Sentenza 2 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/04/2003, n. 5014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5014 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2003 |
Testo completo
C.C. 66300 B - N. 5 050 14 /0 3 ESENTE DA REGISTRAZIONE 7 REPUBBLICA ITALIANA AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1 OME DEL POPOL N. 13L74BAL MATERIA TRIBUTERIŲ PREMA LA CASSAZIONE Ogeanto Infep. Lud. SEZIONE TRIBUTARIA Frast. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Bott. Enrico ALTIERI Presidente R. G.N. 19490/99 Dott. Saival.ore DI PALMA Rel. Consigliere Dot Vittorio Cron.11231 RACONESI Consigliere Dott. Francesco Antonio GENOVESE Consigliere Rep. Dd. 07/06/02 Dett. Achille MELONCELLI Consigliere ha pronunciato la sequente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SEN T ENZA N. 66300 sul ricorso proposto da: Ministro pro MINISTERO DELLK FINANZE, in persona del tempore, domiciliato in RCFA VIA DEI PORTOGIJESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 crcsso rappresenta e difende one legis;
ricorrente
contro
TO LU;
- intimato avverso la sentenza Ti. 165/91 della Commissione tributaria regionale di TORINO, depositata il 17/07/98: 2002 udita la rolazione dolla causa svolta nella pubblica 2522 udienza del 07/06/02 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
Edito per i ricorrente, l'Avvocato dello Stato DE PELLIS, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorso;
udito 11 F.M. 11: persona del Sostitulo Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che па conclus рег l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto che, con ricorso del 5 dicembre 1995 alla Com missiono tributaria di 1° grado di Torino, AN Mo- retto impugnò il silenzio rifiuto, formatosi sulla sua Estanza di rimborso all' Intendente di Finanza di Torino delia Somme di €.24.931.749, ins stendo nella domanda di rimborso;
-- che, in particolare, tale domanda si fondava sul 1 rilievo che la stessa aveva ad oggetto La Litenuta d'acconto a titolo di .r.pe.f., operata dalla Telecom I aia S.p.a., datrice di lavoro del OR, in occa- sione dell'erogazione ה quest'ultimo di indennità ana tantum per i l trasferimento d'ufficio dello stesso cla Torino a Roma motivato dalla ristrutturazione aziendale della Società: che, in contraddittorio con 'Ufficio che instô per la re azione del ricorso la Commissione adita, con decisione n.184/19/96 del 28 marzo 1996, accolse il ricorso;
che, a seguito di appello dell' ificio, cui resi stette i contribuente, la Commissione tricutaria 10- gionale del Piemonte, СОП sentenza n.165/16/98 del 1.7 luglio 1998, respinse il gravame, affermando il valore risarcitorio Ё 17012 retributivo dell'indennità in que- stione;
- che avverso tale sentenza il Ministro dello Fi- nanze ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura;
che AN OR, benché ritualmente intimato, non si è costituito, né ha svolto attività difensiva. Considerato in diritto che, con l'unico motivo [con cui deduce: "Violazione E falsâ applicazione dell'art. 48 D. P. R. 1986/917 e degli artt. 1 e 48 D.P.K. 1973/597"), il ri corrento critica la sentenza impugnata, sostenendo che sie nella vigenza del d. P. R. n.597 del 1973, sia in quella del d.P.R. n.917 del 1986, 1'indennità di tra- sferimento avrebbe natura reddituale;
che ricorso merita accoglimento;
che, infatti, costituisce costante crientamento di questa Corte (cfr., e pluribus, sentt. mm 948 del 1996 3421 cel 2002), integralmente condiviso dal Col- Jegic, quello, secondo cui l'indernità di trasferimen- to, corrisposta ai propri dipendenti dalia Società con- cessionaria del servizio telefonico, costituisce, ai sensi dell'art.48 del d. P.R. n.597 del 1933 (applicabile alla specie ratione temporis), componente ai fini dell'applicazione del reddito Lassabile del .r.pe.f., in quanto, pur difettando un rapport.o di siral agmaticità con la prestazione di lavoro, essa rientra tra gli emolumenti, comunque denominati, perco- piti "in dipendenza" del lavoro prestato, potendosi escludere la sussistenza di quest'ultimo requisito solo ove il rapporto di lavoro costituisca una mora occasio- ne per la corresponsione di somme che trovano il jora titolo in una causa diversa e del tutto autonoma;
che, pertanto, la sentenza impugnata che si onda su principio cpposto a quello in questa sede - badito deve essere annullata;
cho, peraltro, la relativa causa può essere deci- nel Therito, secondo i l combinat.o disposto degli Sa art .62 comma 2 del d.lgs. n.546 del 1992 e 384 comma 1 secondo periodo cod. proc. civ., ron essendo all'evidenza necessari ulteriori accertamenti di fatto, nei senso del a reiezione del ricorsc introduttivo del presente giudizio (cf ., supra, Ritenuto in fat(o), posto che : non sussiste il diritto al richiesto rimborso;
che sussistono giusti motivi per dichiarare com- pensate per intero, Lra ie parti, le spese della pre- sonte fase e del precedente grado del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge il ricorso introduttivo del presente giudizio. Compensa le spese. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione Tributaria, il 7 giugno 2002 T1 relatore ed estensore T1 relator Caelio Var c vatore Di Paima 1 Presidente rico Altieri Часа A N O I Z IL CANCELLIERE C A S Amaldo Casano, E DEPOSITATO IN CANCELLERIA -2 APR. 2003 CANCELLIERE C1 Арине ачаю Amalfic Casano Oggi