicolo nello stesso luogo dopo circa dieci minuti .In quel momento è avvenuta la consegna della droga. Ricevuta la droga i tre hanno imboccato la via del ritorno in Toscana a bordo di due macchine il RN a bordo della sua Ford Ka dove si trovava la droga e gli altri due, che fungevano da staffetta, a bordo di un Ford Focus. Lungo la strada le due auto sono state bloccate dalla Guardia di Finanza. I finanzieri,oltre alla droga, hanno sequestrato la somma di euro1.090 trovata indosso al DI e quella di euro 740 trovata indosso al SA. Quest'ultimo si rifiutò di fornire indicazioni sulla propria abitazione, presumibilmente per evitare una perquisizione Il RN ed il DI hanno confessato mentre il
SA si è protestato innocente asserendo che aveva chiesto al
DI un passaggio in macchina per andare al mare. I giudici del merito hanno ritenuto inattendibile la giustificazione del SA e lo hanno ritenuto corresponsabile del delitto confessato dagli altri due per avere partecipato a tutte le fasi del trasporto e della consegna e per il fatto che i fornitori erano stati contattati proprio dalla casa del SA,come emergeva dalle dichiarazioni del RN
Ricorre per cassazione l'imputato per mezzo del proprio difensore deducendo: violazione dei criteri di valutazione degli indizi e mancanza di motivazione in ordine al ritenuto concorso del ricorrente nel delitto, posto che l'affermazione di responsabilità si fonda su indizi privi dei requisiti della gravità e concordanza;
violazione di legge ed omessa motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'articolo 114
c.p.,posto che il ricorrente non aveva avuto alcun contatto né con il RN né con i fornitori della sostanza prima del giorno del trasporto e che durante la fase della consegna ed in quelle successive lo stesso era rimasto nell'autovettura
Il ricorso va respinto perché infondato Il primo motivo è inammissibile sia per la sua aspecificità perché si ribadiscono censure già puntualmente disattese dai giudici del merito senza l'indicazione dei vizi del ragionamento del giudice censurato, sia perché il ricorrente, sotto l'apparente deduzione di vizi di legittimità, in realtà censura бест 2 l'apprezzamento degli indizi da parte dei giudici del merito le cui motivazioni non presentano errori giuridici o manifeste illogicità. Invero Il SA aveva ospitato il UD nella sua abitazione milanese da dove è stato contattato telefonicamente il fornitore;
ha partecipato a tutte le fasi del trasporto e della consegna della droga fino al momento del fermo D'altra parte, la tesi del
• prevenuto del passaggio in Toscana e della non consapevolezza della presenza della droga sul mezzo condotto dal NI è stata confutata dai giudici del merito con motivazione non censurabile in questa sede perché non manifestamente illogica.
Infondato è il secondo motivo perché adeguata e non erronea è anche la motivazione in ordine all'esclusione dell'attenuante della minima partecipazione Questa, presupponendo un apporto differenziato nella preparazione o nell'esecuzione materiale del reato stesso, non è applicabile nei casi in cui tutti i correi hanno tenuto sostanzialmente lo stesso comportamento e più precisamente, in materia di acquisto o codetenzione di sostanza stupefacente,non
è applicabile al correo che, pur presente alla cessione pur fornendo il proprio contributo come staffetta, non ha ricevuto o custodito materialmente lo stupefacente
P.Q.M.
LA CORTE
Letto l'articolo 616 c.p.p.
Rigetta
Il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma il 20 gennaio del 2009 Il Consigliere estensore Il Presidente
Guido De Maio Ciro Petti
Cize Effellai
DEPOSITATA IN CANCELLERIA I CASSA D
1 8 MAR. 2010
FUNZIONARIO DI CANCELLERIA fox Donant 21802
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