Sentenza 14 maggio 2004
Massime • 1
Il reato di esercizio della caccia in periodo di divieto previsto dall'art. 30, comma primo lett. a), della legge 11 febbraio 1992 n. 157, è configurabile anche nel caso in cui, pur essendo aperta la caccia in via generale, venga abbattuto un esemplare per il quale lo specifico esercizio venatorio non sia consentito ex art. 18 della citata legge n. 157.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/05/2004, n. 27488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27488 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZUMBO Antonio - Presidente - del 14/05/2004
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - N. 999
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 12459/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PI IE, nato il [...];
Avverso la Sentenza Tribunale de L'Aquila, emessa il 18/02/02;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha concluso per Rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. Carlo Cironi, difensore di fiducia di PI IE.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale de L'Aquila, con sentenza emessa il 18/02/02 dichiarava PI IE colpevole del reato di cui all'art. 30 lett. a) L. 157/92 e lo condannava alla pena di euro 2.500,00.
PI IE proponeva ricorso per Cassazione deducendo: Violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p.. In particolare il ricorrente esponeva che nella fattispecie andava applicata la sanzione di cui all'art. 30 lett. h) L. 157/92, anziché quella di cui alla lett. a) art. 30
citata Legge.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 14/05/04, ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Al ricorrente è stata contestata la fattispecie di cui all'art. 30 lett. a) L. 157/92 per aver abbattuto un cinghiale in periodo non consentito (fatto commesso il 17/09/2000). La tesi difensiva del ricorrente secondo cui nel caso in esame, andava applicata l'ipotesi di cui all'art. 30 lett. h) legge citata - poiché trattavasi non esercizio della caccia in periodo di divieto generale, bensì di abbattimento di selvaggina particolare (cinghiale) per la quale vi era specifico divieto di caccia - è errata.
Invero l'ipotesi di cui all'art. 30, comma 1^ lett. a) L. 157/92 sussiste anche nel caso in cui, pur essendo in corso il periodo nel quale è consentito l'esercizio della caccia in generale (che va dal primo Settembre al 31 Dicembre di ogni anno), sia stato abbattuto, tuttavia, un animale appartenente ad una specie per la quale non era autorizzata la caccia nel periodo de quo. In altri termini ricorre la citata contravvenzione anche quando, pur essendo "aperta" la caccia in via generale, venga abbattuto un capo per il quale il relativo e specifico esercizio venatorio - diversamente regolato da quello generale, ex art. 18 L. 157/92 - non è consentito, come nella specie in esame (Giurisprudenza consolidata: Cass. Pen. Sez. 3^ Sent. n. 2499 (c.c. 07/07/99); Cass. Sez. 3^ Sent. n. 34293 del 14/10/02 (ud 07/06/02) rv 215099).
Per quanto attiene alla censura relativa alla omessa motivazione in ordine alla sollevata questione di incostituzionalità, la stessa è infondata, dovendosi ritenere disattesa l'eccezione dal giudice di merito. La questione - peraltro dedotta in modo vago e generico - è, comunque, manifestamente infondata poiché la norma di cui all'art. 30, lett. a) L. 157/92 non è in contrasto con alcun parametro e principio costituzionale (nella specie i dedotti artt. 27 e 3 Carta Costituzionale).
Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da PI IE, con conseguente condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2004