Sentenza 10 giugno 2009
Massime • 1
Il requisito dell'altruità della cosa, che connota la condotta nel reato di danneggiamento seguito da incendio, deve essere valutato sulla base delle norme di diritto civile che disciplinano il diritto di proprietà. (Nel caso di specie, la Corte ha affermato che la mera intestazione di un'autovettura nei pubblici registri, avendo funzione non costitutiva bensì semplicemente dichiarativa, non può essere ritenuta probante in assoluto del diritto dominicale sulla cosa, dovendosi in concreto accertarne il fondamento, soprattutto in presenza di serie indicazioni in senso contrario acquisite al processo).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/2009, n. 27687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27687 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 10/06/2009
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 572
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 14209/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LA TO US N. IL 13/03/1965;
avverso SENTENZA del 20/01/2009 della CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONITO Francesco Maria Silvio;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La RE EP, assistito dal suo difensore di fiducia, ricorre al giudice di legittimità per l'annullamento della sentenza resa dalla Corte di Appello di Genova che, in data 20 gennaio 2009, in parziale riforma, quanto alla pena, di quella inflitta in prime cure dal Tribunale della stessa città, lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione, perché giudicato colpevole dei reati di cui all'art. 424 c.p., commi 1 e 2 (danneggiamento seguito da incendio) di cui agli artt. 337 e 339 c.p. (resistenza a P.U.) di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4 (porto ingiustificato di arma impropria) e di cui all'art. 651 c.p. (rifiuto di indicazioni sulle proprie generalità), reati commessi in Mele (GE) il 10.2.2007 ed uniti, ai fini della sanzione, dal vincolo della continuazione.
2. A sostegno del gravame di legittimità la difesa istante lamenta, con un unico motivo di doglianza, l'errata applicazione dell'art. 424 c.p. sotto il profilo che l'autovettura incendiata, pur formalmente intestata alla madre dell'imputato, soggetto invalido, privo di patente di guida e beneficiarla di indennità di accompagnamento in favore del figlio, era in realtà di proprietà dell'imputato, di guisa che verrebbe meno, nel caso di specie, i requisito soggettivo de dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice, dolo indirizzato al danneggiamento della cosa altrui, altruità nel caso in esame insussistente.
3. Il ricorso è fondato.
3.1 Ed invero non può porsi in dubbio che per la sussistenza del reato di cui all'art. 424 c.p. è richiesto dall'ordinamento il verificarsi della seguente condotta: che l'agente appicchi il fuoco, al fine di danneggiare la cosa altrui e che da tale azione sorga un pericolo di incendio.
Nel caso di specie la questione di diritto posta a questa Corte, in presenza pacifica di tutti gli altri requisiti appena indicati, attiene ai contenuto giuridico che l'interprete deve assegnare alla nozione di altruità della cosa danneggiata.
Al riguardo la sentenza impugnata ha valorizzato esclusivamente il dato formale della intestazione dell'autovettura presso i registri di legge, enfatizzandone, pertanto, la qualità giuridica di bene mobile registrato ed escludendo rilievo ad eventuali situazioni di fatto significative di un diverso regime sostanziale riferibile al diritto dominicale sul bene in questione. La difesa ricorrente, da parte sua, rileva, viceversa, da un lato, l'irrilevanza del dato formale della intestazione dell'autovettura, con ciò deducendo la insussistenza del requisito oggettivo descritto dalla norma incriminatrice contestata e, per altro verso, l'incidenza sull'elemento psicologico del reato della situazione di fatto acquisita al processo, caratterizzata dalla piena ed esclusiva disponibilità del bene da parte del ricorrente e dal palese carattere esclusivamente formale della intestazione materna, attesa anche la situazione di salute della intestataria stessa, invalida ed assistita anche con assegno pubblico di accompagnamento.
3.2 Come già anticipato, le questioni giuridiche sottoposte alla Corte attengono, alla delimitazione corretta dell'elemento oggettivo del reato con riferimento alla nozione di altruità della cosa e la relazione tra essa ed il dolo specifico richiesto dalla norma in esame per la sussistenza del reato.
3.2.1. Quanto al concetto di "cosa altrui", non può che farsi ricorso alle norme civilistiche che definiscono e disciplinano il diritto di proprietà, nel cui ambito rilevante importanza va riconosciuta alla regolamentazione della pubblicità dei trasferimenti del diritto dominicale, pubblicità alla quale, come è noto, l'ordinamento non attribuisce alcuna funzione costitutiva, bensì semplicemente dichiarativa, col fine precipuo di dirimere i conflitti tra acquirenti del medesimo bene.
Non solo, v'è nel nostro ordinamento civilistico pieno riconoscimento dell'istituto della simulazione, nel caso di specie di natura soggettiva, in applicazione del quale legittimamente può apparire proprietario della res chi, sul piano formale, non sia in effetti titolare di alcun diritto su di essa.
Da siffatte premesse consegue che allorché la norma penale fa riferimento all'altruità della cosa quale requisito oggettivo della condotta criminale tipizzata e siffatta altruità deve essere necessariamente riferita alla nozione del diritto di proprietà, il giudice penale dovrà fare puntuale applicazione della disciplina civilistica in materia, di guisa che la mera intestazione nei pubblici registri del bene mobile registrato, avendo peraltro essa funzione non costitutiva, non può di per sè essere ritenuta probante in assoluto del diritto dominicale sulla cosa, dovendosi in concreto, soprattutto in presenza di serie indicazioni di senso contrario acquisite al processo, accertarne il fondamento. E nel caso di specie le condizioni di salute ed anagrafiche della proprietaria formale dell'autovettura, autorizza del tutto ragionevolmente la considerazione che nel caso di specie la proprietà effettiva del bene vada riconosciuta in capo all'imputato e non già in favore della madre.
3.2.2 Palese inoltre, ad avviso della Corte, l'incidenza del dato oggettivo appena deliberato sulla sussistenza del dolo specifico richiesto dalla norma per la sussistenza del reato di cui all'art.424 c.p., norma quest'ultima che richiede, sotto tale profilo, la volontà del reo indirizzata al danneggi amento di una cosa che deve rappresentarsi alla mente dell'agente come cosa non propria, bensì di altri.
Orbene, nel caso in esame, pur prescindendosi dal reale regime giuridico del bene danneggiato, non può affatto escludersi, apparendo viceversa assai probabile, che l'imputato ritenesse l'autovettura come "cosa sua".
3.2.3 Tutto ciò appare ignorato dal giudice a qua, che ha assegnato importanza interpretativa dirimente di ogni questione al dato formale della registrazione nei pubblici registri, dato indubbiamente significativo ma che, per le caratteristiche della fattispecie criminosa quanto ai suoi elementi oggetti vi e soggettivi, deve essere valutato unitamente a tutti gli altri elementi offerti dal processo ed ai principi consolidati dell'ordinamento in materia di diritto di proprietà e di dolo specifico nel reato.
La sentenza, conclusivamente, va annullata in parte qua, con rinvio al giudice territoriale perché riesamini la fattispecie concreta sottoposta al suo giudizio alla luce dei principi di diritto innanzi indicati.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 424 c.p. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Genova, per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, il 10 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2009