Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/05/2002, n. 6491
CASS
Sentenza 7 maggio 2002

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A seguito della costituzione presso l'INPS, ai sensi del terzo, quarto e quinto comma dell'art. 75 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (emanato in virtù della delega di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833), di una gestione speciale ad esaurimento, per l'erogazione dei trattamenti, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, dovuti al personale dei soppressi enti mutualistici trasferito alle unità sanitarie locali ed avvalsosi dell'opzione (prevista dallo stesso art. 75 del citato d.P.R.) per il mantenimento della posizione assicurativa anteriormente costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria e degli eventuali fondi integrativi di previdenza presso gli enti di provenienza, le controversie aventi ad oggetto i trattamenti integrativi prima a carico del relativo fondo aziendale - traendo titolo, non più dal rapporto di pubblico impiego con l'ente ormai soppresso, nel quale il fondo speciale si inseriva, ma dal distinto rapporto previdenziale instauratosi con l'INPS - sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario (quale giudice delle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria non affidate espressamente ad altro giudice), anziché a quella esclusiva del giudice amministrativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/05/2002, n. 6491
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6491
    Data del deposito : 7 maggio 2002

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