Sentenza 12 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/06/2001, n. 7914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7914 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2001 |
Testo completo
7 914 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NO DEL POPOLO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 4564/99 Dott. Mario SPADONE Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Consigliere Cron. 18233 - Rel. Consigliere Rep. 2898 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere - Ud. 15/02/01 Dott. Giovanni SETTIMJ ConsigliereDott. Ettore BUCCIANTE ha pronunciato la seguente CONTEN SENTENZA Richiesta copia stuzio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L.3000 1 12010.2001. RU GI LU, SA TO, SA ex lefe domiciliati in ROMA P.ZZASILVANA, elettivamente IL CANCELA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difesi dall'avvocato GOLLIN GIANFRANCO, CANCELLERIA giusta delega in atti;
ricorrente 06455680
contro
TT DR, elettivamente TT MA, ex lege domiciliati in ROMA PZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difesi dall'avvocato FABIO 2001 BORILE, giusta delega in atti;
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- controricorrenti -
1- avverso la sentenza n. 302/98 del Tribunale di PADOVA, depositata il 12/03/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/02/01 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R. G. N. 4564/99 Oggetto: Spese giudiziali civili-condanna-soccombenza. Svolgimento del processo Con citazione del 3-6-1991 AT IN e AT AN convenivano davanti al pretore di Monselice SA DO e NE IG IG per l'accertamento dei confini tra la loro proprietà e quella dei convenuti e per l'apposizione di termini lapidei. Nel costituirsi in giudizio, SA e NE chiedevano, preliminarmente, la sospensione del processo ex art.295 c.p.c., per la pendenza di altro giudizio davanti al tribunale di Padova, da loro promosso nei confronti dei AT, per il riconoscimento di una servitù di passaggio, da loro acquistata per usucapione, lungo il confine oggetto dell'accertamento pretorile, ed eccepivano, poi, l'incompetenza per valore del giudice adito. Con sentenza non definitiva del 16-6-1994, il pretore dichiarava la propria incompetenza per valore relativamente alla domanda di accertamento dei confini proposta dai AT e "statuiva 2 sulle spese" (id est: condannava i convenuti SA e NE al pagamento dei 2/3 delle spese, compensando il terzo, attesa la prevalente soccombenza degli stessi). Impugnata la sentenza da questi ultimi (SA e NE), il tribunale di Padova, con sentenza depositata il 12 marzo 1998, ha confermato la sentenza del pretore con riferimento al capo che ha statuito sulle spese" ed ha condannato gli appellanti a rifondere agli appellati (AT) le spese del grado. Il tribunale ha ritenuto corretta la decisione del pretore in punto di condanna dei convenuti alle spese, per la prevalente soccombenza degli stessi con riferimento a tutte le domande ed eccezioni da loro proposte;
vale a dire con riferimento alla domanda di accertamento del confine, proposta anche da loro, soltanto dopo l'espletamento di consulenza tecnica, e di sospensione del procedimento, in attesa della definizione del giudizio pendente davanti al tribunale per l'accertamento dell'esistenza della servitù di passaggio in corrispondenza del predetto confine, nonchè a quella per il riconoscimento dell'acquisto per usucapione della servitù medesima, proposta, tra 3 l'altro, per la prima volta all'udienza di precisazione delle conclusioni del 19-4-1994 e quindi, come tale inammissibile dal dichiarata, pretore a seguito del tempestivo rilievo degli attori. Non ha mancato di ricordare, poi, il tribunale, а conferma che la sentenza del pretore non meritava le censure mosse dagli appellanti, che soltanto in comparsa conclusionale costoro avevano rilevato l'incompetenza per valore del pretore, con ciò la posizione assunta in mutando radicalmente precedenza a fronte della domanda degli attoti. Ricorrono per cassazione NE IG IG, SA AT e SA NA, rispettivamente coniuge e figli di SA DO, deceduto, deducendo quattro motivi di gravame;
resistono con controricorso AT IN e AT RO. I ricorrenti hanno depositato memoria. Motivi della decisione Denunciano i ricorrennti: 1) Falsa applicazione di norme di diritto- art.360 n. 3, in relazione agli artt. 92-38, comma 2, c.p.c., per la condanna dei convenuti, odierni ricorrenti, 4 alle spese, per atti processuali compiuti in un giudizio in cui sussisteva un vizio di incompetenza per valore rilevabile d'ufficio e, in concreto, non rilevato dal pretore, se non dopo l'eccezione sollevata da essi convenuti. 2) Contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della contriversia prospettata dalle part. Art. 360 n. 5 c.p.c. La censura si riferisce anch'essaall'errata affermazione del giudice rilevante per la ritenuta soccombenza dei convenuti e per la loro condanna alle spese secondo cui la attinente alla usucapione sarebbe stata domanda proposta soltanto all'udienza di precisazione delle conclusioni del 19-4-1994, laddove essa era stata "segnalata" dai EL fin dal primo atto difensivo del giudizio di primo grado (comparsa di costituzione e risposta dell'1-7-1991). 3) Omessa о contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti-art.360 n. 5 c.p.c., in relazione Até all'immotivato rigetto, da parte del giudice istruttore, della richiesta di riunire "la causa attinente al capo delle spese, di cui а questo giudizio (di appello n.1769/95-n.d.e.), a quella già riunita dalla medesima sezione del tribunale, 5 all'accertamento dei confini ed attinente della servitù di passaggio 1 all'accertamento giudizi di primo grado nn. 5890/91 e 8041/94- n.d.e.)". 4) Violazione di norme di diritto-art.360 n. 3 c. p. c., in relazione all'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui i convenuti- appellanti sarebbero risultati soccombenti anche riferimento alla domanda di accertamento dei con confini ed a quella per il riconoscimento della servitù di passaggio acquistata per usucapione, mentre su entrambe le domande ancora non si è pronunciato il tribunale, davanti al quale pendono, come si è detto, i relativi giudizi. Il ricorso è infondato. Per quanto riguarda il primo motivo, si Osserva che, come ha ricordato il tribunale, gli appellanti, odierni ricorrenti, sono risultati soccombenti nel giudizio dinanzi al pretore, conclusosi con la sentenza non definitiva del 16-6- 1994, in ordine alla domanda di accertamento dei Al confini, su quella di sospensione del procedimento, in attesa dell'esito della causa pendente davanti al tribunale per l'accertamento dell'esistenza del 6 diritto, da loro vantato, di servitù di passaggio in corrispondenza di tale confine, nonché in ordine alla domanda di usucapione di Servitù di passaggio sul fondo degli attori, dichiarata inammissibile. E', dunque, corretto il giudizio formulato dal tribunale, che ha ritenuto conforme a diritto la statuizione del primo giudice, che ha condannato SA e NE, convenuti-appellanti, a rifondere ai AT, attori-appellati, i 2/3 delle spese processuali, non risultando in alcun modo inficiata tale pronuncia dalla declaratoria d'incompetenza per valore, da parte del pretore, a conclusione dell'espletata istruttoria, allorquando evidentemente sono emersi elementi di fatto, che, stante anche il rilievo dei convenuti in comparsa conclusionale, hanno imposto siffatta declaratoria. Non sussiste, dunque, la violazione di legge denunciata con il primo motivo. Nè sussiste il vizio di motivazione di cui al secondo motivo, dal momento che l'avere "segnalato", come assumono ricorrenti, con la comparsa di costituzione e risposta nel giudizio davanti al pretore la pretesa usucapione non equivale evidentemente a formulazione di domanda di 7 usucapione, che risulta essere stata proposta per la prima volta, come ha ricordato il tribunale, soltanto all'udienza di precisazione delle conclusioni del 19-4-1994, per cui, non essendo stato accettato in ordine alla stessa il contraddittorio, il pretore non poteva esimersi dal dichiarate l'inammissibilità. E' priva di pregio anche la censura mossa con il terzo motivo, dal momento che l'opportunità di disporre la riunione di cause connesse pendenti dinanzi allo stesso giudice in grado diverso costituisce oggetto di un giudizio assolutamente discrezionale, che è rimesso al potere esclusivo del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ( sent.n.402/79). Infine, per quanto riguarda il quarto motivo, si rileva che non sono state indicate le norme di riferimento sempre legge che si assumomo violate, con r alla pronuncia dei ricorrenti alle spese, fermo restando che, per quanto è stato detto in Aby precedenza, deve escludersi, comunque, che non si sia fatta corretta applicazione dell'art.91 c.p.c. Il ricorso, in definitiva, deve essere rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti alle spese. 8
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti 294.000 in solido alle spese, liquidate in lire oltre a lire 1.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2001 Il consigliere est. Il presidente (Dr. Olindo Schettino) (Dr. Mario Spadone) Afshin this I had die IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri 12 GIU.2001 ༦, ཙ ཙ ཏཾ ཙ ཝི ཝིརིས * 60002 31600 A ROMA 2 12 SET. 2001 UFFICIO DELLE Sarie 4 Registrato in 410219 v 0.010.000 e al n. trecentoalecamio (lire p. Dirigente Area Servial (Dott.ssa Maria Grazia BILHRO !! Responsabile Servizio Au Glusizian (Dr. M. RACCHINI) 9