Sentenza 8 settembre 2009
Massime • 1
La pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la P.A. può essere irrogata esclusivamente in caso di condanna per uno dei delitti elencati dall'art. 32 quater cod. pen. e non può dunque essere mantenuta se in appello lo specifico reato presupposto venga dichiarato estinto per l'intervenuta prescrizione, ancorché la sentenza di condanna venga confermata in relazione ad eventuali altri reati contestati all'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 08/09/2009, n. 35476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35476 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROSSI Bruno - Presidente - del 08/09/2009
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 98
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 20538/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) L'AB PP LO N. IL 14/09/1955;
2) DI RT AN TT LA N. IL 08/08/1955;
3) IN NO N. IL 04/01/1926;
4) AF LO IU N. IL 14/08/1962;
5) NT DI SA PP N. IL 07/07/1939;
6) TI IC N. IL 24/07/1951;
7) AR IP N. IL 18/04/1922;
avverso SENTENZA del 02/12/2008 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DIOTALLEVI Giovanni;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per l'annullamento senza rinvio con riferimento alla pena accessoria irrogata agli imputati. Rigetto nel resto;
Udito, per la parte civile, l'Avv. PALERMO Raffaele del Foro di Caltanissetta che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Uditi i difensori Avv. GAGLIANO Antonio F.A. del Foro di LA difensore di Di LO, SA, LI e quale sostituto processuale degli avvocati CATA Gualtiero del Foro di LA, difensore di LD, VITELLO Vincenzo del Foro di Caltanissetta, difensore di VI che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi, chiedendo di produrre atti del procedimento;
deposita nomina sostituto processuale;
l'avv. SINATRA Flavio del Foro di LA per L'AB conclude per l'annullamento s.r. per la pena accessoria e l'accoglimento nel resto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'BB US, BA IL, VI TI AR, IA CA, SA EL, Di LO LA e LD NC hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, in data 2 dicembre 2008, della Corte d'appello di Caltanissetta, che in parziale riforma della sentenza di primo grado del tribunale di LA in data 6 febbraio 2007, ha dichiarato di n.d.p. nei confronti di tutti i ricorrenti in ordine ai reati di truffa loro ascritti, essendo i medesimi estinti per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato la pena concernente la condanna per il reato di ricettazione, mantenendo ferma la pena accessoria del divieto di contrattare con la Pubblica amministrazione. I ricorrenti hanno presentato motivi sostanzialmente omogenei e comunque estensibili per cui si ritiene opportuno, per ragioni di economia espositiva, illustrarli cumulativamente. In particolare è stato dedotto:
a) Nullità per assoluta genericità dell'ordinanza di rinvio a giudizio e dei capi di imputazione.
Viene censurato il fatto che la omessa puntuale e numerica indicazione delle ricette contraffatte nel capo di imputazione per ogni singolo imputato avrebbe limitato il diritto di difesa dei prevenuti;
b) Violazione della legge penale.
Viene contestato il ritenuto concorso tra il reato di truffa e quello di ricettazione, in quanto la condotta relativa a quest'ultimo reato, costituirebbe un elemento caratterizzante del reato di truffa. c) Contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza.
Viene censurato il percorso logico giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la responsabilità dei prevenuti, che non sarebbe basato su indizi, gravi precisi e concordanti, e, tanto meno, su prove. In particolare viene contestata la ritenuta configurazione del concorso nel reato di ricettazione da parte di tutti i farmacisti;
al più poteva essere ipotizzato il concorso nel reato di furto delle ricette poi falsificate, circostanza che avrebbe dovuto portare ad escludere il reato di ricettazione.
Inoltre la consapevolezza della falsità delle ricette e delle fustelle dei prodotti farmaceutici ivi applicate, sarebbe esclusa anche dalla presenza di fustelle autentiche applicate su ricette false. Peraltro la ottima contraffazione delle fustelle false non avrebbe consentito una loro immediata identificazione. Viene censurata altresì la circostanza dell'omessa considerazione, ritenuta dimostrata dalla difesa, che in realtà la contraffazione delle ricette e delle fustelle, per molteplici ragioni non poteva essere stata realizzata dagli inconsapevoli farmacisti, ma da un grossista fornitore dei medicinali, cui sarebbe stato sicuramente più agevole contraffare le fustelle dei medicinali, applicarle alle confezioni, consegnarle agli ignari farmacisti tramite soggetti con ricette false per alimentare il circuito commerciale. Tale attività peraltro avrebbe coinvolto tutte le farmacie di LA e non solo quelle di cui sono titolari gli odierni ricorrenti. d) Violazione di legge in relazione all'art. 157 c.p.. Poiché in base alla contestazione i fatti sono collocati temporalmente tra il 1998 e il 1999 tutti i reati sarebbero ormai prescritti, sia perché la contestazione in ordine al reato di ricettazione doveva essere inquadrata nel capoverso dell'art. 648 c.p., sia perché, in caso contrario la condotta della ricezione delle false ricette si sarebbe dovuta collocare comunque all'inizio del 1998 se non nel 1997.
e) Violazione di legge in relazione agli artt. 32 ter e 32 quater c.p.. La declaratoria d'improcedibilità per i reati di truffa avrebbe dovuto comportare anche l'annullamento della pena accessoria del divieto di contrattare con la P.A., vista l'impossibilità di collegare tale sanzione con la sentenza di condanna relativa al solo reato di ricettazione.
A parere della Corte tutti i motivi sono infondati ad eccezione di quello relativo all'omesso annullamento della pena accessoria. Per quanto riguarda l'eccezione procedurale relativa alla nullità della citazione per indeterminatezza del fatto contestato, la stessa appare infondata e sul punto devono essere pienamente condivise le valutazioni operate dalla Corte d'appello, avendo avuto ciascun imputato ampia possibilità di difendersi in ordine alle ricette che in base agli accertamenti fatti, come emerge anche dalla sentenza di primo grado, sono state ricondotte all'attività di ciascuna farmacia (v. in particolare le pagg. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 della sentenza di primo grado).
Appare utile premettere che, in ogni caso, ai fini della valutazione della congruità della motivazione, la Corte ha fatto riferimento sia alla sentenza di primo che di secondo grado, avendo le stesse utilizzato criteri omogenei e seguito un apparato logico argomentativo uniforme. Ciò premesso il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, alla lettura dei dati processuali ne' se il giudice di merito abbia proposto la migliore lettura possibile e la migliore ricostruzione dei fatti, ma deve limitarsi a verificare se le valutazioni operate siano compatibili con il senso comune e con una plausibile opinabilità di apprezzamento (Cass., sez. 4^, 2 dicembre 2003 - 6 febbraio 2004, n. 4842, CED 229369). Nel merito osserva la Corte che nei ricorsi si prospettano, salvo le precisazioni fatte e quelle relative all'ultimo motivo di impugnazione, esclusivamente valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelle cui è pervenuto il giudice d'appello con motivazioni congrue ed esaustive previo specifico esame degli argomenti difensivi attualmente riproposti. Si vedano in particolare i riferimenti alle dichiarazioni dei testimoni in relazione all'apporto causale di ciascuno degli imputati nella esecuzione del fatto, ed alle verifiche operate in ordine alla falsità delle ricette e delle fustelle, all'accertata provenienza furtiva di gran parte delle stesse, e alla trasmissione dei blocchi di tali ricette da parte dei titolari delle singole farmacie e della procedura che avrebbe in ogni caso consentito ai medesimi l'accertamento immediato dell'irregolarità del documento (verifica fiscale con le fatture commerciali al momento della compilazione del rimborso con lettura dei codici a barre, esistenti sulle fustelle, se regolari, v. pag. 13 - 17 della sentenza di primo grado, compilazione delle false ricette sempre con i medesimi caratteri di stampa, anche provenienti da medici diversi), prima di inviare la richiesta di rimborso alla Asl. Allo stesso modo appare esente da censure logico giuridiche la motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del delitto di ricettazione, congruamente motivato sulla base di una esposizione di elementi di fatto, gravi, precisi e concordanti, e non solo sul comportamento processuale degli imputati, che hanno comunque omesso qualsiasi giustificazione in ordine al possesso delle ricette. Coerente e dettagliata appare anche la confutazione dell'ipotesi alternativa prospettata dalla difesa, della truffa organizzata da un ignoto grossista, che peraltro trova smentita logica nelle stesse prove testimoniali (v. deposizione Infurna p. 29 della sentenza di primo grado e l'ampia motivazione sul punto della sentenza d'appello), come pure la presenza di ricette false con fustelle vere, in parte vere, ovvero ricette vere con fustelle false (v. p. 32 e 33 sentenza di primo grado). Deve aggiungersi che la prima sentenza e la sentenza d'appello ipotizzano il concorso nei reati contestati in considerazione dell'entità del fenomeno del possesso delle ricette e delle fustelle falsificate, della identica compilazione delle ricette e del silenzio prestato in ordine al possesso di tali comuni strumenti per la perpetrazione della truffa. Escluso che il fenomeno possa avere coinvolto tutte le farmacie di LA (venti complessivamente rispetto alle sette coinvolte nel presente processo), appare indirettamente confermata anche sotto questo profilo la partecipazione settoriale sotto il profilo concorsuale, ipotizzata nel capo di imputazione, senza che a tal fine possa essere rilevante ipotizzare il ruolo di altri soggetti rimasti ignoti, che possono essere intervenuti nella vicenda, ad esempio nel perpetrare i furti nei locali ove venivano custodite le ricette poi utilizzate. Peraltro deve rilevarsi che l'ipotizzato concorso nel reato non ha comportato alcuna influenza concreta nella determinazione della dosimetria della pena, non essendo dallo stesso discesa la contestazione di aggravanti di alcun genere. Le valutazioni di merito operate dai giudici di primo e secondo grado appaiono dunque insindacabili in questa fase di legittimità, proprio perché il metodo di valutazione delle prove è risultato conforme ai principi giurisprudenziali e l'argomentare scevro da vizi logici. (Cass. pen. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794);
Per quanto riguarda la dedotta prescrizione, l'eccezione è manifestamente infondata, in quanto l'ipotesi di cui all'art. 648 cpv. c.p. è pacificamente una circostanza attenuante e non una autonoma fattispecie attenuata del reato di ricettazione, in cui la fattispecie di riferimento ai fini dell'applicazione dell'art. 157 c.p. rimane sempre quella del comma 1; in secondo luogo anche a far decorrere l'inizio della prescrizione dall'1 gennaio 2008, sono state accertate quattro cause di sospensione (18 dicembre 2001 - 21 marzo 2002 per imp. dif.; 1 luglio 2003 - 2 marzo 2004, per astensione avvocati;
15 giugno 2004 - 14 dicembre 2004 per imp. dif.; 11 luglio 2006 - 28 novembre 2006 per astensione avv.) per un tempo complessivamente pari a un anno, mesi nove e giorni venti, con la conseguenza che il primo termine utile per la decorrenza della stessa è il 20 settembre 2009, che non risulta essere ancora superato. È appena il caso di sottolineare come sia assolutamente riconosciuta la possibilità di ipotizzare il concorso tra il reato di ricettazione e quello di truffa per le rispettive diversità della fattispecie criminosa.
Deve essere accolta, invece, la censura relativa alla richiesta eliminazione della pena accessoria concernente il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione. La pena prevista dall'art. 32 ter c.p. consegue espressamente ad una sentenza di condanna, per una serie specifica di reati, tra cui il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato o di altro ente pubblico. Poiché in ordine a quest'ultimo reato è stato dichiarato in appello di n.d.p. per intervenuta prescrizione, manca il presupposto giuridico, la sentenza di condanna per il reato specifico, da cui far derivare l'applicazione della pena accessoria in questione. All'unico reato rimasto, la ricettazione, non consegue infatti tale pena. Deve essere pertanto affermato il seguente principio di diritto: "La pena accessoria speciale di cui all'art. 32 ter c.p., consegue di diritto alla sentenza di condanna pronunciata per uno dei reati previsti dall'art. 32 quater c.p., come effetto penale della stessa ai sensi dell'art. 20 c.p.; tale pena accessoria non può essere mantenute in caso di sentenza di condanna per un reato diverso (nel caso di specie ricettazione) non compreso nell'art. 32 quater c.p. e di contemporaneo proscioglimento dell'imputato per uno dei reati previsti dalla suddetta norma (nel caso di specie truffa aggravata ai danni di ente pubblico), anche se pronunciato a seguito di estinzione del reato per prescrizione" (v. con riferimento alla pubblicazione della sentenza, cass., sez. 2^, 3 marzo 2005, Ndiaye, n. 11033, CEd 231050).
Alla luce delle suesposte considerazioni deve annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la p.a., che elimina. Nel resto la sentenza deve essere confermata, comprese le statuizioni civili.
Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese processuali e solidarmente alla refusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la p.a., che elimina. Rigetta nel resto i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese processuali e solidarmente alla refusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che liquida in complessivi Euro 3.000,00. Così deciso in Roma, il 8 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2009