Sentenza 7 maggio 2002
Massime • 1
A seguito della costituzione presso l'INPS, ai sensi del terzo, quarto e quinto comma dell'art. 75 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (emanato in virtù della delega di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833), di una gestione speciale ad esaurimento, per l'erogazione dei trattamenti, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, dovuti al personale dei soppressi enti mutualistici trasferito alle unità sanitarie locali ed avvalsosi dell'opzione (prevista dallo stesso art. 75 del citato d.P.R.) per il mantenimento della posizione assicurativa anteriormente costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria e degli eventuali fondi integrativi di previdenza presso gli enti di provenienza, le controversie aventi ad oggetto i trattamenti integrativi prima a carico del relativo fondo aziendale - traendo titolo, non più dal rapporto di pubblico impiego con l'ente ormai soppresso, nel quale il fondo speciale si inseriva, ma dal distinto rapporto previdenziale instauratosi con l'INPS - sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario (quale giudice delle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria non affidate espressamente ad altro giudice), anziché a quella esclusiva del giudice amministrativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/05/2002, n. 6491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6491 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CARBONE - Primo Presidente f.f. -
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente di sezione -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. ENRICO ALTIERI - Consigliere -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. STEFANOMARIA EVANGELISTA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CH VI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DE SANCTIS 15, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO PELLEGRINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO MOSNA, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S., ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO MORIELLI, LUIGI CANTARINI, PATRIZIA TADRIS, giusta delega in atti;
- resistente con mandato -
regolamento di giurisdizione avverso la sentenza definitiva n. 530/90 del Pretore di BOLZANO, depositata il 17/07/90; avverso la sentenza definitiva n. 349/1996, della Sezione distaccata del TAR di Bolzano - Trentino Alto Adige, depositata il 25/11/1996;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/02 dal Consigliere Dott. Stefanomaria EVANGELISTA;
udito l'Avvocato Antonio PELLEGRINI, Nicola VALENTE, per delega dell'avvocato Patrizia TADRIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 25 gennaio 1990, OR CH adiva il Pretore di Bolzano in funzione di giudice del lavoro, chiedendo la condanna dell'INPS, quale gestore del Fondo di previdenza e di quiescenza a favore del personale delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, al pagamento di maggiorazioni della pensione integrativa e della quota di capitalizzazione a carico di tale fondo.
Esponeva, in particolare, di avere prestato la sua opera alle dipendenze della Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano e, in conseguenza della soppressione di quest'ente, verificatasi con la riforma sanitaria, di essere transitato alle dipendenze della locale U.S., optando, a norma dell'art. 75 del d.P.R. 20 dicembre 79 n. 791, per il mantenimento della posizione assicurativa in atto e quindi per il trattamento pensionistico diretto a carico dell'I.N.P.S. ed integrativo a carico del Fondo speciale, la cui gestione era stata affidata allo stesso istituto, a seguito della suddetta soppressione. Assumeva, inoltre, che le pretese maggiorazioni del trattamento di quiescenza derivavano dalla circostanza che illegittimamente l'I.N.P.S. aveva omesso di includere nella relativa base di computo gli emolumenti percepiti a titolo di "compartecipazioni". L'I.N.P.S. si costituiva in giudizio ed eccepiva, fra l'altro, il difetto della giurisdizione ordinaria.
L'eccezione era accolta, con sentenza depositata in cancelleria il 17 luglio 1990, dal Pretore, in forza del rilievo che i trattamenti integrativi di quiescenza erogati da fondi aziendali traggono titolo da situazioni giuridiche proprie del rapporto di lavoro, sicché la cognizione delle controversie ad essi relative è affidata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quando questo rapporto sia intercorso, come nella specie, con un ente pubblico non economico.
Proposta identica domanda al T.A.R. del Trentino - Alto Adige - Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, anche questo giudice dichiarava il difetto della propria giurisdizione, con sentenza depositata il 25 novembre 1996, in base al rilievo che l'intervenuta soppressione dell'ente datore di lavoro precludeva la riconduzione delle prestazioni erogate dal fondo integrativo nell'ambito del rapporto di pubblico impiego e ne accreditava, invece, la natura previdenziale.
Per la soluzione del conflitto negativo di giurisdizione, in tali sensi verificatosi, OR CH ha proposto ricorso con atto notificato ritualmente all'I.N.P.S, che si è costituito nel susseguente giudizio davanti alle Sezioni unite della Corte di cassazione, depositando la procura speciale al proprio difensore. Motivi della decisione
Le Sezioni unite ritengono di dovere dichiarare la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, non ravvisando ragioni che inducano a discostarsi dalle conclusioni cui sono pervenute, in esito all'esame di identiche questioni, con le sentenze 18 giugno 1991, n. 6875 e 28 ottobre 1993, n. 10706. Deve, in sintesi, essere affermato il principio per cui, a seguito della costituzione presso l'Inps, ai sensi del terzo, quarto e quinto comma dell'art. 75 del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (emanato in virtù della delega di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978 n. 833), di una gestione speciale ed esaurimento, per l'erogazione dei trattamenti, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, dovuti al personale dei soppressi enti mutualistici trasferito alle unità sanitarie locali ed avvalsosi dell'opzione (prevista dallo stesso art. 75 del citato d.P.R.) per il mantenimento della posizione assicurativa anteriormente costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria e degli eventuali fondi integrativi di previdenza presso gli enti di provenienza, le controversie aventi ad oggetto i trattamenti integrativi prima a carico del relativo fondo aziendale, traggono titolo non più dal rapporto di pubblico impiego con l'ente ormai soppresso, nel quale il fondo speciale si inseriva, ma dal distinto rapporto previdenziale instauratosi con l'Inps, sicché restano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario (quale giudice delle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria non affidate espressamente ad altro giudice), anziché a quella esclusiva del giudice amministrativo.
L'elemento costitutivo della natura previdenziale di una determinata prestazione pecuniaria è desumibile, infatti, non già esclusivamente dall'omologa funzione di quest'ultima, bensì dalla sussistenza del dato strutturale costituito dalla sua inerenza ad un rapporto giuridico distinto da quello di lavoro, ancorché connesso, sicché i trattamenti correlati appunto alla cessazione del rapporto di lavoro hanno, ciò nonostante, natura di retribuzione differita solo fino a quando la loro erogazione sia riferibile ad adempimento di obbligazioni proprie di tale rapporto, mentre dismettono la natura retributiva, per assumere quella previdenziale, conforme alla loro funzione, quando divengano - come è accaduto nel caso di specie, per effetto della descritta vicenda estintiva degli enti mutualistici - riferibili ad un centro autonomo di imputazione di un distinto rapporto.
Ribadita, dunque, la declaratoria della giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria, il rilievo da riconoscere alle peculiarità della questione controversa, nascenti dalla complessa vicenda che ha interessato il quadro normativo di riferimento, induce la Corte a ritenere sussistenti giusti motivi di compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 7 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2002